Art. 16. Inserimento dell'Art. 13-bis nella legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 relativo alla distribuzione di energia elettrica 1. Dopo l'Art. 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, e' inserito il seguente: «Art. 13-bis. (Disposizioni particolari per il trasferimento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento). - 1. Allo scopo di assicurare la continuita' del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione da ENEL S.p.a., o sue societa' controllate o collegate, il trasferimento degli impianti, dei beni mobili ed immobili inerenti all'attivita' di distribuzione, ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonche' i relativi rapporti giuridici, in alternativa a quanto previsto dall'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, puo' formare oggetto di un accordo integralmente sostitutivo del decreto del presidente della Provincia, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 2. Per la determinazione del valore degli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche a ENEL in attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere da ENEL, ENEL S.p.a., o da sue societa' controllate o collegate, ricompresi nell'accordo di cui al comma 1, si applicano le modalita' ed i criteri di valutazione di cui all'Art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. 3. L'accordo sostitutivo del provvedimento puo' avere ad oggetto l'acquisizione dell'intera partecipazione nel capitale sociale di una o piu' societa' che sia proprietaria di tutti i beni, immobili e mobili, e titolare dei rapporti giuridici, anche relativi al personale, inerenti l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non sia intervenuta l'integrale esecuzione del provvedimento di trasferimento o sia pendente controversia giudiziaria; alla definizione dell'accordo il decreto del presidente della Provincia emanato ai sensi dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e' ritirato. 5. L'accordo di cui ai commi precedenti sostituisce e produce gli effetti del decreto del presidente della provincia di cui al comma 1, ivi compreso il riconoscimento in capo alla societa' costituita ai sensi dell'Art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, ovvero a societa' da essa controllate, del titolo ad esercitare il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'Art. 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. 6. Le azioni della societa' costituita ai sensi dell'Art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, di proprieta' della provincia e dell'ente di cui all'Art. 2 della legge provinciale n. 4 del 1998, possono essere integralmente o parzialmente trasferite a titolo gratuito agli enti locali sul cui territorio il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e' esercitato alla data di entrata in vigore di quest'articolo, in tutto o in parte, da ENEL, ENEL S.p.a., o da sue societa' controllate o collegate. Con deliberazione della giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni di cui all'Art. 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), sono stabiliti i criteri, le modalita' ed i vincoli per il trasferimento delle azioni di cui al presente comma nel rispetto dei bacini territoriali e degli standard definiti ai sensi dell'Art. 13.»