Art. 24.
Modificazione  dell'Art.  6 della legge provinciale 8 settembre 1997,
n. 13 in materia di procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche

    1.  All'Art.  6  della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis.    Qualora   il   progetto   definitivo   da   sottoporre
all'approvazione  finale  ai  sensi  degli articoli 4 e 5 non risulti
pienamente  conforme  al progetto preliminare sul quale e' stata resa
la valutazione di impatto ambientale, il medesimo progetto definitivo
e' trasmesso al comitato provinciale per l'ambiente il quale verifica
se sussiste la coerenza sostanziale con il progetto originario ovvero
se  le  difformita'  tra  i progetti richiedono una nuova valutazione
dell'impatto ambientale sulle medesime.».