Art. 15. Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'Art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7) 1. Il comma 1 dell'Art. 1-bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione di quanto previsto all'Art. 1, la Provincia puo' esercitare la facolta' di cui all'Art. 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dandone preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui all'Art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.». 2. Dopo l'Art. 1-bis della legge provinciale n. 4 del 1998, e' inserito il seguente: «Art. 1-bis 1. (Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico). - 1. In relazione alle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea ai sensi dell'Art. 226 del trattato che istituisce la Comunita' europea, i procedimenti amministrativi per l'assegnazione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'Art. 1-bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni di quest'articolo e dalla normativa da esso richiamata. Non trova conseguentemente applicazione il disposto dell'Art. 1-bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. 2. Almeno cinque anni prima della scadenza di ciascuna concessione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), la giunta provinciale con proprio provvedimento, avente valore di disdetta delle concessioni in scadenza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dopo aver valutato per la medesima concessione la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico, indice una gara e approva il relativo bando di gara. La data di scadenza delle concessioni di cui al presente articolo e' quella risultante dall'atto di concessione, salvo quanto previsto dal comma 15 dell'Art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Il bando: a) individua l'oggetto della nuova concessione e la relativa durata, che e' commisurata all'entita' degli investimenti richiesti e al loro ammortamento, sia con riferimento alle opere che agli impianti nonche' agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica di cui alle lettere b) e d); la durata non puo' comunque eccedere il periodo di trenta anni; b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere; c) determina i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara; tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici o altri parametri comunque oggettivi attinenti la solidita' finanziaria, la capacita' organizzativa e tecnica; i medesimi requisiti devono essere coerenti e proporzionali rispetto all'oggetto della concessione e devono essere volti ad assicurare le migliori condizioni sia per la sicurezza degli impianti, delle opere e dei territori interessati dalla concessione, che per il migliore utilizzo degli impianti produttivi; d) stabilisce per ciascuna concessione e a carico del relativo concessionario: 1) gli obblighi ed i vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, con riguardo anche alle esigenze di laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con riguardo anche al mantenimento di specifiche quote di invaso in determinati periodi dell'anno; 2) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potabile, agricolo o ad altri usi produttivi nonche' ad attivita' di prevenzione di calamita' o degli incendi (comprese le quantita' idriche necessarie per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi) o agli interventi necessari a seguito del loro verificarsi; 3) le soglie quantitative e di durata degli obblighi di cui ai numeri 1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando l'obbligo di provvedere, ha diritto ad un indennizzo, nonche' le modalita' di calcolo e di corresponsione dello stesso, anche mediante forme di compensazione; e) determina i canoni annui e i criteri per il loro adeguamento, dovuti dal concessionario e posti a base di gara per: 1) l'utilizzo delle acque pubbliche, in proporzione all'entita' delle stesse e sulla base di quanto disposto dall'Art. 7 (Disposizioni in materia di canoni di concessione) della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2; 2) l'utilizzo dei beni immobili di cui all'Art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933; il canone e' calcolato sulla base del valore dei predetti beni la cui stima e' definita tenendo conto del valore piu' economico tra il costo di costruzione a nuovo ed il costo di rimpiazzo a nuovo, ridotto in raglone del deperimento fisico e dell'obsolescenza funzionale che caratterizzano i beni medesimi; 3) l'utilizzo degli impianti e degli altri beni di cui all'Art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facolta' di cui all'Art. 1-bis della presente legge; il canone e' calcolato secondo le modalita' previste dal numero 2); f) determina il prezzo a base di gara per l'eventuale vendita al nuovo concessionario degli impianti e degli altri beni di cui all'Art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facolta' di cui all'Art. 1-bis della presente legge; g) determina gli ulteriori oneri a carico dei concessionari, inclusi i sovracanoni a favore degli enti locali del bacino idrografico di pertinenza; tali oneri terranno conto degli effetti delle trasformazioni ambientali provocati dall'impianto o dagli impianti oggetto della gara; h) individua le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza installata nonche' dei programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza; i) fissa la data per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e stabilisce la documentazione da produrre unitamente alla domanda, comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c), e all'accettazione di tutti gli obblighi, i vincoli e i limiti previsti dal presente articolo; l) fissa il termine entro il quale i soggetti richiedenti ammessi alla gara a seguito dell'istruttoria delle domande devono presentare le offerte contenenti tutti gli elementi previsti dal bando, ad esclusione di quelli di cui alla lettera i). 