Art. 17. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali). 1. Dopo il terzo comma dell'Art. 3 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, e' aggiunto il seguente: «Le opere contemplate da quest'articolo sono considerate opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'Art. 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, e sono realizzate senza necessita' di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Ferma restando l'applicazione a tali opere della normativa in materia di ambiente e di tutela del paesaggio, la loro realizzazione non e' soggetta alle concessioni, autorizzazioni o accertamenti di conformita' previsti dalle norme urbanistiche; resta fermo quanto previsto dall'Art. 45, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).». 2. Il quarto comma dell'Art. 8 della legge provinciale n. 18 del 1976, e' abrogato. 3. Il terzo comma dell'Art. 9 della legge provinciale n. 18 del 1976, e' abrogato. 4. Dopo il secondo comma dell'Art. 11 della legge provinciale n. 18 del 1976, e' aggiunto il seguente: «Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative previste dalla legislazione in materia di demanio idrico alle quali si applicano le disposizioni procedurali dell'Art. 97-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).». 5. Il comma 4 dell'Art. 16-bis della legge provinciale n. 18 del 1976, e' sostituito dal seguente: «4. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche puo' autorizzare prelievi di acque pubbliche su richiesta di soggetti pubblici o privati preposti ad assicurare il riequilibrio degli ecosistemi o la tutela dagli incendi. L'autorizzazione e' rilasciata nei casi e secondo le modalita' stabilite con deliberazione della giunta provinciale, anche con riferimento ai prelievi gia' in atto, fatti salvi i diritti dei terzi.». 6. Dopo il comma 1-bis dell'Art. 16-sexies della legge provinciale n. 18 del 1976, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Le concessioni relative a piccole derivazioni a scopo idroelettrico funzionalmente connesse con grandi derivazioni a scopo idroelettrico hanno la medesima scadenza delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, anche per gli effetti dell'Art. 1-bis, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Il presente comma si applica anche se le piccole derivazioni scadono anticipatamente, salvo che l'interessato non presenti espressa rinuncia alla piccola derivazione almeno un anno prima della sua scadenza.» 7. I commi 1, 2 e 3 dell'Art. 16-novies della legge provinciale n. 18 del 1976, sono sostituiti dai seguenti: «1. Il piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dal comma 5 dell'Art. 55 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti al quadro normativo statale) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, stabilisce i valori del minimo deflusso vitale da applicare alle nuove derivazioni di acque pubbliche nel rispetto dei valori indicati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, avendo riguardo al valore di riferimento di due litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. Nelle more di approvazione del piano generale, il piano di tutela fa riferimento ai valori indicati dal progetto di piano generale adottato dal comitato di cui all'Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. 2. Nel quadro dei valori di riferimento di cui al comma 1, il piano di tutela stabilisce inoltre i valori del deflusso minimo vitale, nonche' i termini e le modalita' di adeguamento agli stessi per le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del piano medesimo. 3. Nelle more di approvazione del piano di tutela, le concessioni di nuove derivazioni di acque pubbliche devono prevedere il rilascio del minimo deflusso vitale nella misura pari a due litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso alle singole opere di presa. L'obbligo di rilascio del minimo deflusso vitale di cui al presente articolo non si applica alle derivazioni per uso potabile, a quelle sottese a bacini con ampiezza inferiore ai cinque chilometri quadrati ed alle sorgenti.». 8. Dopo il secondo comma dell'Art. 17 della legge provinciale n. 18 del 1976, sono aggiunti i seguenti: «Nel rispetto delle norme d'attuazione dello statuto speciale e dei principi stabiliti dalla vigente legislazione statale e provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, con uno o piu' regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione, la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque superficiali e sotterranee disciplinati dal regio decreto n. 1775 del 1933, dalla presente legge, dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, nonche' di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali. I regolamenti si conformano ai criteri e ai principi stabiliti dall'Art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonche' a quelli che seguono: a) differenziazione dei procedimenti in ragione della quantita' di risorsa idrica interessata dalla derivazione e del periodo di utilizzo, nell'obiettivo di snellire i procedimenti che riguardano una quantita' minima di acqua o derivazioni per periodi limitati; b) semplificazione dei procedimenti di rinnovo dei titoli a derivare, qualora non vi siano rilevanti variazioni nell'utilizzo della risorsa idrica; c) riduzione delle fasi anche attraverso apposite conferenze di servizi per definire contestualmente procedimenti, anche di competenza di amministrazioni diverse. I regolamenti previsti dal terzo comma individuano le disposizioni provinciali che risultano abrogate a decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti medesimi nonche' le disposizioni statali che cessano di applicarsi alla medesima data.».