Art. 19. Disposizioni per lo sviluppo della larga banda 1. La provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunita', dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale. 2. Per i fini di cui al comma l, la provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima. 3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, puo' essere realizzata anche da una societa' controllata, anche indirettamente, dalla provincia, alla quale puo' essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla provincia medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la provincia puo' concedere a tale societa' specifici contributi previa stipulazione di una convenzione che definisce: a) gli obblighi della societa', ivi compreso il rispetto dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2; b) i criteri e le modalita' per l'eventuale avvalimento delle competenti strutture provinciali da parte della societa', con riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura. 4. L'infrastruttura e' realizzata anche utilizzando, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di coubicazione e di condivisione delle infrastrutture. 5. L'infrastruttura realizzata ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 6, puo' essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione e' effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 6. L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 puo' essere utilizzata dalla provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP). Per la realizzazione di tale rete la provincia, anche nell'ambito della convenzione prevista dal comma 3, puo' riservare parte delle disponibilita' strutturali derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3. Nel rispetto del diritto comunitario, la gestione della predetta rete puo' essere affidata ad una societa' avente le caratteristiche previste dal predetto comma 3. 7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3, la provincia puo' concedere uno specifico contributo alla societa' prevista dall'Art. 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), al fine di incrementare la disponibilita' di connettivita' per la rete privata della pubblica amministrazione. 8. Per i fini di cui al comma l, la provincia puo' promuovere la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico partecipando, costituendo o promuovendo la costituzione, direttamente o attraverso societa' dalla stessa controllate, di una societa' avente i requisiti previsti dall'Art. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 9. La provincia puo' conferire alla societa' prevista dal comma 3 l'infrastruttura e la rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale; per il completamento e l'ammodernamento di tale infrastruttura si applica quanto previsto dal medesimo comma 3. A tale societa' ovvero ad una distinta societa' avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la provincia e i suoi enti funzionali nonche' i soggetti aderenti al sistema di prevenzione e protezione della protezione civile possono affidare, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio radiomobile professionale di rispettivo interesse. 10. Gli interventi d'infrastrutturazione previsti da quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale. Per la loro realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche. 11. Le disposizioni di attuazione delle leggi provinciali che autorizzano la concessione di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale da parte dei soggetti individuati dall'Art. 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono prevedere che la concessione di tali finanziamenti sia subordinata alla realizzazione, nell'ambito dei predetti interventi, di opere funzionali al completamento o all'ammodernamento delle infrastrutture previste dai commi 2, 3 e 9; i rapporti finanziari relativi alla realizzazione delle predette opere funzionali sono regolati secondo le modalita' indicate nel provvedimento di concessione del contributo o del finanziamento. 12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalita' indicate nell'allegata tabella A.