Art. 15.
Modificazioni   della   legge   provinciale   6   marzo  1998,  n.  4
(Disposizioni  per  l'attuazione  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale
provinciale  per  l'energia,  disciplina  dell'utilizzo  dell'energia
elettrica  spettante  alla  Provincia  ai  sensi  dell'Art.  13 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione
del  piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali
           15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

    1.  Il  comma  1  dell'Art. 1-bis della legge provinciale 6 marzo
1998, n. 4, e' sostituito dal seguente:
    «1.  In  attuazione  di  quanto previsto all'Art. 1, la Provincia
puo'  esercitare  la  facolta' di cui all'Art. 25, secondo comma, del
regio   decreto   11  dicembre  1933,  n.  1775  (Testo  unico  delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque  e impianti elettrici), dandone
preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza delle
concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico  di cui
all'Art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del
1977.».
    2.  Dopo  l'Art.  1-bis della legge provinciale n. 4 del 1998, e'
inserito il seguente:
    «Art.  1-bis 1. (Disposizioni in materia di grandi derivazioni di
acqua  a  scopo  idroelettrico).  -  1.  In  relazione alle procedure
d'infrazione  n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione
europea  ai  sensi  dell'Art.  226  del  trattato  che  istituisce la
Comunita'  europea,  i procedimenti amministrativi per l'assegnazione
di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui
all'Art.  1-bis,  commi  da  6 a 12, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  235  del 1977, sono disciplinati esclusivamente dalle
disposizioni  di quest'articolo e dalla normativa da esso richiamata.
Non  trova conseguentemente applicazione il disposto dell'Art. 1-bis,
commi  da  6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235
del 1977.
    2.   Almeno   cinque   anni  prima  della  scadenza  di  ciascuna
concessione,  nel  rispetto  delle  indicazioni  contenute  nel piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'Art. 5 del
decreto  del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere  pubbliche), la giunta
provinciale  con  proprio  provvedimento,  avente  valore di disdetta
delle concessioni in scadenza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale
della  Regione  e  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dopo
aver  valutato  per  la medesima concessione la non sussistenza di un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto
o  in  parte  incompatibile  con  il  mantenimento  dell'uso  a scopo
idroelettrico,  indice  una gara e approva il relativo bando di gara.
La  data di scadenza delle concessioni di cui al presente articolo e'
quella risultante dall'atto di concessione, salvo quanto previsto dal
comma  15 dell'Art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 235 del 1977. Il bando:
      a) individua  l'oggetto  della  nuova concessione e la relativa
durata, che e' commisurata all'entita' degli investimenti richiesti e
al  loro  ammortamento,  sia  con  riferimento  alle  opere  che agli
impianti   nonche'   agli   interventi  di  tutela  e  valorizzazione
ambientale e paesaggistica di cui alle lettere b) e d); la durata non
puo' comunque eccedere il periodo di trenta anni;
      b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere;
      c) determina  i  requisiti  finanziari, organizzativi e tecnici
minimi  che  dovranno  essere  posseduti dai soggetti che partecipano
alla  gara; tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici
o   altri   parametri   comunque  oggettivi  attinenti  la  solidita'
finanziaria,   la  capacita'  organizzativa  e  tecnica;  i  medesimi
requisiti devono essere coerenti e proporzionali rispetto all'oggetto
della  concessione  e  devono  essere volti ad assicurare le migliori
condizioni  sia  per  la  sicurezza degli impianti, delle opere e dei
territori interessati dalla concessione, che per il migliore utilizzo
degli impianti produttivi;
      d) stabilisce  per ciascuna concessione e a carico del relativo
concessionario:
        1) gli  obblighi  ed  i  vincoli  inerenti  la  tutela  della
