Art. 25. Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia 1. All'Art. 6 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera e) del comma 1 e' aggiunta la seguente: «e-bis) zone di gestione speciale destinate a introdurre, anche in via sperimentale, forme particolari di gestione conservativa, riferita a una o piu' specie.»; b) alla fine del comma 4 e' aggiunto il periodo: «Le deliberazioni di cui alla lettera e-bis) del comma 1 sono adottate dalla giunta provinciale, sentiti l'osservatorio faunistico provinciale e l'ente gestore della caccia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, la giunta provinciale provvede comunque all'istituzione delle zone di gestione speciale.». 2. Al comma 1 dell'Art. 16 della legge provinciale n. 24 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) le forme di partecipazione alla vigilanza venatoria nonche' l'obbligo di adottare per il personale dipendente addetto alla vigilanza un contratto collettivo aziendale che assicuri un trattamento economico del personale stesso non inferiore a quello attribuito agli agenti ittico-venatori della provincia;»; b) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) le specie e le modalita' con le quali l'ente gestore provvede alla predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'Art. 28, con riferimento allo stato di conservazione delle specie e alla dotazione del necessario personale tecnico;». 3. L'Art. 21 della legge provinciale n. 24 del 1991, e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Concorso finanziario della provincia). - 1. La provincia concorre alle seguenti spese sostenute dall'ente gestore per: a) la partecipazione all'attivita' di gestione indicata dall'Art. 15, comma 2, lettera g), nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile relativa al personale di vigilanza; b) la predisposizione dei programmi di prelievo previsti dall'Art. 28 e per lo svolgimento di altre eventuali attivita' a tal fine espressamente indicate dalla convenzione prevista dall'Art. 15, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile. 2. Con deliberazione della giunta provinciale sono definiti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile relativa all'attivita' prestata dall'ente gestore ai sensi del comma 1, lettere a) e b).». 4. All'Art. 23 della legge provinciale n. 24 del 1991, nel comma 2, lettera c), le parole: «il cui padre o la cui madre» sono sostituite dalle seguenti: «il cui padre e i suoi genitori o la cui madre e i suoi genitori». 5. L'Art. 28 della legge provinciale n. 24 del 1991, e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (Programmi di prelievo). - 1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico o, in mancanza dello stesso, delle indicazioni fornite dall'osservatorio faunistico provinciale, sono condotti censimenti faunistici e sono predisposti programmi di prelievo riferiti alle specie previste dal piano medesimo. I programmi di prelievo sono predisposti secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 in forma di progetto, contenente anche l'analisi dei parametri relativi allo stato e alle dinamiche delle popolazioni, e sono approvati dal comitato faunistico provinciale. 2. Nei casi previsti dalla convenzione di cui all'Art. 16, comma 1, lettera f-bis), i programmi di prelievo sono predisposti dall'ente gestore nel rispetto degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal servizio provinciale competente, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei predeterminati dalla giunta provinciale, sentito l'ente gestore. I programmi di prelievo sono trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale. 3. Per i casi non previsti dalla convenzione di cui all'Art. 16, comma 1, lettera f-bis), i programmi di prelievo sono predisposti dal servizio provinciale competente e trasmessi per l'approvazione al comitato faunistico provinciale. 4. La giunta provinciale definisce le modalita' per la verifica dell'attuazione dei programmi di prelievo.». 6. L'Art. 36 della legge provinciale n. 24 del 1991, e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Detenzione di fauna selvatica). - 1. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/1982, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica", la detenzione di fauna selvatica e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal servizio provinciale competente in materia. 2. I casi per i quali e' richiesta l'autorizzazione, i criteri, le modalita' per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge.». 7. Al comma 2 dell'Art. 49 della legge provinciale n. 24 del 1991, le parole: «In relazione alle violazioni indicate dal comma 1 nonche' per quelle di cui alle lettere l), m), n) ed o) del comma 1 dell'Art. 46» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione alle violazioni indicate dal comma 1 nonche' per quelle di cui alla lettera b), primo periodo, e alle lettere l), m), n) ed o) del comma 1 dell'Art. 46». 8. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'Art. 36 della legge provinciale n. 24 del 1991, come sostituito dal comma 6 di quest'articolo, per il rilascio delle autorizzazioni alla detenzione di animali si applicano l'Art. 36 della legge provinciale n. 24 del 1991 e le relative disposizioni regolamentari nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge. 9. Le modifiche apportate da quest'articolo agli articoli 16, 21 e 28 della legge provinciale n. 24 del 1991, hanno effetto con la sottoscrizione della nuova convenzione da stipularsi ai sensi della predetta legge provinciale alla scadenza di quella in atto alla data di entrata in vigore di questa legge. 10. La modifica apportata da quest'articolo all'Art. 23 della legge provinciale n. 24 del 1991, ha effetto a partire dalla stagione venatoria per l'anno 2005. Continua a essere considerato cacciatore di diritto della riserva il cacciatore che, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto il permesso annuale quale cacciatore di diritto ai sensi dell'Art. 23, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 24 del 1991 nel testo previgente a questa modifica. 11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalita' indicate nell'allegata tabella A.