Art. 11.
Misure  urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia
  di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario

    1.  In  attesa  della  riforma  della legislazione provinciale in
materia  di  tutela  dell'ambiente,  con  uno o piu' regolamenti sono
dettate   le   disposizioni   per   l'applicazione,   nel  territorio
provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie:
      a) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
      b) decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);
      c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
    2.  I  regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai criteri e ai
principi  stabiliti dall'Art. 55, comma 2, della legge provinciale 19
febbraio  2002,  n.  1,  intendendosi  sostituiti  i riferimenti alle
disposizioni  statali  ivi  richiamate  con  i riferimenti alle norme
statali e comunitarie indicate dal comma 1 di quest'articolo, e fatto
salvo quanto ulteriormente disposto da quest'articolo.
    3.  Le  disposizioni regolamentari emanate per l'applicazione del
decreto  legislativo  n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 209
del  2003  garantiscono  il  rispetto  dei  criteri  di riparto delle
funzioni  provinciali, comunali e comprensoriali previsti dalla parte
terza  del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio
1987,  n.  1-41-Legisl.  (Approvazione  del  testo  unico delle leggi
provinciali  in  materia  di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)
con riferimento alle discariche e ai centri di raccolta dei veicoli a
motore,  rimorchi e simili. Le disposizioni regolamentari individuano
anche  le  disposizioni  legislative  provinciali  e gli strumenti di
pianificazione  e  di  programmazione provinciali, o assunti d'intesa
con  lo  Stato,  che  prevalgono sulla disciplina statale riguardante
l'ubicazione   delle  discariche  e  dei  centri  di  raccolta  e  di
trattamento dei veicoli fuori uso.
    4.  In relazione alle peculiarita' delle condizioni orografiche e
ambientali  del  territorio  provinciale,  il regolamento adottato ai
sensi  del  comma  1 per l'applicazione del decreto legislativo n. 36
del 2003 puo', con riferimento alle discariche esistenti nonche' alle
nuove  discariche  per rifiuti inerti, derogare alle disposizioni del
predetto  decreto  legislativo  che regolano gli aspetti di carattere
procedurale,  i  contenuti  dell'autorizzazione  e le prescrizioni di
carattere   tecnico  e  finanziario  nonche'  dettare  la  disciplina
transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti.
Il  regolamento  di cui a questo comma assicura i requisiti tecnici e
operativi  nonche'  i  livelli  di  protezione ambientale e di tutela
della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE.
    5.  Per favorire la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti
dalla  cittadinanza in modeste quantita', i comuni possono installare
-  anche  all'interno  dei  centri  di raccolta materiali - e gestire
piattaforme  o  aree di deposito preliminare o di messa in riserva di
rifiuti  inerti,  realizzate  nel rispetto delle indicazioni tecniche
stabilite  con  deliberazione  della  giunta  provinciale,  I rifiuti
inerti  sono  periodicamente  conferiti  dal gestore agli impianti di
recupero o di smaltimento di rifiuti inerti regolarmente autorizzati.
Ai  fini della localizzazione e dell'autorizzazione delle piattaforme
e  delle aree previste da questo comma si applica l'Art. 6, comma 2 e
comma  3, secondo periodo, della legge provinciale 14 aprile 1998, n.
5  (Disciplina  della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti).  Nella
gestione  delle piattaforme o aree il registro di carico e scarico di
cui  all'Art.  12  del  decreto  legislativo  5  febbraio 1997, n. 22
(Attuazione  della  direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva
91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), e' compilato esclusivamente
nella  parte  afferente  lo  scarico, in relazione all'avviamento dei
rifiuti inerti a successivi impianti di recupero o di smaltimento.
    6.  Le  disposizioni  regolamentari emanate ai sensi del comma 1,
lettera  c), assicurano che la valutazione ambientale dei piani e dei
programmi   prevista  dall'Art.  5  della  direttiva  2001/42/CE  sia
armonizzata,  sotto  l'aspetto  procedurale,  con  la  valutazione di
incidenza  prevista dall'Art. 9, e che le relative analisi tecniche e
istruttorie siano svolte dall'autorita' ambientale.