Art. 26.
           Riferimento delle spese e copertura degli oneri

    1.  Per i fini degli articoli richiamati nell'allegata tabella A,
le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni
di  spesa  e  dei  limiti  d'impegno  disposti per i fini di cui alle
disposizioni   previste   nei   capitoli  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e di specificazione del bilancio 2004-2006, indicati
nella  tabella  A in corrispondenza delle unita' previsionali di base
di riferimento.
    2.  Per  il  triennio  2004-2006  alla  copertura  delle  nuove o
maggiori   spese  derivanti  dall'applicazione  di  questa  legge  si
provvede  secondo le modalita' riportate nell'allegata tabella B. Per
gli  esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni
del bilancio pluriennale della provincia.