Art. 2. 1. A decorrere dal corrente anno, per le disposizioni di cui all'Art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, e' interamente ripartito l'importo del capitolo n. 5011 - intervento 5 - del bilancio del consiglio regionale con i criteri e le modalita' previsti nella stessa legge.