Art. 2.
    1.  La  Regione,  d'intesa  con  l'amministrazione provinciale di
Avellino, per i fini di cui all'Art. 1, promuove nelle scuole materne
e  dell'obbligo  del  comune  di Greci (Avellino) l'inserimento della
lingua arbëreshë unitamente a quello della lingua italiana.
    2.  I  corsi di insegnamento della lingua albanese-arbëreshë sono
tenuti  da  docenti  con  diploma  di  laurea in lingue rilasciati da
universita' statali, con preferenza per i docenti di parlata locale.
    3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni
di cui all'Art. 4 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.