Art. 22. Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) 1. All'Art. 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b) del comma l, le parole: «strutture civili» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di protezione civile»; b) nella lettera d) del comma 1 le parole: «funzionario responsabile» sono sostituite dalla seguente: «direttore». 2. All'Art. 5 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) del comma 1 e' sostituta dalla seguente: «c) approva il piano pluriennale delle dotazioni di attrezzature, automezzi, macchinari ed equipaggiamenti necessari per il funzionamento del corpo permanente;»; b) in fine alla lettera f) del comma 1 sono aggiunte le parole: «che non costituiscono svolgimento di attivita' di gestione»; c) dopo la lettera f) del comma 1 e' inserita la seguente: «f-bis) delibera i trasferimenti all'Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, in relazione alle tariffe per l'attivita' di prevenzione incendi, sulla base dei criteri fissati dalla giunta provinciale;»; d) nella lettera g) del comma 1, dopo la parola: «delibera» sono inserite le seguenti: «i criteri per»; e) dopo la lettera h) del comma 1 e' inserita la seguente: «h-bis) disciplina l'attivita' e il finanziamento del gruppo sportivo del corpo permanente dei vigili del fuoco;»; f) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Con regolamento interno il consiglio di amministrazione puo' attribuire al dirigente del servizio antincendi la competenza ad adottare i provvedimenti di spesa indicati dal comma 1 assimilabili allo svolgimento di attivita' di gestione.». 3. Al comma 2 dell'Art. 6 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) stipula, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, le convenzioni, le intese e gli accordi che non costituiscono svolgimento di attivita' di gestione;»; b) le lettere e), f) e g) sono abrogate. 4. All'Art. 8 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: «dei servizi antincendi» sono aggiunte le parole: «e delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la protezione civile provinciale»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La scuola puo' organizzare e finanziare l'allenamento delle squadre provinciali composte da soggetti che operano nel settore antincendi e della protezione civile, nonche' la loro partecipazione a competizioni nazionali e internazionali, fermo restando quanto previsto dall'Art. 18-bis, comma 2-bis.»; c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. La giunta provinciale disciplina con regolamento l'organizzazione interna e l'autonomia finanziaria della scuola provinciale antincendi, le funzioni del direttore e del personale assegnato, il valore dei diplomi e delle attestazioni conseguenti alla frequenza e al superamento dei corsi, nonche' il coinvolgimento nella formulazione degli indirizzi didattici della federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e delle organizzazioni di volontariato che operano nel settore della protezione civile.». 5. All'Art. 9 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La direzione tecnica e amministrativa e' affidata a un esperto del settore, nominato dalla giunta provinciale, anche con contratto a tempo determinato, su designazione del consiglio di amministrazione della cassa.»; b) nel comma 3 le parole: «funzionario responsabile» sono sostituite dalla seguente: «direttore»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. All'attribuzione degli incarichi d'insegnamento provvede il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione della cassa. Il direttore, previo parere del consiglio di amministrazione, affida a personale estraneo all'amministrazione consulenze, studi e ricerche finalizzate al funzionamento della scuola.». 6. Nel comma 1 dell'Art. 12 della legge provinciale n. 26 del 1988, le parole: «funzionario responsabile» sono sostituite dalla seguente: «direttore». 7. All'Art. 13 della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il numero 2) del comma 1 e' inserito il seguente: «2-bis) stipula i contratti e le convenzioni che costituiscono svolgimento di attivita' di gestione;»; b) nel numero 3) del comma 1, la parola: «controfirma» e' sostituita dalle seguenti: «liquida le spese e firma»; c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il regolamento disciplinato dall'Art. 8, comma 6-bis, puo' prevedere che le funzioni indicate nel comma 1, qualora riguardino attivita' rientranti nella competenza della scuola provinciale antincendi, siano esercitate dal direttore della scuola.». 8. Dopo il comma 1 dell'Art. 14 della legge provinciale n. 26 del 1988, e' inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito del corpo permanente dei vigili del fuoco la gestione del nucleo elicotteri previsto dall'Art. 18 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, e' affidata a un funzionario responsabile individuato dalla giunta provinciale tra personale esperto nella materia, anche assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato.» 9. Al comma 6 dell'Art. 16 della legge provinciale n. 26 del 1988, e' aggiunto il seguente periodo: «Tale procedura puo' trovare applicazione anche per l'acquisto delle dotazioni di servizio da parte delle associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile convenzionate con la provincia.». 10. All'Art. 18-bis della legge provinciale n. 26 del 1988, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. La federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari puo' svolgere le attivita' previste dall'Art. 8, comma 4, anche nell'ambito delle iniziative del "Comite' technique international de prevention et d'extinction du feu" (CTIF), con riferimento ai vigili del fuoco volontari. 2-ter. La provincia promuove la valorizzazione, da parte della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e dei singoli corpi, dei vigili del fuoco volontari che cessino dal servizio attivo. L'individuazione dei compiti da assegnare a tale personale nonche' le modalita' organizzative e i criteri inerenti il loro utilizzo sono individuati dalla federazione nell'ambito del proprio statuto. La provincia sostiene la valorizzazione e il reimpiego del predetto personale con gli strumenti e nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'Art. 2.»; b) nel comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo».