Art. 23.
Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme
in  materia  di  lavori  pubbllci  di  interesse provinciale e per la
trasparenza  negli  appalti)  e  abrogazione dell'Art. 18 della legge
                  provinciale 25 luglio 2002, n. 9.

    1.  L'Art. 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, e'
sostituito dal seguente:
    «Art. 4 (Competenze degli organi provinciali). - 1. Le competenze
per  lo svolgimento delle attivita' disciplinate dalla presente legge
sono  attribuite  agli  organi  provinciali  secondo  il  riparto  di
competenze  previsto  dalla  legge  provinciale  3  aprile 1997, n. 7
(Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di
Trento), fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla presente
legge.».
    2.  In  fine al comma 1 dell'Art. 5 della legge provinciale n. 26
del   1993,   sono   aggiunte   le  parole:  «o,  congiuntamente,  la
progettazione  esecutiva  e l'esecuzione dei relativi lavori, secondo
quanto previsto dal regolamento d'attuazione.».
    3.  Dopo il comma 3 dell'Art. 7 della legge provinciale n. 26 del
1993, sono aggiunti i seguenti:
    «3-bis.  Sulla  base  di  accordi  con  i soggetti interessati le
amministrazioni   aggiudicatrici   possono  realizzare  direttamente,
anticipando  le  relative  somme, opere e interventi di competenza di
altre  amministrazioni,  nonche'  di  soggetti che gestiscono servizi
pubblici  o  reti  destinate  a  tali servizi, su aree interessate da
opere  o  interventi delle stesse amministrazioni aggiudicatrici o in
zone contigue. Gli accordi definiscono i rapporti finanziari, i tempi
e le modalita' di esecuzione dei lavori, nonche' lo svolgimento delle
procedure amministrative necessarie.
    3-ter.  Se  i  lavori  previsti  dal comma 1 sono gia' appaltati,
l'amministrazione   aggiudicatrice   puo'   modificare   il  progetto
originario.  La modificazione costituisce variante ai sensi dell'Art.
51,  nei  limiti ivi previsti, ed e' ammessa per i lavori che, svolti
in  periodi  diversi, possono interferire con le opere pubbliche gia'
realizzate  o  da  realizzare,  nonche'  per  i  lavori  strettamente
connessi. Qualora non vi sia corrispondenza con i prezzi previsti nel
contratto  originario  si  applica,  salvo  specifiche valutazioni in
senso  contrario,  il  ribasso  medio  del  contratto originario, con
riferimento all'elenco provinciale dei prezzi.».
    4.  L'Art.  7-bis  della  legge  provinciale  n.  26 del 1993, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  7-bis  (Accesso  alle  informazioni).  -  1. In materia di
accesso  alle  informazioni  nell'ambito  delle procedure concorsuali
previste  dalla  presente  legge si applicano le disposizioni statali
vigenti in materia.».
    5.  Al  comma  2  dell'Art.  10 della legge provinciale n. 26 del
1993, la lettera c) e' abrogata.
    6.  All'Art.  13  della  legge  provinciale  n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel comma 3, le parole: «e comunque non oltre la data del 31
marzo  di  ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non
oltre il 30 giugno di ogni anno»;
      b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
      «6-bis.   Il  dipartimento  competente  in  materia  di  lavori
pubblici svolge le attivita' preordinate all'elaborazione dell'elenco
prezzi  di  cui  al  comma  1  nonche'  le  funzioni  di  supporto al
responsabile  del  procedimento nella valutazione dell'anomalia delle
offerte,  anche  a  favore  di amministrazioni aggiudicatrici diverse
dalla  provincia  ove  lo  richiedano.  La  pubblicazione dell'elenco
prezzi   e'   disposta  sentite  le  organizzazioni  imprenditoriali,
professionali e sindacali di categoria.»
    7.  Nel  comma  4  dell'Art. 17 della legge provinciale n. 26 del
1993,  le parole: «non puo' superare il 10 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «non puo' superare il 20 per cento».
    8.  Al comma 4-bis dell'Art. 18 della legge provinciale n. 26 del
1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il   terzo   periodo   e'   sostituito   dal  seguente:  «La
comunicazione  avviene  nelle  forme  e nei modi previsti dalla legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23.»;
      b) il quarto periodo e' soppresso;
      c) nel  quinto  periodo  le parole: «individuale o, nel caso di
comunicazione  collettiva,  dal  termine del periodo di pubblicazione
dell'apposito avviso all'albo comunale» sono soppresse.
