Art. 6.
                           Norma di rinvio
    1.  Per  la  riscossione  coattiva,  gli  interessi  di  mora, il
contenzioso  e  per  quanto non disciplinato dalla presente legge, si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in materia di accisa sugli olii
minerali  e,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni previste dai
decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, del decreto legislativo
13 aprile  1999,  n. 112 e del decreto legislativo 27 aprile 2001, n,
193,  nonche'  quelle  contenute  nel decreto legislativo 31 dicembre
1992,  n,  546  e successive modificazioni ed integrazioni e le altre
vigenti  disposizioni  statali  in  materia di imposte di consumo, in
quanto applicabili.