Art. 27.
                       Variazioni di bilancio

    1.  La giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio
le  variazioni  conseguenti  a  questa  legge, ai sensi dell'Art. 27,
terzo  comma,  della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme
in  materia  di  bilancio  e di contabilita' generale della provincia
autonoma di Trento).