Art. 3.
Modificazioni  della  legge  provinciale  5  settembre  1991,  n.  22
          (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

    1.  All'Art.  21 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) nella  lettera a) del comma 2 le parole: «, sugli interventi
di restauro e risanamento conservativo,» sono soppresse;
      b) la lettera m) del comma 2 e' abrogata;
      c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      «2-bis.   Con   deliberazione  della  giunta  provinciale  sono
definiti  i  metodi  di  misurazione  degli elementi geometrici delle
costruzioni.  I  comuni  adeguano  i  regolamenti edilizi nonche', se
occorre, i piani regolatori generali alla predetta deliberazione.
      2-ter.  I  comuni  possono  avvalersi  di  commissioni edilizie
intercomunali.   La   costituzione  della  commissione  edilizia  con
competenze  intercomunali  e'  subordinata  alla modifica da parte di
ciascun  comune  delle  norme del regolamento edilizio concernenti la
composizione  e  il  funzionamento della commissione in conformita' a
quanto   stabilito  dall'atto  d'intesa  fra  i  comuni  interessati.
Nell'applicare  a queste commissioni il comma 3 si considera la somma
della  popolazione  dei  comuni  che  si  avvalgono della commissione
intercomunale.»
    2.  All'Art.  24-bis della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo
il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
    «6-bis.  Agli  interventi  previsti  da  questo  articolo  non si
applica la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle
barriere architettoniche in provincia di Trento).
    6-ter.  Agli  interventi edilizi riguardanti immobili individuati
dal  piano regolatore generale ai sensi della lettera a) del comma 2,
con  esclusione  di quelli soggetti a restauro, si applicano, qualora
ne  ricorrano i presupposti, le disposizioni previste dai commi 3 e 4
dell'Art. 72-bis.»
    3. All'Art. 25 della legge provinciale n. 22 del 1991, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
    «4.  Agli  immobili  realizzati  ai  sensi  del comma 1 nonche' a
quelli  ad  uso  abitativo realizzati al sensi dell'Art. 19, comma 4,
delle   norme   di  attuazione  del  piano  urbanistico  provinciale,
approvato  con  legge  provinciale  9  novembre  1987,  n.  26,  come
modificato  con  la variante approvata con legge provinciale 7 agosto
2003,  n.  7,  non  puo'  essere  mutata la destinazione d'uso per un
periodo   di  quindici  anni,  salva  una  diversa  previsione  degli
strumenti di pianificazione. I predetti immobili ad uso abitativo non
possono  altresi'  essere  ceduti  separatamente  dai  fondi  e dalle
strutture  produttive  aziendali  per il medesimo periodo di quindici
anni,  salva  autorizzazione del comune da rilasciarsi in presenza di
eventi  eccezionali. I vincoli di cui al presente comma sono annotati
nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario.»
    4. Dopo il comma 2 dell'Art. 27 della legge provinciale n. 22 del
1991, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti
i  criteri,  le  modalita'  e  le  scadenze  temporali  che  i comuni
osservano  nel trasmettere al sistema informativo territoriale i dati
concernenti gli strumenti di pianificazione.».
    5.  Dopo  l'Art.  39  della legge provinciale n. 22 del 1991, nel
capo III del titolo IV, e' inserito il seguente:
    «Art.  39-bis (Documento preliminare). - 1. Ai fini dell'adozione
dei  piani  regolatori  generali  o delle relative revisioni i comuni
adottano un documento preliminare di carattere programmatico, con cui
individuano  gli obiettivi da perseguire per raggiungere le finalita'
previste  dall'Art.  1 e definiscono le linee strategiche d'azione su
cui sviluppare le scelte del piano regolatore generale.
    2.  Il  documento  preliminare,  corredato dalle argomentazioni e
dalle  informazioni  atte  a  consentire  un'adeguata  verifica degli
obiettivi  prefissati  rispetto  ai  contenuti  del piano urbanistico
provinciale,  e'  trasmesso  al  servizio  provinciale  competente in
materia  di  urbanistica  e  tutela  del  paesaggio  per le eventuali
osservazioni,  da  formulare  entro  sessanta  giorni.  Su  richiesta
dell'amministrazione  comunale,  o  quando  il  servizio  provinciale
ritenga opportuno approfondire le questioni attinenti la coerenza del
documento  preliminare  con  il  piano  urbanistico  provinciale,  il
servizio  provinciale  convoca  un tavolo di confronto con il comune,
con  funzione  preparatoria  e di semplificazione del procedimento di
approvazione  del  piano  regolatore.  In  tal caso il termine per la
formulazione   delle   osservazioni   e'  sospeso.  Il  documento  e'
definitivamente   approvato  in  coerenza  con  le  osservazioni  del
servizio provinciale competente.».
