Art. 23. Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubbllci di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e abrogazione dell'Art. 18 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9. 1. L'Art. 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Competenze degli organi provinciali). - 1. Le competenze per lo svolgimento delle attivita' disciplinate dalla presente legge sono attribuite agli organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla presente legge.». 2. In fine al comma 1 dell'Art. 5 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono aggiunte le parole: «o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, secondo quanto previsto dal regolamento d'attuazione.». 3. Dopo il comma 3 dell'Art. 7 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Sulla base di accordi con i soggetti interessati le amministrazioni aggiudicatrici possono realizzare direttamente, anticipando le relative somme, opere e interventi di competenza di altre amministrazioni, nonche' di soggetti che gestiscono servizi pubblici o reti destinate a tali servizi, su aree interessate da opere o interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o in zone contigue. Gli accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi e le modalita' di esecuzione dei lavori, nonche' lo svolgimento delle procedure amministrative necessarie. 3-ter. Se i lavori previsti dal comma 1 sono gia' appaltati, l'amministrazione aggiudicatrice puo' modificare il progetto originario. La modificazione costituisce variante ai sensi dell'Art. 51, nei limiti ivi previsti, ed e' ammessa per i lavori che, svolti in periodi diversi, possono interferire con le opere pubbliche gia' realizzate o da realizzare, nonche' per i lavori strettamente connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel contratto originario si applica, salvo specifiche valutazioni in senso contrario, il ribasso medio del contratto originario, con riferimento all'elenco provinciale dei prezzi.». 4. L'Art. 7-bis della legge provinciale n. 26 del 1993, e' sostituito dal seguente: «Art. 7-bis (Accesso alle informazioni). - 1. In materia di accesso alle informazioni nell'ambito delle procedure concorsuali previste dalla presente legge si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.». 5. Al comma 2 dell'Art. 10 della legge provinciale n. 26 del 1993, la lettera c) e' abrogata. 6. All'Art. 13 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3, le parole: «e comunque non oltre la data del 31 marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno»; b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici svolge le attivita' preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonche' le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi e' disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali di categoria.» 7. Nel comma 4 dell'Art. 17 della legge provinciale n. 26 del 1993, le parole: «non puo' superare il 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' superare il 20 per cento». 8. Al comma 4-bis dell'Art. 18 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La comunicazione avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.»; b) il quarto periodo e' soppresso; c) nel quinto periodo le parole: «individuale o, nel caso di comunicazione collettiva, dal termine del periodo di pubblicazione dell'apposito avviso all'albo comunale» sono soppresse. 9. All'Art. 20 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3, le parole: «a liberi professionisti, singoli o associati, anche temporaneamente, di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare» sono sostituite dalle seguenti: «ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare: a) liberi professionisti singoli; b) liberi professionisti in studi associati; c) societa' di professionisti; d) societa' d'ingegneria; e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia; f) consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' d'ingegneria; g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.»; b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Gli affidamenti previsti da quest'articolo d'importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria possono essere effettuati direttamente, senza previo confronto concorrenziale, dai responsabili dei servizi competenti per materia, sulla base di programmi di spesa concordati con il loro dirigente generale o, in mancanza di tali programmi, dopo aver acquisito il parere del dirigente generale. Per affidamenti d'importo inferiore o uguale a 26.000 euro si prescinde dagli schemi-tipo previsti da quest'articolo.». 10. All'Art. 21 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate te seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo le parole: «Concorso di idee» sono aggiunte le seguenti: «e concorso di progettazione»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per quanto non diversamente previsto dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, i concorsi d'idee e i concorsi di progettazione sono disciplinati dalle norme statali in materia.»; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi d'idee e di progettazione, nominati in quanto dipendenti di amministrazioni pubbliche, non spetta alcun compenso ne' rimborso; ad essi spetta tuttavia il trattamento di missione, nella misura e con le modalita' previste per i dirigenti della provincia, nel caso in cui non sia loro corrisposto alcun compenso o rimborso dall'amministrazione di appartenenza. 3-ter. Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi d'idee e di progettazione, nominati in quanto esperti, anche se su designazione di altri enti o ordini o collegi professionali, spetta un gettone di presenza fino a 1.000 euro per ogni giornata di partecipazione alle riunioni. Ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, di vitto - con esclusione dei pasti consumati in occasione delle riunioni di lavoro secondo quanto previsto dal comma 3-quater - e di pernottamento, nella misura effettivamente sostenuta, nonche' l'indennita' chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'uso del proprio automezzo nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti provinciali. La misura unitaria dell'indennita' chilometrica e' quella vigente per i dipendenti provinciali il 1° gennaio di ogni anno. 3-quater. Se la durata delle riunioni e' complessivamente superiore a sei ore, la Provincia puo' sostenere direttamente le spese per i pasti consumati in occasione del loro svolgimento dai componenti e segretari, nonche' dai dipendenti o da altri soggetti esterni all'amministrazione invitati a partecipare alle riunioni dal presidente della commissione. Si applicano i limiti massimi d'importo dei pasti e le eventuali riduzioni dei trattamenti di missione dei dipendenti pubblici, previsti dalla normativa vigente in materia di comitati e commissioni della Provincia.». 