Art. 26. Riferimento delle spese e copertura degli oneri 1. Per i fini degli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2004-2006, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unita' previsionali di base di riferimento. 2. Per il triennio 2004-2006 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalita' riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della provincia.