Art. 19.
           Disposizioni per lo sviluppo della larga banda

    1.  La  provincia riconosce la larga banda quale fattore primario
dello   sviluppo  economico  e  sociale  del  territorio  provinciale
usufruibile  dalle  comunita',  dalle  imprese e dai singoli, e quale
strumento  per  favorire  il  processo di innovazione organizzativa e
tecnologica  delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale
e   provinciale   in   un   contesto   organizzato   di  cooperazione
istituzionale.
    2.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  l,  la  provincia  realizza
l'infrastruttura   funzionale   alla   creazione   di   una  rete  di
comunicazione  elettronica  finalizzata  all'erogazione di servizi ad
alto  contenuto  tecnologico.  La  giunta  provinciale,  con  propria
deliberazione,  definisce  gli  indirizzi  e  individua  le strategie
operative  di  carattere  tecnico  ed  economico per la realizzazione
dell'infrastruttura medesima.
    3.  L'infrastruttura  prevista dal comma 2, o parte di essa, puo'
essere   realizzata   anche   da   una  societa'  controllata,  anche
indirettamente,  dalla  provincia,  alla  quale puo' essere conferita
anche  la  parte  di  infrastruttura  realizzata  direttamente  dalla
provincia  medesima.  Per  la  realizzazione  dell'infrastruttura  la
provincia  puo' concedere a tale societa' specifici contributi previa
stipulazione di una convenzione che definisce:
      a) gli  obblighi  della  societa',  ivi  compreso  il  rispetto
dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2;
      b) i  criteri  e le modalita' per l'eventuale avvalimento delle
competenti   strutture  provinciali  da  parte  della  societa',  con
riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura.
    4.  L'infrastruttura  e' realizzata anche utilizzando, attraverso
apposite  convenzioni,  infrastrutture  di  altri soggetti pubblici o
privati,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  comunitarie  e
statali   in   materia   di  coubicazione  e  di  condivisione  delle
infrastrutture.
    5.  L'infrastruttura  realizzata  ai sensi dei commi 2 e 3, fermo
restando   quanto   previsto   dal  comma  6,  puo'  essere  messa  a
disposizione  dei  soggetti  interessati per la realizzazione di reti
pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la
messa  a  disposizione e' effettuata a condizioni eque, trasparenti e
non discriminatorie.
    6.  L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi
2  e  3  puo' essere utilizzata dalla provincia per lo sviluppo della
propria   rete   di  comunicazione  elettronica  privata  finalizzata
all'erogazione  di  servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a
soddisfare  le  esigenze  di comunicazione della provincia medesima e
dei  soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale
(SIEP).  Per  la  realizzazione  di  tale  rete  la  provincia, anche
nell'ambito  della  convenzione  prevista dal comma 3, puo' riservare
parte  delle disponibilita' strutturali derivanti dalla realizzazione
dell'infrastruttura  prevista  dai  commi  2  e  3.  Nel rispetto del
diritto  comunitario,  la  gestione  della  predetta rete puo' essere
affidata  ad  una  societa'  avente  le  caratteristiche previste dal
predetto comma 3.
    7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai
commi  2  e  3,  la provincia puo' concedere uno specifico contributo
alla  societa'  prevista dall'Art. 2 della legge provinciale 6 maggio
1980,  n.  10  (Istituzione  di  un  sistema  informativo elettronico
provinciale),   al   fine   di   incrementare  la  disponibilita'  di
connettivita' per la rete privata della pubblica amministrazione.
    8.  Per i fini di cui al comma l, la provincia puo' promuovere la
fornitura  di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili
al  pubblico partecipando, costituendo o promuovendo la costituzione,
direttamente  o  attraverso societa' dalla stessa controllate, di una
societa'   avente  i  requisiti  previsti  dall'Art.  6  del  decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259  (Codice  delle comunicazioni
elettroniche).
    9. La provincia puo' conferire alla societa' prevista dal comma 3
l'infrastruttura  e  la rete provinciale utilizzata per la diffusione
del  servizio  radiomobile  professionale;  per  il  completamento  e
l'ammodernamento  di  tale  infrastruttura si applica quanto previsto
dal medesimo comma 3. A tale societa' ovvero ad una distinta societa'
avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la provincia
e  i  suoi  enti funzionali nonche' i soggetti aderenti al sistema di
prevenzione  e  protezione  della protezione civile possono affidare,
nel  rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio
radiomobile professionale di rispettivo interesse.
    10.    Gli    interventi    d'infrastrutturazione   previsti   da
quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale.
Per  la  loro  realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9
della  legge  provinciale  8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano
straordinario delle opere pubbliche.
    11.  Le  disposizioni  di  attuazione delle leggi provinciali che
autorizzano   la   concessione   di  contributi  e  di  finanziamenti
finalizzati   alla   realizzazione   di   interventi   di   carattere
infrastrutturale  da parte dei soggetti individuati dall'Art. 2 della
legge  provinciale  10  settembre  1993,  n.  26 (Norme in materia di
lavori  pubblici  di interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti),  possono prevedere che la concessione di tali finanziamenti
sia   subordinata   alla   realizzazione,  nell'ambito  dei  predetti
interventi, di opere funzionali al completamento o all'ammodernamento
delle  infrastrutture  previste  dai  commi  2,  3  e  9;  i rapporti
finanziari   relativi   alla   realizzazione   delle  predette  opere
funzionali   sono   regolati   secondo   le  modalita'  indicate  nel
provvedimento di concessione del contributo o del finanziamento.
    12.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti da quest'articolo si
provvede secondo le modalita' indicate nell'allegata tabella A.