    9.  All'Art.  20  della  legge  provinciale  n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel  comma 3, le parole: «a liberi professionisti, singoli o
associati,   anche   temporaneamente,  di  riconosciuta  e  specifica
competenza  in  relazione  ai  lavori  da progettare» sono sostituite
dalle  seguenti:  «ai  seguenti  soggetti di riconosciuta e specifica
competenza in relazione ai lavori da progettare:
        a) liberi professionisti singoli;
        b) liberi professionisti in studi associati;
        c) societa' di professionisti;
        d) societa' d'ingegneria;
        e) raggruppamenti  temporanei  fra  i  soggetti  di  cui alle
lettere   a),  b),  c)  e  d),  i  quali  prima  della  presentazione
dell'offerta   abbiano  conferito  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza  a  uno  di  essi, qualificato capogruppo, che esprime
l'offerta  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei  mandanti,  o che
s'impegnino  a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione
e  prima  della  sottoscrizione  del  contratto,  conformemente  alla
vigente normativa in materia;
        f) consorzi  stabili  di  societa'  di  professionisti  e  di
societa' d'ingegneria;
        g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri
Stati   aderenti   all'Unione   europea   abilitate  nei  loro  paesi
d'origine.»;
      b) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
      «12.  Gli  affidamenti  previsti  da  quest'articolo  d'importo
inferiore  alla  soglia  di  applicazione della normativa comunitaria
possono   essere  effettuati  direttamente,  senza  previo  confronto
concorrenziale,  dai responsabili dei servizi competenti per materia,
sulla  base  di  programmi  di spesa concordati con il loro dirigente
generale  o,  in  mancanza  di tali programmi, dopo aver acquisito il
parere  del dirigente generale. Per affidamenti d'importo inferiore o
uguale  a  26.000  euro  si  prescinde  dagli schemi-tipo previsti da
quest'articolo.».
    10.  All'Art.  21  della  legge  provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate te seguenti modificazioni:
      a) nella  rubrica,  dopo  le  parole:  «Concorso  di idee» sono
aggiunte le seguenti: «e concorso di progettazione»;
      b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Per  quanto  non diversamente previsto dai commi 3, 3-bis,
3-ter  e  3-quater,  i  concorsi d'idee e i concorsi di progettazione
sono disciplinati dalle norme statali in materia.»;
      c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis.   Ai  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  dei
concorsi  d'idee e di progettazione, nominati in quanto dipendenti di
amministrazioni pubbliche, non spetta alcun compenso ne' rimborso; ad
essi  spetta  tuttavia il trattamento di missione, nella misura e con
le  modalita'  previste  per i dirigenti della provincia, nel caso in
cui   non   sia   loro   corrisposto   alcun   compenso   o  rimborso
dall'amministrazione di appartenenza.
      3-ter.   Ai   componenti  delle  commissioni  giudicatrici  dei
concorsi d'idee e di progettazione, nominati in quanto esperti, anche
se  su  designazione  di altri enti o ordini o collegi professionali,
spetta  un gettone di presenza fino a 1.000 euro per ogni giornata di
partecipazione  alle  riunioni.  Ad  essi  spetta inoltre il rimborso
delle spese di viaggio, di vitto - con esclusione dei pasti consumati
in  occasione  delle  riunioni  di lavoro secondo quanto previsto dal
comma  3-quater  -  e  di  pernottamento, nella misura effettivamente
sostenuta,  nonche'  l'indennita'  chilometrica  e  il rimborso delle
spese sostenute per l'uso del proprio automezzo nella misura e con le
modalita'  previste  per i dipendenti provinciali. La misura unitaria
dell'indennita'  chilometrica  e'  quella  vigente  per  i dipendenti
provinciali il 1° gennaio di ogni anno.
      3-quater.  Se  la  durata  delle  riunioni  e' complessivamente
superiore  a  sei  ore,  la  Provincia puo' sostenere direttamente le
spese  per  i  pasti  consumati in occasione del loro svolgimento dai
componenti  e  segretari,  nonche' dai dipendenti o da altri soggetti
esterni  all'amministrazione invitati a partecipare alle riunioni dal
presidente della commissione. Si applicano i limiti massimi d'importo
dei  pasti  e  le eventuali riduzioni dei trattamenti di missione dei
dipendenti  pubblici,  previsti dalla normativa vigente in materia di
comitati e commissioni della Provincia.».
