Art. 25.
Modificazioni  della  legge  provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 Norme
per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e per l'esercizio della
                               caccia

    1.  All'Art.  6  della  legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) dopo la lettera e) del comma 1 e' aggiunta la seguente:
      «e-bis) zone di gestione speciale destinate a introdurre, anche
in  via  sperimentale,  forme  particolari  di gestione conservativa,
riferita a una o piu' specie.»;
      b) alla   fine   del  comma  4  e'  aggiunto  il  periodo:  «Le
deliberazioni  di  cui  alla lettera e-bis) del comma 1 sono adottate
dalla   giunta   provinciale,   sentiti   l'osservatorio   faunistico
provinciale  e  l'ente  gestore  della caccia, che si esprimono entro
trenta  giorni  dalla  richiesta;  trascorso  tale termine, la giunta
provinciale  provvede comunque all'istituzione delle zone di gestione
speciale.».
    2.  Al  comma  1  dell'Art.  16 della legge provinciale n. 24 del
1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
      «f) le forme di partecipazione alla vigilanza venatoria nonche'
l'obbligo  di  adottare  per  il  personale  dipendente  addetto alla
vigilanza   un   contratto   collettivo  aziendale  che  assicuri  un
trattamento  economico  del  personale  stesso non inferiore a quello
attribuito agli agenti ittico-venatori della provincia;»;
      b) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
      «f-bis)  le  specie  e le modalita' con le quali l'ente gestore
provvede  alla  predisposizione  dei  programmi  di prelievo previsti
dall'Art.  28,  con  riferimento  allo  stato  di conservazione delle
specie e alla dotazione del necessario personale tecnico;».
    3.  L'Art.  21  della  legge  provinciale  n.  24  del  1991,  e'
sostituito dal seguente:
    «Art.   21  (Concorso  finanziario  della  provincia).  -  1.  La
provincia  concorre  alle  seguenti spese sostenute dall'ente gestore
per:
      a) la   partecipazione   all'attivita'   di  gestione  indicata
dall'Art.  15,  comma  2, lettera g), nella misura massima del 50 per
cento della spesa ammissibile relativa al personale di vigilanza;
      b) la   predisposizione  dei  programmi  di  prelievo  previsti
dall'Art.  28 e per lo svolgimento di altre eventuali attivita' a tal
fine  espressamente indicate dalla convenzione prevista dall'Art. 15,
nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.
    2.  Con  deliberazione  della  giunta provinciale sono definiti i
criteri  per  la  determinazione  della  spesa  ammissibile  relativa
all'attivita'  prestata  dall'ente  gestore  ai  sensi  del  comma 1,
lettere a) e b).».
    4.  All'Art. 23 della legge provinciale n. 24 del 1991, nel comma
2,  lettera  c),  le  parole:  «il  cui  padre  o  la cui madre» sono
sostituite  dalle  seguenti: «il cui padre e i suoi genitori o la cui
madre e i suoi genitori».
    5.  L'Art.  28  della  legge  provinciale  n.  24  del  1991,  e'
sostituito dal seguente:
    «Art.   28  (Programmi  di  prelievo).  -  1.  Sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  piano  faunistico  o,  in mancanza dello
stesso,   delle   indicazioni  fornite  dall'osservatorio  faunistico
provinciale,  sono  condotti censimenti faunistici e sono predisposti
programmi  di  prelievo  riferiti  alle  specie  previste  dal  piano
medesimo.  I  programmi  di  prelievo sono predisposti secondo quanto
previsto  dai  commi  2  e  3  in forma di progetto, contenente anche
l'analisi  dei  parametri  relativi allo stato e alle dinamiche delle
popolazioni, e sono approvati dal comitato faunistico provinciale.
    2.  Nei casi previsti dalla convenzione di cui all'Art. 16, comma
1, lettera f-bis), i programmi di prelievo sono predisposti dall'ente
gestore  nel  rispetto  degli  obiettivi  e dei criteri stabiliti dal
servizio   provinciale   competente,   con   riferimento   ad  ambiti
territoriali   omogenei   predeterminati  dalla  giunta  provinciale,
sentito  l'ente  gestore.  I programmi di prelievo sono trasmessi per
l'approvazione al comitato faunistico provinciale.
    3.  Per i casi non previsti dalla convenzione di cui all'Art. 16,
comma 1, lettera f-bis), i programmi di prelievo sono predisposti dal
servizio  provinciale  competente  e  trasmessi per l'approvazione al
comitato faunistico provinciale.
    4.  La  giunta provinciale definisce le modalita' per la verifica
dell'attuazione dei programmi di prelievo.».
    6.  L'Art.  36  della  legge  provinciale  n.  24  del  1991,  e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  36  (Detenzione  di  fauna selvatica). - 1. Fermo restando
quanto  disposto  dalla  legge  7  febbraio 1992, n. 150, concernente
"Disciplina  dei  reati  relativi  all'applicazione  in  Italia della
convenzione  sul  commercio  internazionale  delle  specie  animali e
vegetali  in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973,
di  cui  alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE)
n.  3626/1982,  e  successive  modificazioni,  nonche'  norme  per la
commercializzazione  e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e
rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita'
pubblica",   la   detenzione   di  fauna  selvatica  e'  soggetta  ad
autorizzazione  rilasciata  dal  servizio  provinciale  competente in
materia.
    2.  I  casi per i quali e' richiesta l'autorizzazione, i criteri,
le modalita' per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione sono
stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge.».
    7.  Al  comma  2  dell'Art.  49 della legge provinciale n. 24 del
1991,  le  parole: «In relazione alle violazioni indicate dal comma 1
nonche'  per  quelle di cui alle lettere l), m), n) ed o) del comma 1
dell'Art.  46»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «In relazione alle
violazioni  indicate  dal  comma  1  nonche'  per  quelle di cui alla
lettera  b), primo periodo, e alle lettere l), m), n) ed o) del comma
1 dell'Art. 46».
    8.  Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'Art.
36  della legge provinciale n. 24 del 1991, come sostituito dal comma
6  di  quest'articolo,  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni alla
detenzione  di animali si applicano l'Art. 36 della legge provinciale
n.  24  del  1991  e le relative disposizioni regolamentari nel testo
vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.
    9.  Le modifiche apportate da quest'articolo agli articoli 16, 21
e  28  della  legge  provinciale n. 24 del 1991, hanno effetto con la
sottoscrizione  della  nuova convenzione da stipularsi ai sensi della
predetta  legge provinciale alla scadenza di quella in atto alla data
di entrata in vigore di questa legge.
    10.  La  modifica  apportata  da quest'articolo all'Art. 23 della
legge provinciale n. 24 del 1991, ha effetto a partire dalla stagione
venatoria  per  l'anno 2005. Continua a essere considerato cacciatore
di   diritto   della  riserva  il  cacciatore  che,  antecedentemente
all'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  abbia  ottenuto  il
permesso  annuale  quale cacciatore di diritto ai sensi dell'Art. 23,
comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 24 del 1991 nel testo
previgente a questa modifica.
    11.  Alla  copertura  degli  oneri derivanti dall'applicazione di
quest'articolo    si   provvede   secondo   le   modalita'   indicate
nell'allegata tabella A.