    6.  Il  comma  4  dell'Art.  40 della legge provinciale n. 22 del
1991, e' sostituito dal seguente:
    «4.  Contemporaneamente  al  deposito,  il  piano e' trasmesso al
servizio  provinciale  competente in materia di urbanistica il quale,
entro  il  termine  di  novanta  giorni dal ricevimento, sottopone il
piano  medesimo  alle  valutazioni  della  CUP  e trasmette al comune
territorialmente competente il parere della CUP medesima.».
    7.  All'Art.  41  della  legge  provinciale  n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Il  piano  regolatore generale definitivamente adottato e'
approvato  dalla  giunta  provinciale, sentito il parere del servizio
competente  in  materia  di urbanistica e tutela del paesaggio, entro
centoventi  giorni  dal  ricevimento  da  parte  del  servizio  della
deliberazione di definitiva adozione del piano, completa dei relativi
elaborati  tecnici.  Il  servizio  si esprime in merito alla coerenza
delle  previsioni  del  piano  regolatore  con  il  piano urbanistico
provinciale  e  con  le  valutazioni  espresse  dalla  CUP  ai  sensi
dell'Art.  40,  comma 4, e alle scelte effettuate in sede di adozione
definitiva del piano.»;
      b) dopo la lettera e) del comma 2 e' aggiunta la seguente:
      «e-bis)  il  rispetto  degli  indirizzi e dei criteri stabiliti
dalla  giunta  provinciale  per  la  disciplina  degli  interventi di
conservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio  edilizio  montano,
previsti dall'Art. 24-bis.»
    8.  All'Art.  42  della  legge  provinciale  n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) al  comma  2,  dopo  le  parole:  «pubbliche  calamita» sono
inserite  le  seguenti:  «,  quelle conseguenti all'individuazione di
nuove   aree  da  destinare  all'edilizia  economica  e  popolare  da
assoggettare al piano attuativo di cui al comma 2 dell'Art. 45»;
      b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3.  Le  varianti  sono soggette al procedimento previsto dagli
articoli  40  e  41,  con  riduzione  a  meta'  dei  termini previsti
dall'Art.  40.  Per  le varianti relative a singole opere pubbliche o
conseguenti  a  pubbliche  calamita'  il  parere  della  CUP previsto
dall'Art.  40,  comma 4, e' sostituito da una valutazione tecnica del
servizio  provinciale  competente  in materia di urbanistica e tutela
del  paesaggio,  espressa  entro  trenta  giorni.  Il  termine di cui
all'Art.  41, comma 1, e' ridotto a sessanta giorni; si prescinde dal
parere  del servizio provinciale competente in materia di urbanistica
e tutela del paesaggio.».
    9.  Il comma 6 dell'Art. 56-bis della legge provinciale n. 22 del
1991, e' sostituito dal seguente:
    «6. Qualora l'approvazione del programma richieda delle modifiche
alle  previsioni  del  piano  regolatore  generale,  la  delibera  di
approvazione  del consiglio comunale costituisce adozione di variante
al  piano.  L'approvazione  del  programma con effetto di adozione di
variante  puo'  essere  deliberata  anche prima che siano decorsi due
anni  dalla deliberazione di adozione del piano regolatore generale o
della  precedente variante, in deroga a quanto previsto dall'Art. 42,
comma 2.».
    10.  All'Art.  73  della  legge  provinciale n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis.  Con  la deliberazione di cui al comma 1 possono essere
individuati  i  casi  di  esenzione  dall'obbligo  di  rispettare  le
quantita'  minime  di  parcheggio,  qualora sia accertata l'oggettiva
impossibilita'   di   reperire   gli  spazi  richiesti;  la  medesima
deliberazione  puo'  inoltre  stabilire  in  quali  casi  la predetta
esenzione  e'  subordinata  al  pagamento  al  comune  di  una  somma
corrispondente  al  costo  di  costruzione  di  un volume standard di
parcheggi  coperti  equivalente  agli spazi prescritti da determinare
secondo  i  criteri  e le modalita' stabiliti con la deliberazione di
cui all'Art. 108, sentito il consorzio dei comuni trentini.»;
      b) nel  comma  4,  le  parole: «ai sensi della lettera i)» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera m)».