    11.  Il  comma  3  dell'Art. 28 della legge provinciale n. 26 del
1993, e' sostituito dal seguente:
    «3.  L'amministrazione  aggiudicatrice,  entro dieci giorni dalla
conclusione   della   procedura   di   gara,   ne   comunica  l'esito
all'aggiudicatario   e  a  tutti  i  partecipanti,  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.».
    12.  Nel  comma  4 dell'Art. 30 della legge provinciale n. 26 del
1993, le parole: «da parte della giunta provinciale» sono soppresse.
    13.  All'Art.  32  della  legge  provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel  comma  3,  la  parola:  «tecnici»  e'  sostituita dalla
seguente: «esperti»;
      b) nel  comma  6,  le  parole:  «La  giunta  provinciale»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il dirigente del servizio competente»;
      c) nel  comma  7,  le  parole:  «la  giunta  provinciale»  sono
sostituite dalle seguenti: «il dirigente del servizio competente».
    14.  Il  comma  3  dell'Art. 33 della legge provinciale n. 26 del
1993, e' sostituito dal seguente:
    «3.   Il  ricorso  alla  procedura  negoziata,  previo  confronto
concorrenziale  tra  almeno  dieci  imprese,  e'  comunque consentito
qualora  l'importo  a  base  d'asta dei lavori non sia superiore a un
milione  di euro. Entro tale limite le amministrazioni aggiudicatrici
diverse  dalla  provincia  e  dai  suoi enti strumentali o funzionali
possono  disciplinare  autonomamente  le soglie di applicazione della
procedura negoziata.».
    15.  L'Art.  34  della  legge  provinciale  n.  26  del  1993, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  34  (Requisiti  di  partecipazione).  -  1. Le imprese che
partecipano   alle  procedure  di  affidamento  di  lavori  d'importo
superiore a 150.000 euro sono sottoposte al sistema di qualificazione
previsto dalle norme statali.
    2.  Qualora  l'importo  dei  lavori sia inferiore o pari a quello
indicato dal comma 1, la qualificazione e' sostituita dall'iscrizione
nel  registro  delle imprese oppure, se si tratta d'imprese stabilite
in   altri   Paesi,   da   un'iscrizione  equivalente  nel  Paese  di
appartenenza.
    3.  Nelle  procedure  riguardanti  lavori  d'importo  superiore a
300.000  euro,  congiuntamente  all'offerta dev'essere presentata una
cauzione,  anche  mediante fidejussione bancaria o assicurativa, pari
al  5  per  cento  dell'importo dei lavori a base d'asta. La cauzione
copre  la  mancata  sottoscrizione del contratto per fatto imputabile
all'aggiudicatario  ed e' svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione.   La  cauzione  prestata  da  chi  non  e'  risultato
aggiudicatario e' restituita subito dopo l'aggiudicazione.».
    16.  All'Art.  35  della  legge  provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nell'alinea,  le  parole:  «dalla  procedura di affidamento»
sono  sostituite dalle seguenti: «dalla partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti e delle concessioni e non puo' stipulare
i relativi contratti»;
      b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
      «c)  nei  cui  confronti  sia stata pronunciata una sentenza di
condanna  passata  in giudicato, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'Art. 444 del codice di procedura penale, per
reati  che  incidono  sull'affidabilita'  morale  e professionale. Il
divieto  opera  se  la  sentenza  e'  stata emessa: nei confronti del
titolare o del direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale;
del  socio  o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo  o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere  di  rappresentanza  o  del direttore tecnico, se si tratta di
altri  tipi  di  societa'  o  consorzi.  Il  divieto  opera anche nei
confronti  dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la  data  di  pubblicazione  del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri  di  aver  adottato  atti o misure di completa dissociazione
dalla  condotta  penalmente  sanzionata.  Resta  salva l'applicazione
dell'Art.  178 del codice penale e dell'Art. 445, comma 2, del codice
di procedura penale;»;
      c) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
      «e)  che non sia in possesso del documento unico di regolarita'
contributiva  previsto  dall'Art.  2,  comma  2, del decreto-legge 25
settembre  2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione
del  lavoro  sommerso  e  di  rapporti  di  lavoro a tempo parziale),
ovvero,  laddove  tale  documento non sia acquisibile, che non sia in
regola  con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti
adempimenti  in  materia  contributiva e assicurativa, ivi compresi i
versamenti  alla  cassa  edile,  secondo la legislazione italiana e i
contratti  collettivi  vigenti  o,  se  trattasi di soggetto di altro
Stato, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.»;
      d) la lettera h) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
      «h)  che  nell'anno  antecedente  la  data di pubblicazione del
bando  di  gara abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti
per  concorrere  ad  appalti  o  concessioni  risultanti  dai dati in
possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.»;
      e) la lettera i) del comma 1 e' abrogata.