sicurezza  delle  persone  e  del territorio, con riguardo anche alle
esigenze di laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la
valorizzazione  dell'ambiente  e del paesaggio, con riguardo anche al
mantenimento  di  specifiche  quote  di invaso in determinati periodi
dell'anno;
        2) gli  eventuali  obblighi riguardanti la cessione di acque,
in   presenza  di  situazioni  straordinarie,  da  destinare  all'uso
potabile,  agricolo o ad altri usi produttivi nonche' ad attivita' di
prevenzione  di  calamita'  o  degli  incendi  (comprese le quantita'
idriche  necessarie  per  il  mantenimento  e  le prove periodiche di
impianti  appositi)  o  agli  interventi necessari a seguito del loro
verificarsi;
        3) le  soglie  quantitative e di durata degli obblighi di cui
ai  numeri  1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando
l'obbligo  di  provvedere,  ha  diritto  ad un indennizzo, nonche' le
modalita' di calcolo e di corresponsione dello stesso, anche mediante
forme di compensazione;
      e) determina   i   canoni   annui  e  i  criteri  per  il  loro
adeguamento, dovuti dal concessionario e posti a base di gara per:
        1) l'utilizzo   delle   acque   pubbliche,   in   proporzione
all'entita'  delle stesse e sulla base di quanto disposto dall'Art. 7
(Disposizioni  in  materia  di  canoni  di  concessione)  della legge
provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
        2) l'utilizzo  dei  beni  immobili  di cui all'Art. 25, primo
comma,  del  regio  decreto  n. 1775 del 1933; il canone e' calcolato
sulla  base  del  valore  dei  predetti beni la cui stima e' definita
tenendo conto del valore piu' economico tra il costo di costruzione a
nuovo  ed  il  costo  di  rimpiazzo  a  nuovo, ridotto in raglone del
deperimento  fisico e dell'obsolescenza funzionale che caratterizzano
i beni medesimi;
        3) l'utilizzo  degli  impianti  e  degli  altri  beni  di cui
all'Art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i
quali  sia  stata  esercitata la facolta' di cui all'Art. 1-bis della
presente  legge; il canone e' calcolato secondo le modalita' previste
dal numero 2);
      f) determina  il  prezzo a base di gara per l'eventuale vendita
al  nuovo  concessionario  degli  impianti  e degli altri beni di cui
all'Art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i
quali  sia  stata  esercitata la facolta' di cui all'Art. 1-bis della
presente legge;
      g) determina  gli  ulteriori  oneri a carico dei concessionari,
inclusi   i  sovracanoni  a  favore  degli  enti  locali  del  bacino
idrografico  di  pertinenza;  tali oneri terranno conto degli effetti
delle  trasformazioni  ambientali  provocati  dall'impianto  o  dagli
impianti oggetto della gara;
      h) individua  le  nuove  opere da realizzare, le modifiche e le
integrazioni  da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei
programmi  di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza
installata  nonche'  dei  programmi  di  miglioramento  e risanamento
ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza;
      i) fissa   la  data  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione  alla  gara  e  stabilisce  la  documentazione da produrre
unitamente alla domanda, comprovante il possesso dei requisiti di cui
alla  lettera c), e all'accettazione di tutti gli obblighi, i vincoli
e i limiti previsti dal presente articolo;
      l) fissa  il  termine  entro  il  quale  i soggetti richiedenti
ammessi  alla  gara  a  seguito dell'istruttoria delle domande devono
presentare  le  offerte  contenenti  tutti  gli elementi previsti dal
bando, ad esclusione di quelli di cui alla lettera i).
    3.  Il  provvedimento  e  il  bando  di  cui  al  comma 2 possono
riguardare  congiuntamente  anche  piu'  concessioni  aventi scadenza
nello   stesso  anno.  La  nuova  concessione  puo'  riguardare  piu'
derivazioni  per  le  quali  in  precedenza  erano  previste distinte
concessioni  aventi  scadenza  nel  medesimo anno, quando la gestione
unitaria  risulti  opportuna  sotto  il  profilo economico-produttivo
ovvero   sotto   il  profilo  della  tutela  e  della  valorizzazione
ambientale o in relazione agli altri interessi pubblici coinvolti.
