Art. 13.
Modificazioni  della  legge  provinciale  11  settembre  1995,  n. 11
(Istituzione    dell'Agenzia    provinciale    per    la   protezione
                           dell'ambiente)

    1.  Il  comma  6 dell'Art. 7 della legge provinciale 11 settembre
1995, n. 11, e' sostituito dal seguente:
    «6.   Le   attivita'   di   laboratorio  reciprocamente  prestate
dall'Agenzia   provinciale   per   la   protezione   dell'ambiente  e
dall'Azienda  provinciale  per  i servizi sanitari ai sensi dell'Art.
10,   comma   3,   sono   remunerate  in  conformita'  al  rispettivo
tariffario.».
    2. Dopo il comma 4 dell'Art. 10 della legge provinciale n. 11 del
1995, e' aggiunto il seguente:
    «4-bis.   La  giunta  provinciale,  con  apposita  deliberazione,
determina  le  direttive, i criteri e le modalita' d'attuazione della
raccomandazione  2001/331/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  4 aprile  2001,  che  stabilisce criteri minimi per le ispezioni
ambientali  negli Stati membri, tenendo conto degli indirizzi e degli
obiettivi eventualmente fissati in materia dallo Stato.».
    3. Dopo il comma 1 dell'Art. 16 della legge provinciale n. 11 del
1995, e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  Per  le  finalita'  indicate  dal  comma  1,  la  giunta
provinciale   puo'   definire   un   progetto  di  razionalizzazione,
d'integrazione e di unificazione, presso il laboratorio dell'agenzia,
delle  attivita' di laboratorio in campo ambientale svolte dagli enti
e  dalle  strutture  provinciali  citati nel comma 1. Le modalita' di
razionalizzazione  -  anche  attraverso eventuali trasferimenti delle
strutture,  delle attrezzature e del personale appartenenti agli enti
interessati  -  sono  disciplinate  con  regolamento  in coerenza col
progetto.».
    4.  Il  comma  5  dell'Art.  17 della legge provinciale n. 11 del
1995, e' sostituito dal seguente:
    «5.  Il  personale  dipendente  dall'Azienda  provinciale  per  i
servizi  sanitari  collocato a disposizione della Provincia alla data
di  entrata  in  vigore  del presente comma, ai sensi del comma 3 del
presente articolo e dell'Art. 18, continua a prestare servizio presso
l'agenzia.  Al  personale  in  questione  continua  ad  applicarsi il
trattamento  gluridico  ed  economico  derivante  dal  contratto  del
personale del comparto sanita'.».
    5.  Il  comma  3  dell'Art.  18 della legge provinciale n. 11 del
1995, e' sostituito dal seguente:
    «3.  Il personale con qualifica di dirigente messo a disposizione
dall'Azienda   provinciale   per   i  servizi  sanitari  puo'  essere
incaricato  della  direzione  del  settore  competente  in materia di
attivita'  di  laboratorio.  L'incarico  e'  conferito  dalla  giunta
provinciale,  sentito  il  direttore dell'agenzia, per un periodo non
superiore  a  cinque  anni  ed  e'  rinnovabile.  Al responsabile del
settore  spetta  il  trattamento  economico fondamentale e accessorio
specificamente  previsto  dal  contratto  del  personale del comparto
sanita'   per   il   personale   messo  a  disposizione  dall'Azienda
provinciale per i servizi sanitari.»