    17.  L'Art.  37  della  legge  provinciale  n.  26  del  1993, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  37  (Requisiti  dei  soggetti riuniti). - 1. In materia di
requisiti  dei soggetti riuniti si applicano le norme statali vigenti
in materia.».
    18.  Il  comma  3  dell'Art. 39 della legge provinciale n. 26 del
1993, e' sostituito dal seguente:
    «3. In alternativa al criterio stabilito dal comma 1, lettera a),
i  lavori  d'importo non superiore a 1.000.000 di euro possono essere
aggiudicati  con  il  sistema  del  prezzo  piu'  basso,  determinato
mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto.»
    19.  L'Art.  41  della  legge  provinciale  n.  26  del  1993, e'
sostituito dal seguente:
    «Art. 41 (Verifica dei requisiti). - 1. Il possesso dei requisiti
di  partecipazione  richiesti  dalle norme vigenti e' verificato, ove
possibile,   direttamente   dall'amministrazione  aggiudicatrice  nei
confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto.
    2.  Qualora,  per  effetto  della  verifica  di  cui  al comma 1,
l'amministrazione  aggiudicatrice  rilevi  il  mancato  possesso  dei
requisiti    di    partecipazione,    annulla   con   atto   motivato
l'aggiudicazione,   incamera  la  cauzione  provvisoria,  esclude  il
concorrente  dalla  partecipazione  alle  gare  di  appalto  in corso
nonche'   da  quelle  indette  dall'amministrazione  per  un  periodo
compreso  tra  3 e 6 mesi dall'adozione del provvedimento, segnala il
fatto  all'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori pubblici di cui
all'Art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e aggiudica i lavori
al concorrente che segue in graduatoria.
    3.  Il  possesso  dei requisiti di carattere tecnico-economico e'
provato  dall'aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'Art. 28, comma 3.
    4.  Qualora  tale  prova  non sia fornita ovvero non sia ritenuta
conforme    alle    dichiarazioni    contenute   nella   domanda   di
partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice procede ai sensi del
comma 2.
    5. L'amministrazione aggiudicatrice ha facolta' di procedere alle
verifiche  di  cui  ai  commi  1 e 3 nei confronti di concorrenti non
aggiudicatari.    Qualora,    per    effetto   di   tali   verifiche,
l'amministrazione  aggiudicatrice  rilevi  il  mancato  possesso  dei
requisiti    di    partecipazione,   procede   all'esclusione   dalla
partecipazione alle gare d'appalto in corso nonche' da quelle indette
dall'amministrazione   per  un  periodo  compreso  tra  3  e  6  mesi
dall'adozione   del  provvedimento  e  alla  segnalazione  del  fatto
all'Autorita'  per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'Art. 4
della legge n. 109 del 1994.
    6.  Il  regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita' di
verifica  dei  requisiti  di  partecipazione  previste  dal  presente
articolo.».
    20.  All'Art.  42  della  legge  provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 4 e' abrogato;
      b) dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
      «4-ter.  Il  regolamento  d'attuazione  fissa regole omogenee a
garanzia dell'identificabilita' dei dipendenti dell'appaltatore e dei
subappaltatori che operano negli stessi cantieri, anche per agevolare
la verifica del rispetto delle disposizioni sulla sicurezza.».