    4.  Il concessionario uscente e' obbligato a consentire l'accesso
ai  luoghi,  agli  impianti,  agli edifici e ai macchinari funzionali
alla   gestione   della  concessione  a  personale  incaricato  dalla
Provincia autonoma di Trento, nonche' a rappresentanti qualificati di
soggetti ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame delle
opere  di cui all'Art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del
1933,  nonche'  l'eventuale esame delle opere di cui al secondo comma
del  medesimo  articolo  qualora la Provincia eserciti la facolta' di
cui  al  medesimo  Art.  25.  L'inosservanza  dell'obbligo  di cui al
presente  articolo  costituisce  causa  di  esclusione dalla gara del
concessionario uscente.
    5.  Per  l'espletamento della gara di cui al comma 2 la provincia
si  avvale  di  apposita commissione tecnica costituita da almeno tre
esperti, rispettivamente in materia giuridico-economica, ambientale o
idraulica  e  delle  tecnologie  produttive  in  campo idroelettrico,
nominata   dalla   giunta  provinciale.  Nell'atto  di  nomina  della
commissione sono indicati il componente che ne assume la presidenza e
le modalita' per il suo funzionamento, nonche' la data entro la quale
deve  essere  conclusa  l'istruttoria  per l'individuazione del nuovo
concessionario.
    6.  La  giunta  provinciale  con proprio provvedimento approva le
risultanze  dell'istruttoria  e  in  conformita'  ad  esse assegna la
concessione.   Dell'esito   della   gara  e'  data  notizia  mediante
pubblicazione  di  apposito  avviso  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
    7. Fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti
per  il concessionario dal comma 2, nonche' quanto disposto dai commi
3 e 4 in quanto compatibili, in alternativa alla gara di cui ai commi
da 2 a 6 la provincia puo' promuovere la costituzione di societa' per
azioni  alle  quali puo' essere affidata direttamente, per un periodo
di tempo massimo di trenta anni, la gestione di grandi derivazioni di
acqua  a  scopo  idroelettrico.  La  Provincia  puo'  partecipare  al
capitale sociale della societa' anche mediante il conferimento totale
o  parziale dei canoni di cui al comma 2, lettera e), numeri 2) e 3),
nonche' dei beni di cui all'Art. 25, secondo comma, del regio decreto
n.  1775  del  1933, nel caso in cui la Provincia abbia esercitato la
facolta'  ivi prevista. Gli enti locali, i loro enti strumentali e le
societa'  di  capitale controllate dagli enti locali medesimi possono
partecipare al capitale sociale della societa'.
    8.  L'affidamento  della  gestione  ai  sensi  del  comma  7 alle
societa' ivi previste e' subordinato:
      a) all'acquisto  da  parte  di  imprese idonee, in possesso dei
requisiti  prescritti dal comma 2, lettera c), e scelte con procedura
ad  evidenza  pubblica, di una quota di capitale sociale comunque non
inferiore al 49 per cento;
      b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara di
cui  alla lettera a) dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando,
di  assicurare alla societa', per il tempo corrispondente alla durata
della  gestione,  tutte  le  risorse,  anche  tecniche,  finanziarie,
organizzative  e di personale, necessarie affinche' la stessa risulti
in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dal comma 2,
lettera c).
    9.  Le  societa'  di  cui  al  comma  7 non possono partecipare a
procedure   di   evidenza  pubblica  per  la  concessione  di  grandi
derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. A tali societa'
possono partecipare, oltre al vincitore della gara, esclusivamente la
Provincia  e gli enti locali, ovvero loro enti strumentali o societa'
a capitale interamente di proprieta' di tali enti.
