Art. 10. Disposizioni per la prima applicazione dell'Art. 9, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 1. Nelle more dell'adozione delle misure di conservazione indicate dall'Art. 9, comma 5, si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalle leggi provinciali n. 18 del 1988 e n. 14 del 1986 e dai relativi provvedimenti attuativi, relativamente ai siti o alle zone che ricadono nel territorio dei parchi naturali provinciali o che coincidono con le aree individuate a norma dell'Art. 5 della legge provinciale n. 14 del 1986. Nelle more dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del Parco medesimo. Per i siti o le zone che non ricadono nei territori indicati dai periodi precedenti, sono definite con deliberazione della giunta provinciale le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonche' la perturbazione delle specie. 2. La deliberazione della giunta provinciale prevista dal comma 1 e' adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La medesima deliberazione puo' estendere le misure di tutela da essa previste anche ai siti e alle zone previsti dal comma 1, primo e secondo periodo. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'Art. 9, comma 12, alla valutazione di incidenza sono sottoposti i piani indicati dall'Art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche). Parimenti, la relazione per la valutazione di incidenza dei piani e dei progetti e' formulata in conformita' ai contenuti prescritti dall'allegato G al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997. 4. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari previste dall'Art. 9, comma 12, lettera b), il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura verifica, su richiesta dei soggetti interessati, se il progetto debba essere sottoposto o meno alla procedura di valutazione di incidenza. 5. Alla valutazione di incidenza disciplinata dall'Art. 9 sono assoggettati i piani e i progetti che non siano stati approvati o autorizzati in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, relativamente ai progetti approvati o autorizzati in via definitiva nel periodo compreso tra la data di pubblicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la Regione biogeografica alpina individuati dalla Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'Art. 4 della direttiva 92/43/CEE e la data di entrata in vigore di questa legge, in assenza della preventiva valutazione di incidenza, le autorita' competenti all'emanazione del provvedimento finale che consente la realizzazione degli interventi comunicano al servizio provinciale preposto alla conservazione della natura l'elenco dei progetti approvati o autorizzati, unitamente ad una relazione illustrativa di ciascun progetto. La comunicazione e' inoltrata entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge. Il medesimo servizio effettua entro i novanta giorni successivi la verifica di cui al comma 4, determinando in quali casi si renda necessario attivare la valutazione di incidenza ai sensi dell'Art. 9; il termine per la verifica puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita'. 7. Al fine di garantire la tempestiva conformazione all'ordinamento comunitario, la giunta provinciale provvede, con apposite deliberazioni da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle ZPS, in deroga alla procedura indicata dall'Art. 9, comma 4, tenendo anche conto degli studi e delle proposte elaborati dallo Stato. Le predette deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. 8. La giunta provinciale, in esito alle attivita' di sorveglianza e di monitoraggio di cui all'Art. 9, comma 7, nonche' alle valutazioni di incidenza effettuate, puo' proporre al ministero competente e alla Commissione europea l'avvio delle procedure di valutazione e di revisione previste dall'Art. 9 della direttiva 92/43/CEE.