Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge, stabiliti in Euro 200.000,00 per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte con l'incremento dello stanziamento di cui all'Unita' previsionale di base 3.12.31 di pari importo, mediante prelievo dell'occorrente somma, dall'Unita' previsionale di base 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2004 che si riduce della medesima entita', ai sensi dell'Art. 27 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 7. 2. Per gli anni successivi si provvede con leggi di bilancio.