    10.  Il bando della gara prevista dal comma 8, lettera a), per la
scelta del socio privato deve comunque stabilire:
        a) il  prezzo posto a base di gara per l'acquisto della quota
di   capitale   sociale  della  societa'  di  gestione  della  grande
derivazione di cui al comma 7; salvo quanto disposto alla lettera b),
tale quota e' cedibile solo previa autorizzazione della Provincia;
      b) l'obbligo   dell'aggiudicatario   della  quota  di  capitale
sociale  di  cui  alla  lettera  a) di cedere la quota medesima, alla
scadenza  del  termine  di  durata della gestione, al vincitore della
nuova gara nonche' il criterio di calcolo del prezzo di cessione;
      c) i  contenuti  dello  statuto  della  societa'  e  dei  patti
parasociali  inerenti  la  regolazione  dei rapporti tra i soci della
societa'  di gestione di cui alla lettera a), nonche' i contenuti del
contratto  di  gestione  della grande derivazione di acque pubbliche,
che  il vincitore e' tenuto a sottoscrivere; in ogni caso deve essere
previsto  che  al  vincitore  della  gara sia riservata la conduzione
tecnico-amministrativa,  industriale  e  commerciale  della societa';
sono   inoltre  individuate  le  modalita'  attraverso  le  quali  il
vincitore assolve all'obbligo di assicurare alla societa' il possesso
e  il mantenimento dei requisiti prescritti per tutta la durata della
gestione;
      d) i  criteri  e  le  modalita' per il calcolo e il rimborso al
vincitore  della  gara,  in modo frazionato su tutto l'arco di durata
della  gestione,  degli  eventuali  oneri  aggiuntivi  sostenuti  dal
medesimo vincitore per l'acquisizione della quota azionaria.
    11.  Le  disposizioni  di cui ai commi da 1 a 10 si applicano, in
quanto compatibili, anche alle concessioni da rilasciare a seguito di
decadenza,  di  rinuncia  o  di revoca di concessione gia' in essere,
dopo  l'accertamento  da  parte  della  giunta  provinciale  che  non
sussiste  un  prevalente  interesse  pubblico ad un diverso uso delle
acque  in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso
a  fine idroelettrico, nonche' per le nuove concessioni che la giunta
provinciale  intende  assentire  nel  rispetto di quanto previsto dal
piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'Art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.
    12.   In  sede  di  prima  applicazione  di  quest'articolo,  con
riferimento  alle  concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010,
la  giunta  provinciale,  su istanza degli interessati, da presentare
entro  centottanta  giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale  della Regione del provvedimento di disdetta delle relative
concessioni  di  cui  al  comma  2,  puo'  disporre  il rinnovo delle
concessioni  di  grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico in
atto alla data di entrata in vigore di quest'articolo, secondo quanto
disposto dai commi 13 e 14. Laddove alla medesima data sia gia' stata
comunicata  al  concessionario uscente la disdetta della concessione,
il  predetto  termine  di  centottanta  giorni  decorre dalla data di
entrata in vigore di quest'articolo.
    13.  Il  rinnovo  di  cui al comma 12 puo' essere concesso per un
periodo  massimo  di  dieci  anni,  senza  necessita' di procedura di
evidenza pubblica, a favore dei concessionari uscenti, che ne abbiano
fatto   istanza.  Ai  fini  del  rinnovo  si  applicano  le  seguenti
disposizioni:
      a) e' previamente accertata la non sussistenza di un prevalente
interesse  pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte
incompatibile con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico;
      b) si  applica  quanto previsto dal comma 4 di quest'articolo e
dall'Art. 25 del regio decreto n. 1775 del 1933;
      c) la concessione rinnovata prevede:
        1) l'oggetto    nel    rispetto   di   quanto   previsto   da
quest'articolo  e  delle  indicazioni contenute nel piano generale di
utilizzazione delle acque pubbliche;
        2) il  rispetto  degli  obblighi,  dei vincoli e di tutti gli
altri elementi previsti dal comma 2, lettera d);
        3) i  canoni  e  i  criteri per il loro adeguamento stabiliti
secondo  quanto  disposto  dal  comma  2, lettera e), e gli ulteriori
oneri  a carico del concessionario uscente di cui al comma 2, lettera
g);
        4) l'eventuale prezzo di cui al comma 2, lettera f);
        5) le   nuove   opere   da  realizzare,  le  modifiche  e  le
integrazioni  da  apportare alle opere esistenti, nonche' i contenuti
minimi di tutti i programmi di cui al comma 2, lettera h);
      d) i  contenuti  del nuovo disciplinare di concessione previsti
dalla  lettera  c)  di  questo  comma  possono  costituire oggetto di
accordo  tra  la  provincia  e  i  concessionari  uscenti che abbiano
presentato  l'istanza  di  cui  al  comma 12; l'accordo puo' altresi'
prevedere la costituzione di una societa' alla quale e' rilasciata la
concessione  di  cui  al comma 12 per la durata prevista dal presente
comma;  a  tale  societa',  per  quanto  compatibili, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 7 a 10.