    11.  Al  comma  1  dell'Art. 77 della legge provinciale n. 22 del
1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) l'alinea  e'  sostituita  dalla  seguente:  «1. Le attivita'
comportanti  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia del territorio
possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di
pianificazione  territoriale,  solo  sulla base della concessione o a
seguito di presentazione di denuncia d'inizio di attivita' secondo le
disposizioni  di questa legge. Non sono subordinate a concessione o a
preventiva denuncia d'inizio di attivita':»;
      b) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
      «a-ter)  le  opere  temporanee  per  attivita'  di  ricerca nel
sottosuolo a carattere geognostico;»;
      c) alla  fine  della lettera b) sono aggiunte le parole: «e con
esclusione  degli  interventi  che  comportano  la  trasformazione di
un'area originariamente boscata».
    12.  Il  comma  2  dell'Art. 81 della legge provinciale n. 22 del
1991, e' sostituito dal seguente:
    «2.   La   costruzione   di   linee  elettriche  e  di  posti  di
trasformazione a palo non e' subordinata a concessione o a preventiva
denuncia d'inizio di attivita'.».
    13.   La  rubrica  del  capo  III  del  titolo  VII  della  legge
provinciale   n.   22   del   1991,  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Concessione e denuncia d'inizio di attivita».
    14.  Nel  comma  1 dell'Art. 82 della legge provinciale n. 22 del
1991,  le  parole:  «ad  autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di
attivita»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «a denuncia d'inizio di
attivita».
    15.  All'Art.  83  della  legge  provinciale n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) la   rubrica   e'  sostituita  dalla  seguente:  «Interventi
soggetti a denuncia d'inizio di attivita»;
      b) l'alinea  del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «1. Sono
soggetti a denuncia d'inizio di attivita' i seguenti interventi:»;
      c) la lettera b) del comma 1 e' abrogata;
      d) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
      «c) gli scavi e successivi reinterri;»;
      e) dopo la lettera e) del comma 1 sono inserite le seguenti:
      «e-bis)  gli  interventi  di  ristrutturazione  e  sostituzione
edilizia di cui all'Art. 77-bis, comma 1, lettere e) ed f);
      e-ter)  gli  interventi  previsti dai piani attuativi di cui al
capo IV  del  titolo  IV,  sempreche' contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche e formali;
      e-quater)  le  sopraelevazioni, gli ampliamenti e le pertinenze
costituenti   volume  prive  di  autonoma  funzionalita'  di  edifici
esistenti,  sempreche'  gli  strumenti urbanistici contengano precise
disposizioni planovolumetriche, tipologiche e formali;»;
      f) dopo la lettera i) del comma 1 e' inserita la seguente:
      «i-bis)    gli    interventi    relativi   agli   impianti   di
radiodiffusione  sonora e televisiva di cui alla legge provinciale 28
aprile  1997,  n.  9 (Individuazione di siti per la localizzazione di
impianti    di   radiodiffusione),   o   agli   impianti   fissi   di
telecomunicazione,  di  cui  alle disposizioni regolamentari previste
dall'Art.   61   (Protezione   dall'esposizione  a  campi  elettrici,
magnetici  ed  elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre
1998,  n.  10,  concernenti  la realizzazione su edifici esistenti di
strutture  a  palo  con  altezza  non  superiore  a sei metri nonche'
l'installazione  di  nuove antenne su qualsiasi struttura di sostegno
gia'  esistente  e  le  modifiche  tecniche  o di potenziamento degli
apparati  esistenti  di  ricezione,  elaborazione  e trasmissione dei
segnali;»;
      g) la lettera k) del comma 1 e' abrogata;
      h) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2.  Resta  ferma  la  necessita'  di  acquisire  le prescritte
autorizzazioni  provinciali di cui ai commi 4, 4-bis e 5 dell'Art. 88
prima della presentazione della denuncia d'inizio di attivita'.».
    16.  L'Art. 84 della legge provinciale n. 22 del 1991, e il comma
11  dell'Art.  65  della  legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10,
sono abrogati.
    17.  Nel  comma  1 dell'Art. 84-bis della legge provinciale n. 22
del  1991,  le  parole: «o dell'autorizzazione» sono sostituite dalle
seguenti:  «o  la presentazione della denuncia d'inizio di attivita»;
inoltre le parole: «e' ammesso» sono sostituite dalle seguenti: «sono
ammessi.
    18.  L'Art.  86  della  legge  provinciale  n.  22  del  1991, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  86  (Varianti  in  corso  d'opera).  -  1. Sono soggette a
denuncia  d'inizio  di  attivita'  le  variazioni  di  lieve  entita'
apportate  in  corso  d'opera  al  progetto  assentito, purche' siano
conformi  agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti
e  non  in contrasto con quelli adottati, purche' non comportino, nel
caso  di  edifici,  variazioni eccedenti il 5 per cento dei valori di
progetto   o   delle   dimensioni   delle   costruzioni  preesistenti
concernenti  il  volume, la superficie coperta, la superficie utile e
l'altezza   oppure  modificazioni  tali  da  alterare  l'armonia  dei
prospetti  e  la tipologia complessiva dell'intervento, e purche' non
modifichino  la  destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole
unita'   immobiliari,  nonche'  il  loro  numero.  La  variazione  di
superficie  utile  dei  poggioli  e' calcolata in relazione alla loro
superficie.
