Art. 14.
Modificazioni  degli  articoli  60  e  61  della legge provinciale 11
settembre  1998, n. 10, relativi all'inquinamento acustico e ai campi
                          elettromagnetici

    1.  All'Art. 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) in  fine  al  comma  5  e' aggiunto il seguente periodo: «Il
provvedimento  di  diffida  puo'  contenere, in alternativa, misure e
prescrizioni  di  minimizzazione  delle  emissioni, ove siano avviati
programmi   o   procedure   di   rilocalizzazione  o  di  dismissione
dell'attivita'  e degli impianti, e stabilire il termine finale entro
il  quale  dev'essere  sospesa  l'attivita'  o devono essere chiusi o
disattivati gli impianti e i macchinari.»;
      b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
      «8-bis.  I  comuni possono esonerare dall'osservanza dei valori
limite  differenziali  d'immissione  gli  impianti a ciclo produttivo
continuo  esistenti  il  31  dicembre  2003  che rispettino o possano
rispettare, anche a seguito di misure di risanamento, i valori limite
assoluti  di  immissione,  ove  sia  dimostrata  l'impossibilita'  di
rispettare   il   criterio   differenziale  in  ragione  dell'assetto
urbanistico  esistente e dell'eccessiva onerosita' dell'intervento di
adeguamento.».
    2.  L'Art.  61  della  legge  provinciale  n.  10  del  1998,  e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  61.  (Protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,
magnetici  ed elettromagnatici). - 1. La disciplina per la protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e'
stabilita  con  apposito regolamento, in coerenza con le finalita', i
principi  di  riforma  economico-sociale  e  le definizioni stabiliti
dalla  legge  22  febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione
dalle  esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici),
nell'ambito  delle  competenze  spettanti alla provincia in base allo
statuto speciale e alle sue norme d'attuazione.
    2. In particolare il regolamento stabilisce:
      a) i  criteri  e  le  procedure  per  la  localizzazione  delle
stazioni  e  sistemi  o  impianti  radioelettrici  -  ferma  restando
l'applicazione   per   gli   impianti  di  radiodiffusione  sonora  e
televisiva   della   legge   provinciale   28   aprile   1997,  n.  9
(Individuazione   di  siti  per  la  localizzazione  di  impianti  di
radiodiffusione)  - nel rispetto delle disposizioni statali approvate
ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001
e  dei  principi stabiliti dal regolamento previsto dall'Art. 5 della
medesima  legge, nonche' in conformita' agli obiettivi di qualita' di
cui alla lettera c) del presente comma;
      b) i  criteri  e  le procedure per la definizione dei tracciati
degli  elettrodotti  con  tensione  non superiore a 150 Kw o comunque
rientranti  nella  competenza della Provincia ai sensi delle norme di
attuazione  dello  statuto  speciale, nel rispetto delle disposizioni
statali  approvate  ai  sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera a), e dei
principi  stabiliti  dal regolamento di cui all'Art. 5 della legge n.
36  del 2001, nonche' degli obiettivi di qualita' di cui alla lettera
c) del presente comma. A tal fine sono previste fasce di rispetto per
gli elettrodotti determinate secondo i parametri definiti dallo Stato
e   con  obbligo  di  segnalarle,  all'interno  delle  quali  non  e'
consentita  alcuna  destinazione  di  edifici  ad  uso  residenziale,
scolastico,  sanitario  o  a  un  uso  che  comporti  una  permanenza
superiore a quattro ore;
      c) le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualita',
quali  criteri  localizzativi,  standard  urbanistici, prescrizioni e
incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
      d) le  modalita'  per  il  rilascio  delle  concessioni o delle
autorizzazioni   alla   realizzazione,   alla   modificazione   e  al
potenziamento  delle  stazioni  e  sistemi o impianti radioelettrici,
fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 2 della legge provinciale n. 9
del  1997,  relativamente  agli  impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva;
      e) le  modalita' e le procedure d'integrazione del procedimento
amministrativo  previsto dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7
(Disciplina  delle  funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere
elettriche  con  tensione  nominale fino a 150.000 Volt), nonche' dei
procedimenti amministrativi relativi agli elettrodotti riservati alla
competenza  della  Provincia  dalle norme di attuazione dello statuto
speciale,  con  una fase istruttoria atta a garantire il rispetto del
presente  articolo,  delle  sue  disposizioni  regolamentari  e delle
disposizioni statali da esso richiamate;
      f) i  criteri,  le  modalita' e le procedure di adeguamento, di
risanamento  o  di  delocalizzazione  delle  stazioni,  dei sistemi o
impianti   radioelettrici   e   degli   elettrodotti   di  competenza
provinciale, anche a modifica della legge provinciale n. 7 del 1995;
      g) le  procedure per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti
a controllo;
      h) l'individuazione  delle  strutture  provinciali o degli enti
funzionali   alla   provincia   e   degli   enti   locali  competenti
all'emanazione  degli  atti  previsti  dal  regolamento in attuazione
delle  lettere  da a) a g), al controllo e all'irrogazione e introito
delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni statali;
      i) le  modalita'  di  espressione del parere previsto dall'Art.