    14. Il provvedimento di rinnovo o di diniego della concessione e'
emanato  dalla  giunta  provinciale  entro  due  anni  dalla  data di
pubblicazione    nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione   del
provvedimento  di  cui al comma 12. Nel caso di mancata presentazione
dell'istanza  ovvero  di  diniego,  la  giunta  provinciale  provvede
secondo  quanto  previsto nei commi da 2 a 11 e 16 di quest'articolo.
Nel  caso  in  cui  il  provvedimento  di  disdetta  sia  gia'  stato
comunicato  al  concessionario uscente prima della data di entrata in
vigore  di  quest'articolo,  il  predetto termine di due anni decorre
dalla data di entrata in vigore di questa legge.
    15.  Nel  caso in cui dopo l'entrata in vigore di quest'articolo,
in relazione alle procedure di infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282
la  normativa statale in materia di concessioni di grandi derivazioni
di   acqua  a  scopo  idroelettrico  di  adeguamento  all'ordinamento
comunitario  preveda  un  termine  di  proroga  o  di  rinnovo  delle
concessioni in atto inferiore a dieci anni, i provvedimenti di cui ai
commi  da  12 a 14 di quest'articolo sono uniformati a tale termine e
gli  eventuali  rinnovi  gia'  rilasciati sono adeguati di diritto ad
esso.
    16.   Fatti   salvi  tutti  gli  effetti  prodotti  dall'Art.  23
(Disposizioni  in  materia  di  concessioni  di grandi derivazioni di
acque  pubbliche  a  scopo  idroelettrico) della legge provinciale 12
maggio 2004, n. 4, per l'affidamento in gestione di cui ai commi da 7
a  10  ovvero per il rilascio delle concessioni di grande derivazione
di  acque  pubbliche  a  scopo  idroelettrico,  con  riferimento alle
concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010 i provvedimenti e i
bandi  di  gara sono adottati entro tre anni dalla data di entrata in
vigore   di   quest'articolo.   La   sospensione   dei   procedimenti
amministrativi   per   l'assegnazione  delle  concessioni  di  grandi
derivazioni   di  acque  pubbliche  a  scopo  idroelettrico  prevista
dall'Art.  23  della  legge  provinciale  n.  4  del 2004 continua ad
operare,  ad eccezione di quanto previsto dal comma 4, fino alla data
di adozione dei provvedimenti per l'avvio delle procedure previsti da
quest'articolo.».
    3.  Sono  fatti  salvi  i provvedimenti e gli atti adottati dalla
Provincia  fino  alla  data  di  entrata in vigore di questa legge in
applicazione   dell'Art.  1-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), e
dell'Art. 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
    4.   Fermi   restando  i  diritti,  le  garanzie  e  le  facolta'
riconosciuti   ai   clienti  finali  dalla  normativa  comunitaria  e
nazionale  e  in  relazione a quanto previsto dall'Art. 1 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, l'energia elettrica
prodotta  da  impianti,  alimentati  da  fonti  rinnovabili  e  senza
limitazioni  di  potenza  di  produzione,  di proprieta' dei soggetti
individuati  dal medesimo Art. 1, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  235  del  1977,  e'  considerata  prodotta dai
soggetti  distributori  ed  immessa  direttamente  nella loro rete di
distribuzione qualora la stessa sia ceduta o scambiata tra i soggetti
individuati dal medesimo comma 3.