Art. 7.
                     Norma transitoria e finale
    1.  In  sede  di prima applicazione dell'imposta e, comunque, non
oltre  il  31 marzo  2005 i soggetti di cui al precedente Art. 3 sono
tenuti,  al  fine  di consentire la costituzione della relativa banca
dati,  a  presentare  al  servizio politiche finanziarie e tributarie
della   Regione   Molise   una  dichiarazione,  in  unico  esemplare,
contenente i seguenti diati:
      a) ragione sociale e sede del soggetto obbligato al pagamento;
      b) qualita'    del    soggetto   (concessionario   o   societa'
petrolifere);
      c) estremi  dell'eventuale atto negoziale tra il concessionario
e la societa' petrolifera unica fornitrice;
      d) quantita' di prodotto fatturata nell'anno 2004 distintamente
per  impianto di distribuzione assoggettato alla tenuta del registro)
di carico e scarico.
    2.  La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata dal
concessionario   dell'impianto  di  distribuzione  di  carburante  se
quest'ulimo   provvede   direttamente  all'approvvigionamento)  dello
stesso  e  nei  casi  in  cui  gli  impianti  di  distribuzione siano
riforniti, di regola, da piu' societa'. Se il concessionario conviene
con  apposito  atto)  negoziale  che  la fornitura sia effettuata, di
regola,  da  un'unica  societa'  petrolifera  direttamente al gestore
dell'impianto,   la   dichiarazione  e'  presentata  da  quest'ultima
societa.