Art. 12.
Modificazioni   della   legge  provinciale  29  agosto  1988,  n.  28
(Disciplina  della  valutazione  dell'impatto  ambientale e ulteriori
                   norme di tutela dell'ambiente)

    1.  Alla  legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono apportate
le seguenti modificazioni:
      a) dopo l'Art. 9 e' inserito il seguente:
      «Art.   9-bis.   (Efficacia   della   valutazione  dell'impatto
ambientale  delle  cave). - 1. In deroga a quanto stabilito dall'Art.
9,  la  valutazione  positiva  dell'impatto  ambientale  relativa  ai
progetti  esecutivi  ovvero  ai  progetti  di  massima concernenti la
coltivazione  delle  cave,  delle  torbiere e delle discariche di cui
all'Art.  7  della  legge  provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina
dell'attivita'  di  ricerca  e  di coltivazione delle cave e torbiere
nella  provincia  autonoma  di  Trento),  nonche'  quella relativa ai
programmi  di  attuazione  di  cui  all'Art.  6  della medesima legge
provinciale,  ha  efficacia  fino  alla  data  di completamento delle
attivita'   autorizzate,   in   relazione  alle  caratteristiche  del
progetto.
    2.  Il  proponente  del  progetto  o del programma concernente le
attivita' indicate al comma 1 presenta all'agenzia provinciale per la
protezione   dell'ambiente   specifici   rapporti   sullo   stato  di
avanzamento  delle attivita' autorizzate con i contenuti e secondo la
periodicita'  stabiliti  dalla deliberazione della giunta provinciale
che approva la valutazione dell'impatto ambientale.
    3.  La  giunta  provinciale,  sentito il comitato provinciale per
l'ambiente,  puo' disporre, in esito all'esame del rapporto di cui al
comma 2   e   alle   correlate  verifiche  istruttorie  dell'agenzia,
prescrizioni  e modifiche al progetto autorizzato, cui e' subordinata
l'ulteriore prosecuzione dell'attivita'.
    4.  L'esercizio  delle  attivita'  considerate dai progetti o dai
programmi  di  cui  al  comma 1, che abbiano acquisito la valutazione
positiva  di  impatto ambientale precedentemente alla data di entrata
in  vigore  di  quest'articolo,  puo' essere proseguito anche dopo la
scadenza  di  efficacia  della  valutazione  dell'impatto ambientale,
qualora ricorrano le seguenti condizioni:
      a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione
sia  stata  presentata  domanda  di  proroga  dell'efficacia medesima
ovvero  sia  stato  depositato  un  nuovo  progetto  o programma alla
valutazione dell'impatto ambientale;
      b) la  prosecuzione  dell'attivita'  avvenga nel rispetto delle
modalita'  e  delle  previsioni,  anche  volumetriche, del progetto o
programma precedentemente autorizzato;
      c) la  prosecuzione  dell'attivita'  sia  autorizzata  ai sensi
della legge provinciale n. 6 del 1980.»;
      d) il  terzo periodo del comma 6 dell'Art. 11 e' sostituito dal
seguente: «In caso d'inerzia vi provvede in via sostitutiva la giunta
provinciale  che, fissato un breve termine per l'adempimento, dispone
l'esecuzione  d'ufficio  dei  lavori  necessari  per  la riduzione in
pristino, a spese del contravventore.».