11. Il comma 3 dell'Art. 28 della legge provinciale n. 26 del 1993, e' sostituito dal seguente: «3. L'amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di gara, ne comunica l'esito all'aggiudicatario e a tutti i partecipanti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.». 12. Nel comma 4 dell'Art. 30 della legge provinciale n. 26 del 1993, le parole: «da parte della giunta provinciale» sono soppresse. 13. All'Art. 32 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3, la parola: «tecnici» e' sostituita dalla seguente: «esperti»; b) nel comma 6, le parole: «La giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente del servizio competente»; c) nel comma 7, le parole: «la giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente del servizio competente». 14. Il comma 3 dell'Art. 33 della legge provinciale n. 26 del 1993, e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso alla procedura negoziata, previo confronto concorrenziale tra almeno dieci imprese, e' comunque consentito qualora l'importo a base d'asta dei lavori non sia superiore a un milione di euro. Entro tale limite le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia e dai suoi enti strumentali o funzionali possono disciplinare autonomamente le soglie di applicazione della procedura negoziata.». 15. L'Art. 34 della legge provinciale n. 26 del 1993, e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Requisiti di partecipazione). - 1. Le imprese che partecipano alle procedure di affidamento di lavori d'importo superiore a 150.000 euro sono sottoposte al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali. 2. Qualora l'importo dei lavori sia inferiore o pari a quello indicato dal comma 1, la qualificazione e' sostituita dall'iscrizione nel registro delle imprese oppure, se si tratta d'imprese stabilite in altri Paesi, da un'iscrizione equivalente nel Paese di appartenenza. 3. Nelle procedure riguardanti lavori d'importo superiore a 300.000 euro, congiuntamente all'offerta dev'essere presentata una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 5 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. La cauzione prestata da chi non e' risultato aggiudicatario e' restituita subito dopo l'aggiudicazione.». 16. All'Art. 35 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, le parole: «dalla procedura di affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non puo' stipulare i relativi contratti»; b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «c) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'Art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita' morale e professionale. Il divieto opera se la sentenza e' stata emessa: nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altri tipi di societa' o consorzi. Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva l'applicazione dell'Art. 178 del codice penale e dell'Art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;»; c) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «e) che non sia in possesso del documento unico di regolarita' contributiva previsto dall'Art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i versamenti alla cassa edile, secondo la legislazione italiana e i contratti collettivi vigenti o, se trattasi di soggetto di altro Stato, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.»; d) la lettera h) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.»; e) la lettera i) del comma 1 e' abrogata. 17. L'Art. 37 della legge provinciale n. 26 del 1993, e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Requisiti dei soggetti riuniti). - 1. In materia di requisiti dei soggetti riuniti si applicano le norme statali vigenti in materia.». 18. Il comma 3 dell'Art. 39 della legge provinciale n. 26 del 1993, e' sostituito dal seguente: «3. In alternativa al criterio stabilito dal comma 1, lettera a), i lavori d'importo non superiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il sistema del prezzo piu' basso, determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto.» 19. L'Art. 41 della legge provinciale n. 26 del 1993, e' sostituito dal seguente: «Art. 41 (Verifica dei requisiti). - 1. Il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalle norme vigenti e' verificato, ove possibile, direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto. 2. Qualora, per effetto della verifica di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, annulla con atto motivato l'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria, esclude il concorrente dalla partecipazione alle gare di appalto in corso nonche' da quelle indette dall'amministrazione per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi dall'adozione del provvedimento, segnala il fatto all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'Art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e aggiudica i lavori al concorrente che segue in graduatoria. 3. Il possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico e' provato dall'aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'Art. 28, comma 3. 4. Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice procede ai sensi del comma 2. 5. L'amministrazione aggiudicatrice ha facolta' di procedere alle verifiche di cui ai commi 1 e 3 nei confronti di concorrenti non aggiudicatari. Qualora, per effetto di tali verifiche, l'amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, procede all'esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto in corso nonche' da quelle indette dall'amministrazione per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi dall'adozione del provvedimento e alla segnalazione del fatto all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'Art. 4 della legge n. 109 del 1994. 6. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di verifica dei requisiti di partecipazione previste dal presente articolo.». 20. All'Art. 42 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' abrogato; b) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: «4-ter. Il regolamento d'attuazione fissa regole omogenee a garanzia dell'identificabilita' dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori che operano negli stessi cantieri, anche per agevolare la verifica del rispetto delle disposizioni sulla sicurezza.». 21. All'Art. 45 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per l'approvazione dei progetti definitivi di lavori d'importo superiore alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della provincia o dei suoi enti funzionali, e negli ulteriori casi individuati da disposizioni provinciali, si applicano le procedure previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per l'approvazione di progetti definitivi diversi da quelli indicati dal comma 1 e rientranti nella competenza della provincia o dei suoi enti funzionali la conferenza di servizi e' indetta qualora si debbano acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre strutture o amministrazioni pubbliche e anche uno solo di essi non sia stato rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine stabilito dal regolamento d'attuazione. La conferenza puo' essere indetta, inoltre, quando le questioni tecniche e amministrative attinenti gli atti d'assenso da acquisire sono particolarmente complesse e quand'e' necessario determinare l'effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. 