Art. 18. Modificazioni degli articoli 48 e 51 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativi all'utilizzazione delle acque pubbliche 1. Il comma 2 dell'Art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e' sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'Art. 7 (Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, nonche' le domande di riconoscimento, di concessione, di variante o di rinnovo presentate prima del 3 ottobre 2000 e relative a utilizzazioni gia' in atto alla predetta data, sono accolte di diritto e costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, fermo restando il pagamento dei canoni dovuti.». 2. Al comma 2 dell'Art. 48 della legge provinciale n. 10 del 1998, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Agli enti locali o ai soggetti cui e' affidata la gestione del servizio di acquedotto e' riconosciuto il titolo a derivare fino alla data prevista dal comma 2 con riguardo alle utilizzazioni in atto volte ad assicurare il servizio medesimo, che risultino dalla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici approvata con deliberazione della giunta provinciale, usufruite prima del 3 ottobre 2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi si applica la disciplina concernente il pagamento del canone prevista dal comma 1 dell'Art. 51 nonche' l'esercizio dei poteri previsti dall'Art. 50.». 3. All'Art. 51 della legge provinciale n. 10 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche chiede il pagamento dei canoni dovuti con riferimento ai dati riportati nelle domande. Se, a seguito di verifiche dell'utenza, si accerta un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente difforme da quella risultante dalla domanda, sono disposti il conguaglio dei pagamenti effettuati e la rettifica del titolo a derivare.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Quest'articolo si applica anche in tutti i casi in cui venga accertata l'esistenza di utenze in atto sprovviste di titolo a derivare. In tal caso rimane ferma l'applicazione dell'Art. 16-sexies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e dell'Art. 54 di questa legge, e il rilascio della concessione eventualmente richiesta e' subordinato al pagamento dei canoni dovuti.».