3. Il provvedimento e il bando di cui al comma 2 possono riguardare congiuntamente anche piu' concessioni aventi scadenza nello stesso anno. La nuova concessione puo' riguardare piu' derivazioni per le quali in precedenza erano previste distinte concessioni aventi scadenza nel medesimo anno, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo ovvero sotto il profilo della tutela e della valorizzazione ambientale o in relazione agli altri interessi pubblici coinvolti. 4. Il concessionario uscente e' obbligato a consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti, agli edifici e ai macchinari funzionali alla gestione della concessione a personale incaricato dalla Provincia autonoma di Trento, nonche' a rappresentanti qualificati di soggetti ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame delle opere di cui all'Art. 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nonche' l'eventuale esame delle opere di cui al secondo comma del medesimo articolo qualora la Provincia eserciti la facolta' di cui al medesimo Art. 25. L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo costituisce causa di esclusione dalla gara del concessionario uscente. 5. Per l'espletamento della gara di cui al comma 2 la provincia si avvale di apposita commissione tecnica costituita da almeno tre esperti, rispettivamente in materia giuridico-economica, ambientale o idraulica e delle tecnologie produttive in campo idroelettrico, nominata dalla giunta provinciale. Nell'atto di nomina della commissione sono indicati il componente che ne assume la presidenza e le modalita' per il suo funzionamento, nonche' la data entro la quale deve essere conclusa l'istruttoria per l'individuazione del nuovo concessionario. 6. La giunta provinciale con proprio provvedimento approva le risultanze dell'istruttoria e in conformita' ad esse assegna la concessione. Dell'esito della gara e' data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 7. Fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti per il concessionario dal comma 2, nonche' quanto disposto dai commi 3 e 4 in quanto compatibili, in alternativa alla gara di cui ai commi da 2 a 6 la provincia puo' promuovere la costituzione di societa' per azioni alle quali puo' essere affidata direttamente, per un periodo di tempo massimo di trenta anni, la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. La Provincia puo' partecipare al capitale sociale della societa' anche mediante il conferimento totale o parziale dei canoni di cui al comma 2, lettera e), numeri 2) e 3), nonche' dei beni di cui all'Art. 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nel caso in cui la Provincia abbia esercitato la facolta' ivi prevista. Gli enti locali, i loro enti strumentali e le societa' di capitale controllate dagli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della societa'. 8. L'affidamento della gestione ai sensi del comma 7 alle societa' ivi previste e' subordinato: a) all'acquisto da parte di imprese idonee, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2, lettera c), e scelte con procedura ad evidenza pubblica, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 49 per cento; b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara di cui alla lettera a) dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla societa', per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinche' la stessa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dal comma 2, lettera c). 9. Le societa' di cui al comma 7 non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. A tali societa' possono partecipare, oltre al vincitore della gara, esclusivamente la Provincia e gli enti locali, ovvero loro enti strumentali o societa' a capitale interamente di proprieta' di tali enti. 10. Il bando della gara prevista dal comma 8, lettera a), per la scelta del socio privato deve comunque stabilire: a) il prezzo posto a base di gara per l'acquisto della quota di capitale sociale della societa' di gestione della grande derivazione di cui al comma 7; salvo quanto disposto alla lettera b), tale quota e' cedibile solo previa autorizzazione della Provincia; b) l'obbligo dell'aggiudicatario della quota di capitale sociale di cui alla lettera a) di cedere la quota medesima, alla scadenza del termine di durata della gestione, al vincitore della nuova gara nonche' il criterio di calcolo del prezzo di cessione; c) i contenuti dello statuto della societa' e dei patti parasociali inerenti la regolazione dei rapporti tra i soci della societa' di gestione di cui alla lettera a), nonche' i contenuti del contratto di gestione della grande derivazione di acque pubbliche, che il vincitore e' tenuto a sottoscrivere; in ogni caso deve essere previsto che al vincitore della gara sia riservata la conduzione tecnico-amministrativa, industriale e commerciale della societa'; sono inoltre individuate le modalita' attraverso le quali il vincitore assolve all'obbligo di assicurare alla societa' il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti per tutta la durata della gestione; d) i criteri e le modalita' per il calcolo e il rimborso al vincitore della gara, in modo frazionato su tutto l'arco di durata della gestione, degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo vincitore per l'acquisizione della quota azionaria. 