Art. 10.
Disposizioni  per  la  prima  applicazione dell'Art. 9, relativo alla
conservazione  degli  habitat naturali e seminaturali e della flora e
                       della fauna selvatiche

    1.   Nelle  more  dell'adozione  delle  misure  di  conservazione
indicate dall'Art. 9, comma 5, si applicano le misure di salvaguardia
e  di  tutela previste dalle leggi provinciali n. 18 del 1988 e n. 14
del  1986  e  dai  relativi provvedimenti attuativi, relativamente ai
siti  o  alle  zone  che  ricadono nel territorio dei parchi naturali
provinciali  o  che  coincidono  con  le  aree  individuate  a  norma
dell'Art.  5  della  legge  provinciale  n.  14  del 1986. Nelle more
dell'attuazione  della  legge  provinciale  n.  22  del  1993,  per i
medesimi  siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello
Stelvio  resta  ferma  l'applicazione  delle  misure di conservazione
stabilite   dalla  legislazione  statale  e  provinciale  recante  la
disciplina  di salvaguardia e tutela del Parco medesimo. Per i siti o
le   zone  che  non  ricadono  nei  territori  indicati  dai  periodi
precedenti,  sono definite con deliberazione della giunta provinciale
le  opportune  misure per evitare il degrado degli habitat naturali e
degli habitat di specie nonche' la perturbazione delle specie.
    2. La deliberazione della giunta provinciale prevista dal comma 1
e'  adottata  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
della  presente legge ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. La medesima deliberazione puo' estendere le misure di tutela
da  essa  previste  anche  ai  siti e alle zone previsti dal comma 1,
primo e secondo periodo.
    3.  Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'Art.
9,  comma  12,  alla valutazione di incidenza sono sottoposti i piani
indicati  dall'Art.  5,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  8  settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della  direttiva  92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali   e   seminaturali,   nonche'  della  flora  e  della  fauna
selvatiche).  Parimenti, la relazione per la valutazione di incidenza
dei  piani  e  dei  progetti e' formulata in conformita' ai contenuti
prescritti  dall'allegato  G al medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997.
    4.  Nelle  more  dell'emanazione delle disposizioni regolamentari
previste  dall'Art.  9, comma 12, lettera b), il servizio provinciale
competente  in  materia  di  conservazione  della natura verifica, su
richiesta  dei  soggetti  interessati,  se  il  progetto debba essere
sottoposto o meno alla procedura di valutazione di incidenza.
    5.  Alla  valutazione  di incidenza disciplinata dall'Art. 9 sono
assoggettati  i  piani  e  i progetti che non siano stati approvati o
autorizzati  in  via  definitiva alla data di entrata in vigore della
presente legge.
    6.  In  deroga  a  quanto  previsto dal comma 5, relativamente ai
progetti  approvati  o  autorizzati  in  via  definitiva  nel periodo
compreso  tra  la  data  di  pubblicazione  dell'elenco  dei  siti di
importanza   comunitaria   per   la   Regione   biogeografica  alpina
individuati  dalla  Commissione  delle  Comunita'  europee  ai  sensi
dell'Art.  4 della direttiva 92/43/CEE e la data di entrata in vigore
di   questa   legge,  in  assenza  della  preventiva  valutazione  di
incidenza,  le  autorita' competenti all'emanazione del provvedimento
finale  che  consente la realizzazione degli interventi comunicano al
servizio   provinciale   preposto  alla  conservazione  della  natura
l'elenco  dei  progetti  approvati  o  autorizzati, unitamente ad una
relazione  illustrativa  di  ciascun  progetto.  La  comunicazione e'
inoltrata entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della
presente  legge. Il medesimo servizio effettua entro i novanta giorni
successivi  la verifica di cui al comma 4, determinando in quali casi
si  renda  necessario  attivare  la valutazione di incidenza ai sensi
dell'Art.  9;  il  termine  per  la verifica puo' essere prorogato di
ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita'.
    7.   Al   fine   di   garantire   la   tempestiva   conformazione
all'ordinamento  comunitario,  la  giunta  provinciale  provvede, con
apposite  deliberazioni  da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore della presente legge, all'individuazione delle
ZPS,  in deroga alla procedura indicata dall'Art. 9, comma 4, tenendo
anche  conto  degli  studi e delle proposte elaborati dallo Stato. Le
predette deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    8. La giunta provinciale, in esito alle attivita' di sorveglianza
e   di  monitoraggio  di  cui  all'Art.  9,  comma  7,  nonche'  alle
valutazioni  di  incidenza  effettuate,  puo'  proporre  al ministero
competente  e  alla  Commissione  europea  l'avvio delle procedure di
valutazione  e  di  revisione  previste  dall'Art.  9 della direttiva
92/43/CEE.