Art. 20.
Modificazioni   della   legge   provinciale  9  luglio  1993,  n.  16
(Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)

    1.  Nel  comma  1  dell'Art.  31 della legge provinciale 9 luglio
1993,  n. 16, le parole: «il servizio comunicazioni e trasporti» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «il  servizio  competente in materia di
trasporti  per  i  trasporti  su  strada, e il servizio competente in
materia di infrastrutture ferroviarie per i trasporti su ferrovia».
    2.  Nel  comma  3  dell'Art. 34 della legge provinciale n. 16 del
1993,  le  parole: «da lire 500.000 a lire l.000.000» sono sostituite
dalle seguenti: «da 51 a 510 euro».