Art. 24. Modificazione dell'Art. 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche 1. All'Art. 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Qualora il progetto definitivo da sottoporre all'approvazione finale ai sensi degli articoli 4 e 5 non risulti pienamente conforme al progetto preliminare sul quale e' stata resa la valutazione di impatto ambientale, il medesimo progetto definitivo e' trasmesso al comitato provinciale per l'ambiente il quale verifica se sussiste la coerenza sostanziale con il progetto originario ovvero se le difformita' tra i progetti richiedono una nuova valutazione dell'impatto ambientale sulle medesime.».