    2.   Costituiscono   varianti   in  corso  d'opera  ai  sensi  di
quest'articolo   anche  le  variazioni  al  progetto  riguardanti  le
sistemazioni esterne dell'area di pertinenza delle opere.
    3.  La denuncia d'inizio di attivita' dev'essere presentata prima
della  dichiarazione  di  ultimazione dei lavori. Qualora la denuncia
non  venga  presentata  nei  termini  previsti si applica la sanzione
stabilita dal comma 6 dell'Art. 128.
    4. Il presente articolo non si applica agli immobili vincolati ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42  (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10
della  legge  6  luglio  2002,  n.  137),  e  agli immobili ricadenti
nell'ambito  degli  insediamenti storici ovvero contenuti nell'elenco
di  cui  all'Art.  24,  qualora  essi  siano  soggetti al vincolo del
restauro.»
    19.  Nel  comma  5 dell'Art. 87 della legge provinciale n. 22 del
1991, le parole: «ad autorizzazione ovvero» sono soppresse.
    20.  All'Art.  88  della  legge  provinciale n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente: «Presentazione
della domanda di concessione»;
      b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.   Possono   richiedere   la   concessione   i   proprietari
dell'immobile  nonche' i soggetti in possesso di altro titolo idoneo.
Nel   caso   di   interventi  da  realizzare  in  aree  destinate  ad
insediamenti  produttivi  del  settore  secondario, la richiesta deve
essere  presentata  dal  legale rappresentate della singola impresa o
delle  imprese  associate che intendono realizzare gli interventi per
svolgere  una  delle  attivita'  ammesse  dalla  destinazione di zona
ovvero  dai  soggetti  cui  e' affidato l'apprestamento delle aree ai
sensi  della  legge  provinciale  13  dicembre 1999, n. 6 (Interventi
della  provincia  autonoma  di Trento per il sostegno dell'economia e
della  nuova imprenditorialita'. Disciplina dei patti territoriali in
modifica  della  legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione
in materia di commercio).»;
      c) nel   comma   2,  le  parole:  «o  di  autorizzazione»  sono
soppresse;
      d) nel comma 3, le parole: «ed autorizzazioni» sono soppresse;
      e) l'alinea  del  comma  4 e' sostituita dalla seguente: «4. La
concessione   edilizia   costituisce  l'atto  conclusivo  finale  per
procedere  alla realizzazione delle opere richieste ed e' subordinata
all'avvenuto   rilascio   delle   autorizzazioni,   visti,  pareri  o
nulla-osta previsti:»;
      f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
      «4-bis.  Per le opere da destinare all'esercizio dell'attivita'
agrituristica  di  cui al capo II della legge provinciale 19 dicembre
2001,  n.  10  (Disciplina  dell'agriturismo, delle strade del vino e
delle   strade   dei   sapori),  il  rilascio  della  concessione  e'
subordinato    all'accertamento   dell'iscrizione   del   richiedente
all'elenco  provinciale  degli  idonei  all'esercizio  dell'attivita'
agrituristica,  di cui all'Art. 3 della predetta legge provinciale n.
10 del 2001.
      4-ter.   Il   rilascio   della   concessione  edilizia  per  la
realizzazione   di  interventi  in  aree  destinate  dagli  strumenti
urbanistici  ad  insediamenti  produttivi  del  settore  secondario a
soggetti  diversi  da  quelli  di  cui al comma 1 e' subordinato alla
stipula  di una convenzione fra il comune, i richiedenti e le imprese
che  hanno  titolo  per  esercitare  l'attivita'  ammessa  dal  piano
regolatore.»;
      g) nel comma 5, le parole: «l'autorizzazione o» sono soppresse.
    21.  L'Art.  91  della  legge  provinciale  n.  22  del  1991, e'
abrogato.
    22.  L'Art.  91-bis  della  legge  provinciale n. 22 del 1991, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  91-bis.  (Disposizioni  relative alla denuncia d'inizio di
attivita).  -  1. Possono presentare denuncia d'inizio di attivita' i
proprietari  dell'immobile,  nonche'  i soggetti in possesso di altro
titolo idoneo.