11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni da rilasciare a seguito di decadenza, di rinuncia o di revoca di concessione gia' in essere, dopo l'accertamento da parte della giunta provinciale che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, nonche' per le nuove concessioni che la giunta provinciale intende assentire nel rispetto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974. 12. In sede di prima applicazione di quest'articolo, con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010, la giunta provinciale, su istanza degli interessati, da presentare entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di disdetta delle relative concessioni di cui al comma 2, puo' disporre il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore di quest'articolo, secondo quanto disposto dai commi 13 e 14. Laddove alla medesima data sia gia' stata comunicata al concessionario uscente la disdetta della concessione, il predetto termine di centottanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore di quest'articolo. 13. Il rinnovo di cui al comma 12 puo' essere concesso per un periodo massimo di dieci anni, senza necessita' di procedura di evidenza pubblica, a favore dei concessionari uscenti, che ne abbiano fatto istanza. Ai fini del rinnovo si applicano le seguenti disposizioni: a) e' previamente accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico; b) si applica quanto previsto dal comma 4 di quest'articolo e dall'Art. 25 del regio decreto n. 1775 del 1933; c) la concessione rinnovata prevede: 1) l'oggetto nel rispetto di quanto previsto da quest'articolo e delle indicazioni contenute nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; 2) il rispetto degli obblighi, dei vincoli e di tutti gli altri elementi previsti dal comma 2, lettera d); 3) i canoni e i criteri per il loro adeguamento stabiliti secondo quanto disposto dal comma 2, lettera e), e gli ulteriori oneri a carico del concessionario uscente di cui al comma 2, lettera g); 4) l'eventuale prezzo di cui al comma 2, lettera f); 5) le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare alle opere esistenti, nonche' i contenuti minimi di tutti i programmi di cui al comma 2, lettera h); d) i contenuti del nuovo disciplinare di concessione previsti dalla lettera c) di questo comma possono costituire oggetto di accordo tra la provincia e i concessionari uscenti che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 12; l'accordo puo' altresi' prevedere la costituzione di una societa' alla quale e' rilasciata la concessione di cui al comma 12 per la durata prevista dal presente comma; a tale societa', per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7 a 10. 14. Il provvedimento di rinnovo o di diniego della concessione e' emanato dalla giunta provinciale entro due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 12. Nel caso di mancata presentazione dell'istanza ovvero di diniego, la giunta provinciale provvede secondo quanto previsto nei commi da 2 a 11 e 16 di quest'articolo. Nel caso in cui il provvedimento di disdetta sia gia' stato comunicato al concessionario uscente prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, il predetto termine di due anni decorre dalla data di entrata in vigore di questa legge. 15. Nel caso in cui dopo l'entrata in vigore di quest'articolo, in relazione alle procedure di infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282 la normativa statale in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di adeguamento all'ordinamento comunitario preveda un termine di proroga o di rinnovo delle concessioni in atto inferiore a dieci anni, i provvedimenti di cui ai commi da 12 a 14 di quest'articolo sono uniformati a tale termine e gli eventuali rinnovi gia' rilasciati sono adeguati di diritto ad esso. 16. Fatti salvi tutti gli effetti prodotti dall'Art. 23 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, per l'affidamento in gestione di cui ai commi da 7 a 10 ovvero per il rilascio delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010 i provvedimenti e i bandi di gara sono adottati entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo. La sospensione dei procedimenti amministrativi per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico prevista dall'Art. 23 della legge provinciale n. 4 del 2004 continua ad operare, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4, fino alla data di adozione dei provvedimenti per l'avvio delle procedure previsti da quest'articolo.». 3. Sono fatti salvi i provvedimenti e gli atti adottati dalla Provincia fino alla data di entrata in vigore di questa legge in applicazione dell'Art. 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), e dell'Art. 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). 4. Fermi restando i diritti, le garanzie e le facolta' riconosciuti ai clienti finali dalla normativa comunitaria e nazionale e in relazione a quanto previsto dall'Art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, l'energia elettrica prodotta da impianti, alimentati da fonti rinnovabili e senza limitazioni di potenza di produzione, di proprieta' dei soggetti individuati dal medesimo Art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, e' considerata prodotta dai soggetti distributori ed immessa direttamente nella loro rete di distribuzione qualora la stessa sia ceduta o scambiata tra i soggetti individuati dal medesimo comma 3.