01,  comma  4,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1977,  n.  235  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia);
      j) le  modalita' per la realizzazione e la gestione del catasto
provinciale,  in  coordinamento  con quello nazionale, delle sorgenti
fisse  dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di
rilevare   i  livelli  dei  campi  nel  territorio  provinciale,  con
riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
      k) la disciplina per la stipulazione di accordi di programma in
alternativa   o  a  integrazione  delle  procedure  previste  per  la
costruzione,  l'adeguamento,  il  risanamento  o  la delocalizzazione
degli   elettrodotti   e   delle   stazioni   e  sistemi  o  impianti
radioelettrici,  al  fine  di promuovere tecnologie che consentano di
minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio.
    3.  Ai fini della localizzazione, gli impianti indicati dal comma
2, lettere a) e b), sono considerati opere di infrastrutturazione del
territorio  ai sensi dell'Art. 30 delle norme di attuazione del piano
urbanistico  provinciale,  approvato con legge provinciale 9 novembre
1987,  n.  26,  come  modificato  con la variante approvata con legge
provinciale 7 agosto 2003, n. 7.
    4.   Fatto  salvo  quanto  stabilito  dall'Art.  81  della  legge
provinciale  5  settembre  1991,  n.  22,  relativamente  alle  linee
elettriche,  il  procedimento  concessorio  o autorizzatorio relativo
all'installazione  degli impianti di telecomunicazione, diversi dagli
impianti   di   radiodiffusione   sonora   e   televisiva,   consente
l'installazione  di  essi senza necessita' di specifiche previsioni o
di  adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  subordinati  al piano
urbanistico  provinciale.  Tuttavia  il regolamento di cui al comma 2
stabilisce  criteri  e indirizzi a carattere paesaggistico-ambientale
per  la  localizzazione  degli  impianti  di telecomunicazione, anche
demandandone la specificazione ad apposite deliberazioni della giunta
provinciale,  e  puo' riservare ai comuni l'emanazione di direttive o
di disposizioni regolamentari per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici.
    5.   Fino   alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento
provinciale previsto dal presente articolo, avuto anche riguardo alle
disposizioni transitorie che saranno dallo stesso stabilite, continua
ad  applicarsi  il decreto del presidente della giunta provinciale 29
giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la
protezione   dall'esposizione   a   campi   elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici,  ai  sensi  dell'Art. 61 della legge provinciale 11
settembre  1998,  n.  10),  nel testo vigente alla data di entrata in
vigore  del  presente  articolo,  intendendosi sostituiti i limiti di
esposizione,  i  valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', in
quanto  valori  di  campo,  da esso previsti con quelli stabiliti dal
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 8 luglio 2003
(Fissazione  dei  limiti  di  esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50
Hz)  generati  dagli  elettrodotti)  ai  sensi  dell'Art. 4, comma 2,
lettera a), della legge n. 36 del 2001.
    6.  In  attesa della definizione delle metodologie di calcolo per
la  determinazione  delle  fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai
sensi  dell'Art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 luglio 2003, si applicano le disposizioni dell'Art. 16
del decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-31/Leg. del
2000.  Eventuali deroghe alle disposizioni del citato Art. 16 possono
essere  motivatamente disposte dalla giunta provinciale, acquisito il
parere  dell'Agenzia  provinciale  per  la  protezione dell'ambiente,
formulato  in accordo con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici.
    7.  La  disciplina  delle  procedure  di autorizzazione stabilita
dalla  legge  provinciale  n.  9  del 1997, dal regolamento che sara'
emanato  ai  sensi del presente articolo e dal regolamento richiamato
al  comma  5 prevale sulle corrispondenti disposizioni della legge n.
36  del 2001 e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche).».