Art. 17.
Modificazioni  della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in
materia  di  acque  pubbliche,  opere  idrauliche  e relativi servizi
                            provinciali).

    1.  Dopo  il  terzo  comma  dell'Art. 3 della legge provinciale 8
luglio 1976, n. 18, e' aggiunto il seguente:
    «Le opere contemplate da quest'articolo sono considerate opere di
infrastrutturazione  del territorio ai sensi dell'Art. 30 delle norme
di  attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge
provinciale  9  novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante
approvata  con  legge  provinciale  7  agosto  2003,  n.  7,  e  sono
realizzate senza necessita' di specifiche previsioni o di adeguamento
degli   strumenti   urbanistici   subordinati  al  piano  urbanistico
provinciale.   Ferma  restando  l'applicazione  a  tali  opere  della
normativa  in  materia di ambiente e di tutela del paesaggio, la loro
realizzazione  non  e'  soggetta  alle  concessioni, autorizzazioni o
accertamenti  di conformita' previsti dalle norme urbanistiche; resta
fermo  quanto previsto dall'Art. 45, comma 1, della legge provinciale
10  settembre  1993,  n.  26  (Norme in materia di lavori pubblici di
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).».
    2.  Il quarto comma dell'Art. 8 della legge provinciale n. 18 del
1976, e' abrogato.
    3.  Il  terzo comma dell'Art. 9 della legge provinciale n. 18 del
1976, e' abrogato.
    4.  Dopo il secondo comma dell'Art. 11 della legge provinciale n.
18 del 1976, e' aggiunto il seguente:
    «Con  regolamento  sono  individuate le fattispecie di violazioni
amministrative  previste  dalla  legislazione  in  materia di demanio
idrico  alle quali si applicano le disposizioni procedurali dell'Art.
97-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio
1987,  n.  1-41/Legisl.  (Approvazione  del  testo  unico delle leggi
provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).».
    5.  Il comma 4 dell'Art. 16-bis della legge provinciale n. 18 del
1976, e' sostituito dal seguente:
    «4.  Il  servizio  competente  in  materia di utilizzazione delle
acque  pubbliche  puo'  autorizzare  prelievi  di  acque pubbliche su
richiesta  di  soggetti  pubblici o privati preposti ad assicurare il
riequilibrio   degli   ecosistemi   o   la   tutela   dagli  incendi.
L'autorizzazione  e'  rilasciata  nei  casi  e  secondo  le modalita'
stabilite  con  deliberazione  della  giunta  provinciale,  anche con
riferimento  ai  prelievi  gia'  in  atto,  fatti salvi i diritti dei
terzi.».
    6.   Dopo   il   comma  1-bis  dell'Art.  16-sexies  della  legge
provinciale n. 18 del 1976, e' aggiunto il seguente:
    «1-ter.  Le  concessioni  relative  a piccole derivazioni a scopo
idroelettrico  funzionalmente connesse con grandi derivazioni a scopo
idroelettrico  hanno la medesima scadenza delle concessioni di grande
derivazione  a  scopo  idroelettrico, anche per gli effetti dell'Art.
1-bis,  comma  15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235
del   1977.  Il  presente  comma  si  applica  anche  se  le  piccole
derivazioni  scadono  anticipatamente,  salvo  che  l'interessato non
presenti  espressa  rinuncia  alla piccola derivazione almeno un anno
prima della sua scadenza.»
    7.  I  commi 1, 2 e 3 dell'Art. 16-novies della legge provinciale
n. 18 del 1976, sono sostituiti dai seguenti:
    «1.  Il  piano  di  tutela delle acque predisposto secondo quanto
previsto  dal  comma  5  dell'Art.  55 (Misure urgenti di adeguamento
della  normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti  al quadro normativo statale) della legge provinciale 19
febbraio  2002,  n. 1, stabilisce i valori del minimo deflusso vitale
da  applicare  alle nuove derivazioni di acque pubbliche nel rispetto
dei  valori  indicati dal piano generale di utilizzazione delle acque
pubbliche,  avendo  riguardo al valore di riferimento di due litri al
secondo  per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere
di  presa. Nelle more di approvazione del piano generale, il piano di
tutela  fa  riferimento  ai  valori  indicati  dal  progetto di piano
generale  adottato  dal  comitato  di  cui all'Art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
    2.  Nel  quadro  dei  valori di riferimento di cui al comma 1, il
piano  di  tutela  stabilisce  inoltre  i  valori del deflusso minimo
vitale,  nonche'  i termini e le modalita' di adeguamento agli stessi
per le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del piano
medesimo.
    3. Nelle more di approvazione del piano di tutela, le concessioni
di  nuove derivazioni di acque pubbliche devono prevedere il rilascio
del  minimo  deflusso vitale nella misura pari a due litri al secondo
per  chilometro  quadrato  di  bacino  sotteso  alle singole opere di
presa.  L'obbligo  di  rilascio  del minimo deflusso vitale di cui al
presente articolo non si applica alle derivazioni per uso potabile, a
quelle  sottese  a bacini con ampiezza inferiore ai cinque chilometri
quadrati ed alle sorgenti.».
    8.  Dopo il secondo comma dell'Art. 17 della legge provinciale n.
18 del 1976, sono aggiunti i seguenti:
    «Nel  rispetto  delle norme d'attuazione dello statuto speciale e
dei   principi   stabiliti   dalla  vigente  legislazione  statale  e
provinciale  in  materia  di utilizzazione delle acque pubbliche, con
uno   o   piu'   regolamenti   sono   emanate   disposizioni  per  la
delegificazione,  la semplificazione e la disciplina dei procedimenti
amministrativi  relativi  alle  derivazioni  di  acque superficiali e
sotterranee  disciplinati  dal  regio decreto n. 1775 del 1933, dalla
presente  legge,  dalla  legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e
dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, nonche' di quelli che
agli   stessi   risultano  strettamente  connessi  o  strumentali.  I
regolamenti   si  conformano  ai  criteri  e  ai  principi  stabiliti
dall'Art.  20,  comma  4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), nonche' a quelli che seguono:
      a) differenziazione dei procedimenti in ragione della quantita'
di  risorsa  idrica  interessata  dalla  derivazione e del periodo di
utilizzo,  nell'obiettivo  di  snellire i procedimenti che riguardano
una quantita' minima di acqua o derivazioni per periodi limitati;
      b) semplificazione  dei  procedimenti  di  rinnovo dei titoli a
derivare,  qualora  non  vi  siano rilevanti variazioni nell'utilizzo
della risorsa idrica;
      c) riduzione delle fasi anche attraverso apposite conferenze di
servizi   per   definire   contestualmente   procedimenti,  anche  di
competenza di amministrazioni diverse.
    I   regolamenti   previsti   dal   terzo   comma  individuano  le
disposizioni  provinciali  che  risultano  abrogate a decorrere dalla
data di applicazione dei regolamenti medesimi nonche' le disposizioni
statali che cessano di applicarsi alla medesima data.».