    21.  All'Art.  45  della  legge  provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Per  l'approvazione  dei  progetti  definitivi  di  lavori
d'importo   superiore   alla   soglia  comunitaria  rientranti  nella
competenza  della  provincia  o  dei  suoi  enti  funzionali, e negli
ulteriori  casi individuati da disposizioni provinciali, si applicano
le  procedure  previste  dagli  articoli  4,  5, 6, 7 e 9 della legge
provinciale  8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario
delle opere pubbliche.»;
      b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      «2-bis.  Per  l'approvazione  di progetti definitivi diversi da
quelli  indicati  dal  comma  1  e  rientranti nella competenza della
provincia  o  dei  suoi  enti  funzionali la conferenza di servizi e'
indetta  qualora si debbano acquisire pareri, autorizzazioni, intese,
concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre strutture
o  amministrazioni  pubbliche  e anche uno solo di essi non sia stato
rilasciato  entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta o nel
diverso termine stabilito dal regolamento d'attuazione. La conferenza
puo'   essere  indetta,  inoltre,  quando  le  questioni  tecniche  e
amministrative   attinenti  gli  atti  d'assenso  da  acquisire  sono
particolarmente complesse e quand'e' necessario determinare l'effetto
di   variante   degli  strumenti  urbanistici  subordinati  al  piano
urbanistico provinciale.
      2-ter.  La  conferenza  di  servizi puo' essere convocata prima
dell'approvazione  dei  progetti  preliminari dei lavori indicati dai
commi 2 e 2-bis perche' valuti tali progetti, specificando quali sono
le  condizioni  per  ottenere  sui  progetti  definitivi i pareri, le
autorizzazioni,  le  intese,  i  concerti, i nulla-osta o gli atti di
assenso  comunque  denominati  richiesti  dalla normativa vigente. Le
strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi,
comprese      quelle     preposte     alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del patrimonio storico-artistico e della
salute,  si  pronunciano  sulle  soluzioni  progettuali prescelte per
quanto  riguarda  l'interesse  tutelato da ciascuna. La conferenza di
servizi  sul  progetto  preliminare  e' convocata una prima volta con
finalita'  istruttorie  e  in  una  seconda occasione, entro sessanta
giorni,  per  la  formulazione  dei  pronunciamenti delle strutture o
delle  amministrazioni  coinvolte.  Qualora  il rappresentante di una
delle  strutture  o  amministrazioni  coinvolte non sia presente alla
riunione  in  cui  si formulano i pronunciamenti o non sia fornito di
adeguato  potere  di  rappresentanza,  si presume acquisito l'assenso
della   relativa   struttura   o   amministrazione   sulle  soluzioni
progettuali  presentate  in  conferenza, salva la possibilita' di far
pervenire  un  motivato  dissenso  alla  struttura  competente per la
realizzazione dell'opera entro quindici giorni dalla riunione. L'atto
di  approvazione  del  progetto  preliminare richiama i dissensi e le
osservazioni  formulate  dalle strutture o amministrazioni coinvolte.
In sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo le strutture
e   le   amministrazioni  coinvolte  nella  conferenza  sul  progetto
preliminare valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali, nonche'
quelle  gia'  contenute  nel  progetto  preliminare sulle quali hanno
formulato dissensi o osservazioni.».
    22.  Nel  comma  1 dell'Art. 46 della legge provinciale n. 26 del
1993,  le  parole:  «La  giunta  provinciale»  sono  sostituite dalle
seguenti: «Il dirigente del servizio competente».
    23.  All'Art. 46-ter della legge provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) la   rubrica   e'   sostituita  dalla  seguente:  «Pagamenti
all'appaltatore»;
      b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis.  Il regolamento disciplina i limiti di ammissibilita' e
i  criteri  di  calcolo  dei  premi di accelerazione per l'anticipata
conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il
caso  in  cui  i  premi  non  siano  previsti nel bando di gara o nel
capitolato speciale.».
    24.  All'Art.  51  della  legge  provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel  comma  3,  dopo le parole: «approvate dal dirigente del
servizio competente per materia» sono inserite le seguenti: «mediante
verbale di accertamento»;
      b) nella  lettera  a)  del  comma  3  le  parole: «del progetto
originariamente impegnato» sono sostituite dalle seguenti: «impegnato
per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute»;
      c) nella  lettera  b)  del  comma  3  le  parole:  «di progetto
originariamente impegnato» sono sostituite dalle seguenti: «impegnato
per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute»;
      d) il primo periodo del comma 4 e' soppresso.».
