Art. 16.
Inserimento  dell'Art.  13-bis nella legge provinciale 22 marzo 2001,
        n. 3 relativo alla distribuzione di energia elettrica

    1. Dopo l'Art. 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, e'
inserito il seguente:
    «Art.  13-bis. (Disposizioni particolari per il trasferimento del
servizio   pubblico   di   distribuzione  dell'energia  elettrica  in
provincia  di  Trento).  - 1. Allo scopo di assicurare la continuita'
del  servizio  pubblico  di  distribuzione  dell'energia elettrica in
provincia  di  Trento  attraverso il passaggio unitario e contestuale
degli  impianti  di  distribuzione  da  ENEL  S.p.a.,  o sue societa'
controllate  o  collegate,  il trasferimento degli impianti, dei beni
mobili  ed  immobili  inerenti  all'attivita'  di  distribuzione, ivi
compresi  i  pertinenti  impianti  di  trasporto e di trasformazione,
nonche'  i  relativi  rapporti  giuridici,  in  alternativa  a quanto
previsto  dall'Art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
235  del  1977,  puo'  formare  oggetto  di  un accordo integralmente
sostitutivo   del  decreto  del  presidente  della  Provincia,  senza
pregiudizio dei diritti dei terzi.
    2.  Per  la  determinazione  del  valore degli impianti esistenti
all'atto  del  trasferimento  delle  imprese  elettriche  a  ENEL  in
attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e per gli impianti e
le opere di ammodernamento poste in essere da ENEL, ENEL S.p.a., o da
sue  societa' controllate o collegate, ricompresi nell'accordo di cui
al  comma 1, si applicano le modalita' ed i criteri di valutazione di
cui  all'Art.  5,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 235 del 1977.
    3.  L'accordo sostitutivo del provvedimento puo' avere ad oggetto
l'acquisizione dell'intera partecipazione nel capitale sociale di una
o  piu'  societa'  che  sia  proprietaria di tutti i beni, immobili e
mobili,   e  titolare  dei  rapporti  giuridici,  anche  relativi  al
personale,    inerenti   l'esercizio   del   servizio   pubblico   di
distribuzione  dell'energia  elettrica  di  cui  al  comma  1,  fermo
restando quanto previsto dal comma 2.
    4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche ai
procedimenti  in  corso  per  i quali non sia intervenuta l'integrale
esecuzione   del   provvedimento  di  trasferimento  o  sia  pendente
controversia  giudiziaria;  alla  definizione dell'accordo il decreto
del  presidente  della  Provincia  emanato  ai  sensi dell'Art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e' ritirato.
    5. L'accordo di cui ai commi precedenti sostituisce e produce gli
effetti del decreto del presidente della provincia di cui al comma 1,
ivi  compreso  il  riconoscimento in capo alla societa' costituita ai
sensi  dell'Art.  18  della legge provinciale n. 3 del 2000, ovvero a
societa'  da  essa  controllate, del titolo ad esercitare il servizio
pubblico  di  distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'Art.
1-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.
    6.  Le  azioni  della  societa'  costituita ai sensi dell'Art. 18
della  legge provinciale n. 3 del 2000, di proprieta' della provincia
e  dell'ente di cui all'Art. 2 della legge provinciale n. 4 del 1998,
possono  essere  integralmente  o  parzialmente  trasferite  a titolo
gratuito  agli enti locali sul cui territorio il servizio pubblico di
distribuzione  dell'energia  elettrica  e'  esercitato  alla  data di
entrata  in  vigore  di quest'articolo, in tutto o in parte, da ENEL,
ENEL   S.p.a.,  o  da  sue  societa'  controllate  o  collegate.  Con
deliberazione  della  giunta  provinciale,  sentita la rappresentanza
unitaria  dei  comuni  di  cui all'Art. 22 della legge provinciale 15
novembre  1993,  n.  36  (Norme  in  materia di finanza locale), sono
stabiliti  i  criteri, le modalita' ed i vincoli per il trasferimento
delle  azioni  di  cui  al  presente  comma  nel  rispetto dei bacini
territoriali e degli standard definiti ai sensi dell'Art. 13.»