Art. 2. 1. La Regione, d'intesa con l'amministrazione provinciale di Avellino, per i fini di cui all'Art. 1, promuove nelle scuole materne e dell'obbligo del comune di Greci (Avellino) l'inserimento della lingua arbëreshë unitamente a quello della lingua italiana. 2. I corsi di insegnamento della lingua albanese-arbëreshë sono tenuti da docenti con diploma di laurea in lingue rilasciati da universita' statali, con preferenza per i docenti di parlata locale. 3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 4 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.