Art. 7.
    1.  Agli  oneri derivanti dell'applicazione della presente legge,
stabiliti  in  Euro 200.000,00 per il corrente esercizio finanziario,
si  fa  fronte  con l'incremento dello stanziamento di cui all'Unita'
previsionale  di  base  3.12.31  di  pari  importo, mediante prelievo
dell'occorrente somma, dall'Unita' previsionale di base 7.29.65 dello
stato  di  previsione  della spesa per l'anno finanziario 2004 che si
riduce  della  medesima  entita',  ai  sensi dell'Art. 27 della legge
regionale 30 dicembre 2002, n. 7.
    2. Per gli anni successivi si provvede con leggi di bilancio.