Art. 22.
Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in
                   materia di servizi antincendi)

    1. All'Art. 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nella  lettera b) del comma l, le parole: «strutture civili»
sono  sostituite dalle seguenti: «competente in materia di protezione
civile»;
      b) nella  lettera  d)  del  comma  1  le  parole:  «funzionario
responsabile» sono sostituite dalla seguente: «direttore».
    2.  All'Art.  5  della  legge  provinciale  n.  26 del 1988, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) la lettera c) del comma 1 e' sostituta dalla seguente:
      «c)   approva   il   piano   pluriennale   delle  dotazioni  di
attrezzature,  automezzi, macchinari ed equipaggiamenti necessari per
il funzionamento del corpo permanente;»;
      b) in fine alla lettera f) del comma 1 sono aggiunte le parole:
«che non costituiscono svolgimento di attivita' di gestione»;
      c) dopo la lettera f) del comma 1 e' inserita la seguente:
      «f-bis)   delibera   i  trasferimenti  all'Opera  nazionale  di
assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco,
istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
n.  630,  in  relazione  alle  tariffe per l'attivita' di prevenzione
incendi, sulla base dei criteri fissati dalla giunta provinciale;»;
      d) nella  lettera  g)  del  comma 1, dopo la parola: «delibera»
sono inserite le seguenti: «i criteri per»;
      e) dopo la lettera h) del comma 1 e' inserita la seguente:
      «h-bis)  disciplina  l'attivita'  e il finanziamento del gruppo
sportivo del corpo permanente dei vigili del fuoco;»;
      f) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis. Con regolamento interno il consiglio di amministrazione
puo' attribuire al dirigente del servizio antincendi la competenza ad
adottare  i  provvedimenti di spesa indicati dal comma 1 assimilabili
allo svolgimento di attivita' di gestione.».
    3. Al comma 2 dell'Art. 6 della legge provinciale n. 26 del 1988,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
      «c)   stipula,   previa   autorizzazione   del   consiglio   di
amministrazione,  le  convenzioni,  le  intese  e gli accordi che non
costituiscono svolgimento di attivita' di gestione;»;
      b) le lettere e), f) e g) sono abrogate.
    4.  All'Art.  8  della  legge  provinciale  n.  26 del 1988, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) alla  lettera  a)  del  comma 2 dopo le parole: «dei servizi
antincendi»  sono  aggiunte  le  parole:  «e  delle organizzazioni di
volontariato convenzionate con la protezione civile provinciale»;
      b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4. La scuola puo' organizzare e finanziare l'allenamento delle
squadre  provinciali  composte  da  soggetti  che operano nel settore
antincendi  e della protezione civile, nonche' la loro partecipazione
a  competizioni  nazionali  e  internazionali,  fermo restando quanto
previsto dall'Art. 18-bis, comma 2-bis.»;
      c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
      «6-bis.   La  giunta  provinciale  disciplina  con  regolamento
l'organizzazione  interna  e  l'autonomia  finanziaria  della  scuola
provinciale  antincendi,  le  funzioni  del direttore e del personale
assegnato,  il  valore  dei  diplomi e delle attestazioni conseguenti
alla  frequenza e al superamento dei corsi, nonche' il coinvolgimento
nella   formulazione  degli  indirizzi  didattici  della  federazione
provinciale  dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni di
volontariato che operano nel settore della protezione civile.».
    5.  All'Art.  9  della  legge  provinciale  n.  26 del 1988, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  La  direzione  tecnica  e  amministrativa e' affidata a un
esperto  del  settore,  nominato  dalla giunta provinciale, anche con
contratto  a  tempo  determinato,  su  designazione  del consiglio di
amministrazione della cassa.»;
      b) nel  comma  3  le  parole:  «funzionario  responsabile» sono
sostituite dalla seguente: «direttore»;
      c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4. All'attribuzione degli incarichi d'insegnamento provvede il
direttore,  previo  parere  del  consiglio  di  amministrazione della
cassa.  Il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione,
affida  a  personale estraneo all'amministrazione consulenze, studi e
ricerche finalizzate al funzionamento della scuola.».
    6.  Nel  comma  1  dell'Art. 12 della legge provinciale n. 26 del
1988,  le  parole:  «funzionario  responsabile» sono sostituite dalla
seguente: «direttore».
    7.  All'Art.  13  della  legge  provinciale  n. 26 del 1988, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) dopo il numero 2) del comma 1 e' inserito il seguente:
      «2-bis)  stipula i contratti e le convenzioni che costituiscono
svolgimento di attivita' di gestione;»;
      b) nel  numero  3)  del  comma  1,  la parola: «controfirma» e'
sostituita dalle seguenti: «liquida le spese e firma»;
      c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis.  Il  regolamento disciplinato dall'Art. 8, comma 6-bis,
puo'  prevedere  che  le  funzioni  indicate  nel  comma  1,  qualora
riguardino   attivita'   rientranti  nella  competenza  della  scuola
provinciale   antincendi,   siano   esercitate  dal  direttore  della
scuola.».
    8. Dopo il comma 1 dell'Art. 14 della legge provinciale n. 26 del
1988, e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Nell'ambito del corpo permanente dei vigili del fuoco la
gestione  del  nucleo  elicotteri  previsto  dall'Art. 18 della legge
provinciale  15  febbraio  1980,  n.  3, e' affidata a un funzionario
responsabile  individuato  dalla  giunta  provinciale  tra  personale
esperto nella materia, anche assunto con contratto di diritto privato
a tempo determinato.»
    9.  Al  comma  6  dell'Art.  16 della legge provinciale n. 26 del
1988,  e'  aggiunto il seguente periodo: «Tale procedura puo' trovare
applicazione  anche  per  l'acquisto  delle  dotazioni di servizio da
parte  delle  associazioni di volontariato operanti nel settore della
protezione civile convenzionate con la provincia.».
    10.  All'Art. 18-bis della legge provinciale n. 26 del 1988, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      «2-bis.  La  federazione  provinciale  dei corpi dei vigili del
fuoco  volontari  puo'  svolgere  le  attivita' previste dall'Art. 8,
comma  4,  anche  nell'ambito delle iniziative del "Comite' technique
international  de  prevention  et  d'extinction  du  feu" (CTIF), con
riferimento ai vigili del fuoco volontari.
      2-ter.  La provincia promuove la valorizzazione, da parte della
federazione  provinciale  dei  corpi dei vigili del fuoco volontari e
dei  singoli  corpi,  dei  vigili del fuoco volontari che cessino dal
servizio  attivo.  L'individuazione  dei  compiti da assegnare a tale
personale  nonche' le modalita' organizzative e i criteri inerenti il
loro  utilizzo  sono  individuati  dalla  federazione nell'ambito del
proprio  statuto.  La  provincia  sostiene  la  valorizzazione  e  il
reimpiego  del predetto personale con gli strumenti e nell'ambito dei
finanziamenti previsti dall'Art. 2.»;
      b) nel  comma  3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «al presente articolo».