2-ter. La conferenza di servizi puo' essere convocata prima dell'approvazione dei progetti preliminari dei lavori indicati dai commi 2 e 2-bis perche' valuti tali progetti, specificando quali sono le condizioni per ottenere sui progetti definitivi i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla-osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente. Le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, si pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte per quanto riguarda l'interesse tutelato da ciascuna. La conferenza di servizi sul progetto preliminare e' convocata una prima volta con finalita' istruttorie e in una seconda occasione, entro sessanta giorni, per la formulazione dei pronunciamenti delle strutture o delle amministrazioni coinvolte. Qualora il rappresentante di una delle strutture o amministrazioni coinvolte non sia presente alla riunione in cui si formulano i pronunciamenti o non sia fornito di adeguato potere di rappresentanza, si presume acquisito l'assenso della relativa struttura o amministrazione sulle soluzioni progettuali presentate in conferenza, salva la possibilita' di far pervenire un motivato dissenso alla struttura competente per la realizzazione dell'opera entro quindici giorni dalla riunione. L'atto di approvazione del progetto preliminare richiama i dissensi e le osservazioni formulate dalle strutture o amministrazioni coinvolte. In sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza sul progetto preliminare valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali, nonche' quelle gia' contenute nel progetto preliminare sulle quali hanno formulato dissensi o osservazioni.». 22. Nel comma 1 dell'Art. 46 della legge provinciale n. 26 del 1993, le parole: «La giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Il dirigente del servizio competente». 23. All'Art. 46-ter della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pagamenti all'appaltatore»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il regolamento disciplina i limiti di ammissibilita' e i criteri di calcolo dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale.». 24. All'Art. 51 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 3, dopo le parole: «approvate dal dirigente del servizio competente per materia» sono inserite le seguenti: «mediante verbale di accertamento»; b) nella lettera a) del comma 3 le parole: «del progetto originariamente impegnato» sono sostituite dalle seguenti: «impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute»; c) nella lettera b) del comma 3 le parole: «di progetto originariamente impegnato» sono sostituite dalle seguenti: «impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute»; d) il primo periodo del comma 4 e' soppresso.». 25. All'Art. 52 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma l, le parole: «200.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro»; b) nel comma 7, le parole: «lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»; c) nel comma 9, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»; d) nel comma 10-bis, le parole: «50.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»; e) nel comma 10-ter, le parole: «50.000 ECU» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro». 26. All'Art. 53 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «1.000 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» e le parole: «300 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro»; b) al comma 3, le parole: «la giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente del servizio competente». 27. Al comma 1 dell'Art. 54 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera b), dopo le parole: «qualora si tratti di lavori» sono inserite le seguenti: «d'importo superiore a un milione di euro»; b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) alle proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, qualora l'importo delle concessioni fatte alla controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro;». 28. All'Art. 55 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera c) del comma 2 le parole: «, relativamente a contratti di importo superiore ai 1.000 milioni di lire» sono soppresse; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla provincia e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'Art. 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della provincia. Al di fuori di questi casi il parere e' reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione.»; c) nel comma 7-bis le parole: «5.000 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro». 29. Al comma 1 dell'Art. 58 della legge provinciale n. 26 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera g) e' abrogata; b) dopo la lettera g-bis) e' aggiunta la seguente: «g-ter) progetti relativi alle iniziative adottate dalla provincia in attuazione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno della cooperazione allo sviluppo), e della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti).». 30. Dopo l'Art. 58 della legge provinciale n. 26 del 1993, in fine al capo X, e' aggiunto il seguente: «Art. 58-bis (Accordo bonario). - 1. Qualora, a seguito d'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per piu' del 10 per cento del corrispettivo contrattuale o comunque in misura sostanziale, il responsabile del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo eventualmente costituito e, sentito l'appaltatore, formula una proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dal ricevimento delle citate osservazioni del direttore dei lavori ovvero entro novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'organo di collaudo eventualmente costituito. Il responsabile della struttura competente per la realizzazione dell'opera si pronuncia sulla proposta entro sessanta giorni dal suo ricevimento. 2. L'accordo bonario, utilizzabile anche per i lavori d'importo superiore alla soglia di applicazione del diritto comunitario, e' definito secondo le forme dell'accordo transattivo disciplinato dall'Art. 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attivita' contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento).». 31. L'Art. 18 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, relativo all'anticipazione delle spese per la realizzazione di opere pubbliche, e' abrogato. 32. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 si provvede secondo le modalita' indicate nell'allegata tabella B.