Art. 2.
    1.  A  decorrere  dal  corrente  anno, per le disposizioni di cui
all'Art.  3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, e' interamente
ripartito  l'importo  del  capitolo  n.  5011  -  intervento  5 - del
bilancio  del  consiglio  regionale  con  i  criteri  e  le modalita'
previsti nella stessa legge.