Art. 11. Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario 1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o piu' regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie: a) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); b) decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso); c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dall'Art. 55, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme statali e comunitarie indicate dal comma 1 di quest'articolo, e fatto salvo quanto ulteriormente disposto da quest'articolo. 3. Le disposizioni regolamentari emanate per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 209 del 2003 garantiscono il rispetto dei criteri di riparto delle funzioni provinciali, comunali e comprensoriali previsti dalla parte terza del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41-Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento alle discariche e ai centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili. Le disposizioni regolamentari individuano anche le disposizioni legislative provinciali e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, o assunti d'intesa con lo Stato, che prevalgono sulla disciplina statale riguardante l'ubicazione delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso. 4. In relazione alle peculiarita' delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale, il regolamento adottato ai sensi del comma 1 per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 puo', con riferimento alle discariche esistenti nonche' alle nuove discariche per rifiuti inerti, derogare alle disposizioni del predetto decreto legislativo che regolano gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario nonche' dettare la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti. Il regolamento di cui a questo comma assicura i requisiti tecnici e operativi nonche' i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE. 5. Per favorire la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti dalla cittadinanza in modeste quantita', i comuni possono installare - anche all'interno dei centri di raccolta materiali - e gestire piattaforme o aree di deposito preliminare o di messa in riserva di rifiuti inerti, realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite con deliberazione della giunta provinciale, I rifiuti inerti sono periodicamente conferiti dal gestore agli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti inerti regolarmente autorizzati. Ai fini della localizzazione e dell'autorizzazione delle piattaforme e delle aree previste da questo comma si applica l'Art. 6, comma 2 e comma 3, secondo periodo, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Nella gestione delle piattaforme o aree il registro di carico e scarico di cui all'Art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e' compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico, in relazione all'avviamento dei rifiuti inerti a successivi impianti di recupero o di smaltimento. 6. Le disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 1, lettera c), assicurano che la valutazione ambientale dei piani e dei programmi prevista dall'Art. 5 della direttiva 2001/42/CE sia armonizzata, sotto l'aspetto procedurale, con la valutazione di incidenza prevista dall'Art. 9, e che le relative analisi tecniche e istruttorie siano svolte dall'autorita' ambientale.