    2. Fatto salvo l'obbligo di munirsi preventivamente degli atti di
cui  all'Art.  88, commi 4 e 5, in quanto richiesti, i lavori possono
essere iniziati con il decorso dei seguenti termini minimi, computati
a decorrere dalla data di presentazione della denuncia:
      a) trenta  giorni  per gli interventi di restauro e risanamento
conservativo  e per gli interventi di cui alla lettera j) del comma 1
dell'Art.  83  riguardanti  edifici soggetti a restauro e risanamento
conservativo  nonche'  per  le opere di demolizione di immobili e per
gli  interventi  di  cui  alle lettere e-bis), e-ter), e-quater), f),
i-bis) e m) del comma 1 dell'Art. 83;
      b) quindici  giorni  per  gli  interventi  di  cui  al  comma 1
dell'Art.  83 diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) di questo
comma;
      c) il  giorno  successivo per l'occupazione di suolo pubblico o
privato  con  depositi  di materiale non superiori a venti metri cubi
complessivi,  attrezzature  mobili,  esposizioni  a  cielo  libero di
veicoli  e  merci  in  genere  nonche' per gli interventi di cui alle
lettere  c), h), i), j) e l) del comma 1 dell'Art. 83, fermo restando
il  termine  di trenta giorni per gli interventi di cui alla predetta
lettera  j)  riguardanti  edifici  soggetti  a restauro e risanamento
conservativo,  secondo  quanto  stabilito  dalla lettera a) di questo
comma.
    3.  Se  gli  strumenti  di pianificazione o i regolamenti edilizi
contengono  precise  indicazioni  o criteri in ordine alla tipologia,
alle  dimensioni,  ai  caratteri architettonici e ai materiali per la
realizzazione  degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2, e
se  tale  condizione  e'  riconosciuta  con  provvedimento del comune
avente funzione ricognitiva di tali indicazioni o criteri, i relativi
lavori  possono  essere  iniziati  il  giorno  successivo a quello di
presentazione della denuncia.
    4.   La   denuncia  d'inizio  di  attivita'  e'  corredata  dalla
prescritta  documentazione  tecnica  in adeguato numero di copie, dai
provvedimenti  di  cui  ai  commi  4  e  5  dell'Art.  88 - in quanto
richiesti - e da una dettagliata relazione, firmata da un progettista
abilitato, in cui e' indicato il nominativo del direttore dei lavori,
se richiesto ai sensi della legge. La relazione, inoltre, assevera:
        a) la  conformita'  delle  opere da realizzare agli strumenti
urbanistici   e  ai  regolamenti  edilizi  vigenti,  e  l'assenza  di
contrasti con quelli adottati;
      b) il   rispetto   delle   norme   di  sicurezza  e  di  quelle
igienicosanitarie;
      c) l'eventuale   subordinazione   dell'intervento   ai  vincoli
indicati  dall'Art.  88,  e l'avvenuto rilascio di tutti i prescritti
atti autorizzativi.
    5.  La  relazione  del  comma  4  non  necessita  della firma del
progettista  abilitato  nel  caso  delle  opere  interne  di cui alla
lettera   p)  dell'Art.  83,  purche'  siano  garantiti  i  requisiti
igienico-sanitari di cui all'Art. 29.
    6.  Fatto  salvo  l'esercizio  dei  poteri di vigilanza di cui al
titolo  X,  nei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), il comune
verifica  la completezza della documentazione presentata, accerta che
l'intervento  rientri  fra  quelli  di  cui  all'Art.  83  e verifica
l'avvenuto  versamento  del  contributo  di  concessione,  in  quanto
dovuto,  nonche'  l'esattezza del suo importo. Nel caso di interventi
di  cui  alle  lettere e) ed e-bis) del comma 1 dell'Art. 83 soggetti
alla disciplina degli insediamenti storici, il controllo e' esteso ai
contenuti della relazione di cui al comma 4. Per gli altri interventi
e'  facolta'  del  comune  estendere  i  controlli ai contenuti della
relazione.  Ove  sia  riscontrata  l'assenza  di  una  o  piu'  delle
condizioni  stabilite,  il sindaco notifica agli interessati l'ordine
di   non  effettuare  le  opere  denunciate  e,  se  ne  ricorrono  i
presupposti,  provvede  alla  comunicazione  di cui all'Art. 120-bis,
comma 2. In tal caso il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso
sino al ricevimento dell'eventuale documentazione integrativa o delle
modifiche necessarie agli elaborati.
    7.  La denuncia d'inizio di attivita' perde efficacia decorsi tre
anni dalla data di presentazione, termine prorogabile una sola volta,
e  solo  per  comprovate  ragioni  tecniche,  su  richiesta  motivata
dell'interessato  presentata  prima  della  scadenza. Se i lavori non
sono  ultimati  entro  tali  termini, dev'essere presentata una nuova
denuncia d'inizio di attivita'.
