Art. 14. Modificazioni degli articoli 60 e 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativi all'inquinamento acustico e ai campi elettromagnetici 1. All'Art. 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) in fine al comma 5 e' aggiunto il seguente periodo: «Il provvedimento di diffida puo' contenere, in alternativa, misure e prescrizioni di minimizzazione delle emissioni, ove siano avviati programmi o procedure di rilocalizzazione o di dismissione dell'attivita' e degli impianti, e stabilire il termine finale entro il quale dev'essere sospesa l'attivita' o devono essere chiusi o disattivati gli impianti e i macchinari.»; b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. I comuni possono esonerare dall'osservanza dei valori limite differenziali d'immissione gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti il 31 dicembre 2003 che rispettino o possano rispettare, anche a seguito di misure di risanamento, i valori limite assoluti di immissione, ove sia dimostrata l'impossibilita' di rispettare il criterio differenziale in ragione dell'assetto urbanistico esistente e dell'eccessiva onerosita' dell'intervento di adeguamento.». 2. L'Art. 61 della legge provinciale n. 10 del 1998, e' sostituito dal seguente: «Art. 61. (Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnatici). - 1. La disciplina per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e' stabilita con apposito regolamento, in coerenza con le finalita', i principi di riforma economico-sociale e le definizioni stabiliti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nell'ambito delle competenze spettanti alla provincia in base allo statuto speciale e alle sue norme d'attuazione. 2. In particolare il regolamento stabilisce: a) i criteri e le procedure per la localizzazione delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici - ferma restando l'applicazione per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione) - nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001 e dei principi stabiliti dal regolamento previsto dall'Art. 5 della medesima legge, nonche' in conformita' agli obiettivi di qualita' di cui alla lettera c) del presente comma; b) i criteri e le procedure per la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kw o comunque rientranti nella competenza della Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale, nel rispetto delle disposizioni statali approvate ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'Art. 5 della legge n. 36 del 2001, nonche' degli obiettivi di qualita' di cui alla lettera c) del presente comma. A tal fine sono previste fasce di rispetto per gli elettrodotti determinate secondo i parametri definiti dallo Stato e con obbligo di segnalarle, all'interno delle quali non e' consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario o a un uso che comporti una permanenza superiore a quattro ore; c) le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualita', quali criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; d) le modalita' per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modificazione e al potenziamento delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 2 della legge provinciale n. 9 del 1997, relativamente agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva; e) le modalita' e le procedure d'integrazione del procedimento amministrativo previsto dalla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt), nonche' dei procedimenti amministrativi relativi agli elettrodotti riservati alla competenza della Provincia dalle norme di attuazione dello statuto speciale, con una fase istruttoria atta a garantire il rispetto del presente articolo, delle sue disposizioni regolamentari e delle disposizioni statali da esso richiamate; f) i criteri, le modalita' e le procedure di adeguamento, di risanamento o di delocalizzazione delle stazioni, dei sistemi o impianti radioelettrici e degli elettrodotti di competenza provinciale, anche a modifica della legge provinciale n. 7 del 1995; g) le procedure per l'emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo; h) l'individuazione delle strutture provinciali o degli enti funzionali alla provincia e degli enti locali competenti all'emanazione degli atti previsti dal regolamento in attuazione delle lettere da a) a g), al controllo e all'irrogazione e introito delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni statali; i) le modalita' di espressione del parere previsto dall'Art. 01, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); j) le modalita' per la realizzazione e la gestione del catasto provinciale, in coordinamento con quello nazionale, delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi nel territorio provinciale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione; k) la disciplina per la stipulazione di accordi di programma in alternativa o a integrazione delle procedure previste per la costruzione, l'adeguamento, il risanamento o la delocalizzazione degli elettrodotti e delle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, al fine di promuovere tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio. 3. Ai fini della localizzazione, gli impianti indicati dal comma 2, lettere a) e b), sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'Art. 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7. 4. Fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 81 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, relativamente alle linee elettriche, il procedimento concessorio o autorizzatorio relativo all'installazione degli impianti di telecomunicazione, diversi dagli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, consente l'installazione di essi senza necessita' di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tuttavia il regolamento di cui al comma 2 stabilisce criteri e indirizzi a carattere paesaggistico-ambientale per la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, anche demandandone la specificazione ad apposite deliberazioni della giunta provinciale, e puo' riservare ai comuni l'emanazione di direttive o di disposizioni regolamentari per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento provinciale previsto dal presente articolo, avuto anche riguardo alle disposizioni transitorie che saranno dallo stesso stabilite, continua ad applicarsi il decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'Art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo, intendendosi sostituiti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', in quanto valori di campo, da esso previsti con quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001. 6. In attesa della definizione delle metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, si applicano le disposizioni dell'Art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000. Eventuali deroghe alle disposizioni del citato Art. 16 possono essere motivatamente disposte dalla giunta provinciale, acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, formulato in accordo con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. 7. La disciplina delle procedure di autorizzazione stabilita dalla legge provinciale n. 9 del 1997, dal regolamento che sara' emanato ai sensi del presente articolo e dal regolamento richiamato al comma 5 prevale sulle corrispondenti disposizioni della legge n. 36 del 2001 e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).».