Art. 13. Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente) 1. Il comma 6 dell'Art. 7 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, e' sostituito dal seguente: «6. Le attivita' di laboratorio reciprocamente prestate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'Art. 10, comma 3, sono remunerate in conformita' al rispettivo tariffario.». 2. Dopo il comma 4 dell'Art. 10 della legge provinciale n. 11 del 1995, e' aggiunto il seguente: «4-bis. La giunta provinciale, con apposita deliberazione, determina le direttive, i criteri e le modalita' d'attuazione della raccomandazione 2001/331/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, tenendo conto degli indirizzi e degli obiettivi eventualmente fissati in materia dallo Stato.». 3. Dopo il comma 1 dell'Art. 16 della legge provinciale n. 11 del 1995, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per le finalita' indicate dal comma 1, la giunta provinciale puo' definire un progetto di razionalizzazione, d'integrazione e di unificazione, presso il laboratorio dell'agenzia, delle attivita' di laboratorio in campo ambientale svolte dagli enti e dalle strutture provinciali citati nel comma 1. Le modalita' di razionalizzazione - anche attraverso eventuali trasferimenti delle strutture, delle attrezzature e del personale appartenenti agli enti interessati - sono disciplinate con regolamento in coerenza col progetto.». 4. Il comma 5 dell'Art. 17 della legge provinciale n. 11 del 1995, e' sostituito dal seguente: «5. Il personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari collocato a disposizione della Provincia alla data di entrata in vigore del presente comma, ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'Art. 18, continua a prestare servizio presso l'agenzia. Al personale in questione continua ad applicarsi il trattamento gluridico ed economico derivante dal contratto del personale del comparto sanita'.». 5. Il comma 3 dell'Art. 18 della legge provinciale n. 11 del 1995, e' sostituito dal seguente: «3. Il personale con qualifica di dirigente messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari puo' essere incaricato della direzione del settore competente in materia di attivita' di laboratorio. L'incarico e' conferito dalla giunta provinciale, sentito il direttore dell'agenzia, per un periodo non superiore a cinque anni ed e' rinnovabile. Al responsabile del settore spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio specificamente previsto dal contratto del personale del comparto sanita' per il personale messo a disposizione dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.»