    8.  L'interessato  comunica  al comune la data di ultimazione dei
lavori.  Alla  comunicazione  va allegato un certificato finale sulla
regolare  esecuzione  redatto da un tecnico abilitato, che attesti la
conformita'  delle  opere  al  progetto  presentato. Si prescinde dal
certificato di regolare esecuzione per i lavori di cui al comma 5.
    9. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri delle denunce
d'inizio  di attivita' presentate. Si applicano alle denunce d'inizio
di  attivita',  inoltre,  le forme di pubblicita' di cui all'Art. 89,
commi 5 e 6.
    10.  I  comuni  effettuano  controlli  successivi  sulle  denunce
d'inizio  di  attivita',  anche  mediante  controlli  su campioni che
rappresentino  almeno  il  20  per  cento degli interventi in corso o
realizzati. Resta fermo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al
titolo X.».
    23.  Nel  comma  1 dell'Art. 92 della legge provinciale n. 22 del
1991,  le  parole:  «gli estremi della concessione ad edificare» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «gli  estremi della concessione o della
denuncia d'inizio di attivita».
    24.  Nella  lettera  a)  del  comma  1  dell'Art.  93 della legge
provinciale  n.  22  del  1991, le parole: «fuori dei centri abitati»
sono   sostituite   dalla   seguenti:   «nelle   aree  non  destinate
specificatamente  all'insediamento  dagli strumenti di pianificazione
subordinati al piano urbanistico provinciale».
    25.  All'Art.  94  della  legge  provinciale n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis.  Fra  i  beni immobili di cui al comma 1 possono essere
individuati anche alberi monumentali caratterizzati da uno o piu' dei
seguenti  elementi distintivi: rarita' di specie, forma particolare o
peculiare  pregio  estetico,  testimonianza  e  simboli della storia,
della tradizione o della cultura locale nonche' di attivita' agricole
cadute in oblio.»;
      b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      «3-bis.  I  comuni  possono contribuire, in proprio o affidando
l'intervento   a  soggetti  privati,  alla  valorizzazione  dei  beni
individuati  ai  sensi  del  presente  articolo,  anche  mediante  la
predisposizione  di  percorsi  adeguatamente  segnalati, nonche' alla
manutenzione   degli  stessi.  Le  competenti  strutture  provinciali
possono  fornire  ai  comuni  o  ai  soggetti  privati  coinvolti, su
richiesta  degli  stessi,  la  consulenza  necessaria per un'adeguata
manutenzione   degli   alberi   monumentali   e   per   il  controllo
fitosanitario degli stessi.».
    26.  Nel  comma  3 dell'Art. 95 della legge provinciale n. 22 del
1991,  le  parole:  «,  dell'autorizzazione  di cui all'Art. 83» sono
soppresse.
    27.  All'Art. 98 della legge provinciale n. 22 del 1991, il comma
2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  La  CTC si pronuncia entro il
termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento della domanda o della
documentazione integrativa eventualmente richiesta.».
    28.  All'Art.  101  della  legge provinciale n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) al  comma  1,  le parole: «sentito il parere della CTP» sono
sostituite dalle seguenti: «sentito il parere del servizio competente
in  materia di urbanistica e tutela del paesaggio per i provvedimenti
di  cui  all'Art.  97 e della CTP per i provvedimenti di cui all'Art.
98»;
      b) al  comma  2,  le  parole:  «termine  perentorio di sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «termine di novanta giorni».
    29.  Nel  comma 2 dell'Art. 103 della legge provinciale n. 22 del
1991, dopo le parole: «o di manutenzione straordinaria» sono inserite
le  seguenti:  «ovvero  di valorizzazione dei beni ai sensi dell'Art.
94, comma 3-bis».
    30.  Dopo  l'Art.  104 della legge provinciale n. 22 del 1991, e'
inserito il seguente:
    «Art.  104-bis.  (Realizzazione di opere per l'eliminazione delle
barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga). - 1.
La   realizzazione   di   opere  per  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche e di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al
piano  terreno  di  edifici con destinazione residenziale puo' essere
autorizzata  dal  comune  anche  qualora  risulti in contrasto con le
norme   degli   strumenti  di  pianificazione  subordinati  al  piano
urbanistico  provinciale  e  dei  regolamenti  edilizi,  mediante  il
rilascio  della concessione in deroga ai sensi del presente articolo,
senza ricorrere al procedimento di cui all'Art. 104.
    2.  La  deliberazione della giunta provinciale prevista dall'Art.
104,  comma 2, stabilisce i criteri che i comuni devono osservare per
il rilascio della concessione edilizia in deroga.
