Art. 18.
Modificazioni  degli  articoli  48  e  51  della legge provinciale 11
settembre   1998,  n.  10,  relativi  all'utilizzazione  delle  acque
                              pubbliche

    1.  Il  comma 2 dell'Art. 48 della legge provinciale 11 settembre
1998, n. 10, e' sostituito dal seguente:
    «2.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,  le  domande
presentate per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente
articolo  e  dall'Art.  7 (Differimento dei termini per le domande di
riconoscimento   o   concessione  di  acque  pubbliche)  della  legge
provinciale   1° agosto   2003,   n.   5,   nonche'   le  domande  di
riconoscimento,  di  concessione, di variante o di rinnovo presentate
prima del 3 ottobre 2000 e relative a utilizzazioni gia' in atto alla
predetta  data,  sono  accolte  di  diritto  e costituiscono titolo a
derivare  acqua  pubblica,  fermo  restando  il  pagamento dei canoni
dovuti.».
    2.  Al  comma  2  dell'Art.  48 della legge provinciale n. 10 del
1998, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  Agli  enti  locali  o  ai  soggetti  cui  e' affidata la
gestione  del  servizio  di  acquedotto  e'  riconosciuto il titolo a
derivare  fino  alla  data  prevista  dal  comma  2 con riguardo alle
utilizzazioni  in  atto volte ad assicurare il servizio medesimo, che
risultino  dalla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici
approvata con deliberazione della giunta provinciale, usufruite prima
del  3 ottobre 2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi
si applica la disciplina concernente il pagamento del canone prevista
dal  comma  1  dell'Art.  51  nonche' l'esercizio dei poteri previsti
dall'Art. 50.».
    3.  All'Art.  51  della  legge  provinciale  n. 10 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 2 e' abrogato;
      b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  Il  servizio  competente in materia di utilizzazione delle
acque pubbliche chiede il pagamento dei canoni dovuti con riferimento
ai   dati  riportati  nelle  domande.  Se,  a  seguito  di  verifiche
dell'utenza,   si   accerta   un'utilizzazione   quantitativamente  o
tipologicamente  difforme  da  quella  risultante dalla domanda, sono
disposti  il  conguaglio  dei pagamenti effettuati e la rettifica del
titolo a derivare.»;
      c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4.  Quest'articolo  si  applica  anche  in tutti i casi in cui
venga  accertata l'esistenza di utenze in atto sprovviste di titolo a
derivare. In tal caso rimane ferma l'applicazione dell'Art. 16-sexies
della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e dell'Art. 54 di questa
legge,  e  il  rilascio  della concessione eventualmente richiesta e'
subordinato al pagamento dei canoni dovuti.».