Art. 20. Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento) 1. Nel comma 1 dell'Art. 31 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, le parole: «il servizio comunicazioni e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio competente in materia di trasporti per i trasporti su strada, e il servizio competente in materia di infrastrutture ferroviarie per i trasporti su ferrovia». 2. Nel comma 3 dell'Art. 34 della legge provinciale n. 16 del 1993, le parole: «da lire 500.000 a lire l.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 51 a 510 euro».