    3.  I  parcheggi  realizzati  ai  sensi del presente articolo non
possono  essere  ceduti  separatamente  dall'unita'  immobiliare alla
quale  sono  legati  da  vincolo  pertinenziale. Gli atti di cessione
redatti  in  violazione  di  questo  divieto  sono  nulli,  ai  sensi
dell'Art. 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni
in  materia  di  parcheggi,  programma  triennale  per le aree urbane
maggiormente popolate nonche' modificazioni di alcune norme del testo
unico  sulla  disciplina  della  circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).».
    31.  All'Art.  106  della  legge provinciale n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Il comma 1 si applica alla presentazione della denuncia
d'inizio  di  attivita'  qualora  siano  in  questione interventi che
comportano un aumento del carico urbanistico.»;
      b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5.  Il  contributo  e'  corrisposto  al  comune  all'atto  del
rilascio  della  concessione  nonche',  nei  casi  in cui sia dovuto,
all'atto  della  presentazione  della denuncia d'inizio di attivita'.
Nel  caso  della  denuncia  d'inizio  di  attivita'  il contributo e'
corrisposto secondo le modalita' di cui al comma 3 dell'Art. 89.».
    32.  All'Art. 112 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.  Le  somme introitate dai comuni ai sensi del comma 1-bis
dell'Art.   73   sono   destinate  alla  realizzazione  di  parcheggi
pubblici.».
    33.  All'Art.  117  della  legge provinciale n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel   comma   1,  le  parole:  «,  di  autorizzazione»  sono
soppresse;
      b) al  comma  3  e'  aggiunto il seguente periodo: «Il servizio
provinciale  competente  in  materia  di  urbanistica,  anche ai fini
dell'eventuale  esercizio  dei  poteri  attribuiti  alla Provincia ai
sensi   degli   articoli  134  e  135,  provvede  alla  verifica  dei
provvedimenti  adottati  dal  comune  ai sensi del presente articolo,
anche  mediante  controlli  a campione che rappresentino almeno il 10
per  cento  delle comunicazioni pervenute alla Provincia ai sensi del
presente comma.».
    34.  All'Art.  118  della  legge provinciale n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel comma 1, la parola: «, autorizzazione» e' soppressa;
      b) nel   comma  3,  le  parole:  «o  dell'autorizzazione»  sono
soppresse.
    35.  All'Art.  119  della  legge provinciale n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) nel   comma  2,  le  parole:  «o  dall'autorizzazione»  sono
soppresse;
      b) nel   comma   3,  le  parole:  «o  di  autorizzazione»  sono
soppresse.
    36.  All'Art.  121  della  legge provinciale n. 22 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) le  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  sono sostituite dalle
seguenti:
      «a)  in  assenza  di  concessione  o  di  denuncia  d'inizio di
attivita', o in difformita' da esse;
      b) in  base al titolo abilitativo derivante dalla concessione o
dalla  presentazione della denuncia d'inizio di attivita' annullate o
scadute;»;
      b) nel comma 2, le parole: «, a autorizzazione» sono soppresse;
      c) la lettera b) del comma 4 e' sostituita dalla seguente:
      «b)  le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per
cento  ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle
dimensioni  delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti
il  volume,  la  superficie coperta, la superficie utile e l'altezza,
fermo restando quanto previsto dalla lettera c);»;
      d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
      «8-bis.  Qualora  i competenti organi comunali ritengano che le
opere  abusive  di  cui ai commi 7 e 8 non risultino in contrasto con
rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai
predetti commi possono essere applicate le sanzioni pecuniarie di cui
ai  commi 4 e 6 dell'Art. 129, maggiorate del 20 per cento e comunque
in  misura  non  inferiore ad Euro 4.000. Qualora le opere abusive di
cui  ai  commi  7  e  8  risultino  realizzate  anche  in  assenza  o
difformita'  dalle  autorizzazioni  di  cui all'Art. 93, rimane ferma
l'applicazione  dell'Art.  127;  in  tale  caso  l'accertamento sulla
compatibilita' paesaggistica delle opere spetta alla CTP, in deroga a
quanto stabilito dal comma 1 del citato Art. 127.»;
      e) al  comma 9 le parole: «I commi 7 e 8» sono sostituite dalle
seguenti: «I commi 7, 8 e 8-bis».
    37.  Nel comma 11 dell'Art. 122 della legge provinciale n. 22 del
1991,  le  parole:  «la  richiesta  di  autorizzazione  ovvero»  sono
soppresse.