    25.  All'Art.  52  della  legge  provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel  comma l, le parole: «200.000 ECU» sono sostituite dalle
seguenti: «500.000 euro»;
      b) nel  comma  7,  le parole: «lire 10.000.000» sono sostituite
dalle seguenti: «10.000 euro»;
      c) nel comma 9, le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite
dalle seguenti: «50.000 euro»;
      d) nel   comma   10-bis,   le  parole:  «50.000,00  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «100.000 euro»;
      e) nel  comma  10-ter,  le parole: «50.000 ECU» sono sostituite
dalle seguenti: «100.000 euro».
    26.  All'Art.  53  della  legge  provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) al  comma  2,  le  parole:  «1.000  milioni  di  lire»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «un  milione di euro» e le parole: «300
milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro»;
      b) al   comma  3,  le  parole:  «la  giunta  provinciale»  sono
sostituite dalle seguenti: «il dirigente del servizio competente».
    27.  Al  comma  1  dell'Art. 54 della legge provinciale n. 26 del
1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) nella  lettera  b),  dopo  le  parole: «qualora si tratti di
lavori»  sono inserite le seguenti: «d'importo superiore a un milione
di euro»;
      b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
      «c)   alle   proposte  di  transazione  o  di  accordo  bonario
riguardanti  vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in
sede  di  collaudo  per  maggiori compensi o per esonero da penalita'
contrattuali,   qualora   l'importo   delle  concessioni  fatte  alla
controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di
contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro;».
    28.  All'Art.  55  della  legge  provinciale n. 26 del 1993, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nella  lettera  c) del comma 2 le parole: «, relativamente a
contratti  di  importo  superiore  ai  1.000  milioni  di  lire» sono
soppresse;
      b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
      «4-bis.  Per  le  amministrazioni  aggiudicatrici diverse dalla
provincia  e  dai  suoi enti funzionali il comitato esprime il parere
previsto  dall'Art.  54,  comma  1, lettera c), solo su transazioni o
accordi   bonari   relativi   a   lavori   finanziati  con  specifici
trasferimenti  della  provincia. Al di fuori di questi casi il parere
e'  reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di
ciascuna amministrazione.»;
      c) nel  comma  7-bis  le  parole:  «5.000 milioni di lire» sono
sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro».
    29.  Al  comma  1  dell'Art. 58 della legge provinciale n. 26 del
1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) la lettera g) e' abrogata;
      b) dopo la lettera g-bis) e' aggiunta la seguente:
      «g-ter) progetti   relativi   alle  iniziative  adottate  dalla
provincia  in attuazione della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10
(Sostegno   della   cooperazione   allo   sviluppo),  e  della  legge
provinciale  3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini
emigrati all'estero e dei loro discendenti).».
    30.  Dopo  l'Art.  58  della legge provinciale n. 26 del 1993, in
fine al capo X, e' aggiunto il seguente:
    «Art.   58-bis   (Accordo  bonario).  -  1.  Qualora,  a  seguito
d'iscrizione  di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dei   lavori  affidati  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  possa
variare  per  piu'  del 10 per cento del corrispettivo contrattuale o
comunque  in  misura  sostanziale,  il  responsabile del procedimento
acquisisce  le osservazioni del direttore dei lavori e dell'organo di
collaudo  eventualmente  costituito e, sentito l'appaltatore, formula
una  proposta  motivata  di  accordo bonario entro novanta giorni dal
ricevimento delle citate osservazioni del direttore dei lavori ovvero
entro  novanta  giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'organo
di collaudo eventualmente costituito. Il responsabile della struttura
competente   per  la  realizzazione  dell'opera  si  pronuncia  sulla
proposta entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
    2.  L'accordo  bonario, utilizzabile anche per i lavori d'importo
superiore  alla  soglia  di  applicazione del diritto comunitario, e'
definito  secondo  le  forme  dell'accordo  transattivo  disciplinato
dall'Art.   30   della  legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23
(Disciplina  dell'attivita'  contrattuale  e dell'amministrazione dei
beni della provincia autonoma di Trento).».
    31.  L'Art.  18  della  legge  provinciale  25 luglio 2002, n. 9,
relativo  all'anticipazione delle spese per la realizzazione di opere
pubbliche, e' abrogato.
    32.  Alla  copertura  degli oneri derivanti dall'applicazione del
comma  10  si  provvede  secondo  le modalita' indicate nell'allegata
tabella B.