Art. 5.
    1. E' istituito un nuovo capitolo di spesa nel bilancio regionale
per  l'attuazione della presente legge, a copertura anche delle spese
per   l'editoria,   per  gli  organi  di  stampa,  per  le  emittenti
radiotelevisive  private  e  per  le  associazioni  riconosciute  sul
territorio a salvaguardia della minoranza linguistica.