    38.  All'Art.  127  della  legge provinciale n. 22 del 1991, come
sostituito  dall'Art.  28,  comma  17,  della  legge  provinciale  19
febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) nella  lettera  b)  del  comma 3 le parole: «per il rilascio
dell'autorizzazione  o della concessione in sanatoria a termini degli
articoli  128,  comma  5,  e  129, commi 1 e 8» sono sostituite dalle
seguenti: «per il rilascio dei provvedimenti di sanatoria di cui agli
articoli 128 e 129»;
      b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
      «4-bis.  Ai  provvedimenti  di cui al comma 2 si applica l'Art.
98, comma 3.».
    39.  L'Art.  128  della  legge  provinciale  n.  22  del 1991, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.   128.  (Sanzioni  per  opere  eseguite  in  assenza  o  in
difformita'  dalla  denuncia  d'inizio di attivita). - 1. Nel caso di
interventi  soggetti  a  denuncia  d'inizio  di attivita' eseguiti in
assenza  della denuncia o in difformita' da essa o iniziati prima dei
termini  di  cui  al  comma  2  dell'Art.  91-bis,  il  comune emette
un'ingiunzione ai sensi dell'Art. 122, commi 1 e 2.
    2. Se i responsabili dell'abuso non provvedono nei termini di cui
all'Art. 122, comma 1, il comune applica le seguenti sanzioni:
      a) nel  caso  degli  interventi  di  cui  all'Art. 83, comma 1,
lettere  e-bis),  e-ter) ed e-quater), le sanzioni previste dall'Art.
122;
      b) nel  caso  di  interventi diversi da quelli della lettera a)
del  presente  comma,  fatto  salvo quanto stabilito dal comma 3, una
sanzione  pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere e comunque non inferiore a
1.032  euro.  Qualora  le  opere risultino in contrasto con rilevanti
interessi  urbanistici,  in  luogo  dell'applicazione  della sanzione
pecuniaria il comune puo' ordinare la rimessa in pristino a spese dei
responsabili dell'abuso.
    3.  Quando  le  opere  realizzate  in assenza della denuncia o in
difformita'  da  essa  riguardano  interventi  eseguiti  su  immobili
soggetti al vincolo del restauro o risanamento conservativo ricadenti
nell'ambito  degli insediamenti storici, se i responsabili dell'abuso
non  provvedono  nei  termini  di cui all'Art. 122, comma 1, in luogo
dell'applicazione  della  sanzione  pecuniaria  di  cui  al  comma 2,
lettera  a),  del  presente  articolo,  il  comune  puo'  ordinare la
restituzione  in  pristino  a  spese  del  contravventore,  irrogando
inoltre una sanzione pecuniaria da 516 a 5.160 euro.
    4.   Nel   caso  di  violazione  delle  disposizioni  concernenti
l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  il comune ordina la
rimessa  in  pristino  a  spese  del contravventore in conformita' al
progetto  autorizzato  o  alla relazione inoltrata al comune ai sensi
dell'Art. 91-bis.
    5.  Fino  alla scadenza del termine di cui all'Art. 122, comma 1,
il  responsabile  dell'abuso,  fermo  restando  l'obbligo  di munirsi
preventivamente degli atti di cui all'Art. 88, commi 4 e 5, in quanto
richiesti,  puo'  chiedere al comune il rilascio del provvedimento di
sanatoria:
      a) nel  caso  degli  interventi  di  cui  all'Art. 83, comma 1,
lettere   e-bis),  e-ter)  ed  e-quater),  alle  condizioni  previste
dall'Art. 129;
      b) nel caso d'interventi diversi da quelli della lettera a) del
presente  comma, qualora le opere realizzate in assenza o difformita'
dalla   denuncia   d'inizio  di  attivita'  risultino  conformi  agli
strumenti  urbanistici  in  vigore  e  non  in  contrasto  con quelli
adottati,  e  risultino  conformi,  inoltre,  al regolamento edilizio
vigente.  In  tal  caso il rilascio del provvedimento di sanatoria e'
subordinato  al  pagamento  di una sanzione pecuniaria di 1.032 euro,
oltre  al  pagamento  di  eventuali  oneri  connessi  al rilascio del
provvedimento.  Per  la  procedura  di  rilascio del provvedimento di
sanatoria si applicano i commi 2, 3 e 7 dell'Art. 129.
    6.  In caso di presentazione della denuncia d'inizio di attivita'
quando  le  opere  sono in corso e nel caso d'inizio dei lavori prima
che sia decorso il termine di cui all'Art. 91-bis, comma 2, il comune
applica la sanzione pecuniaria di 516 euro.
    7. In caso di annullamento del titolo abilitativo derivante dalla
presentazione  della  denuncia  d'inizio di attivita', sempreche' non
sia  possibile  la  preventiva  rimozione  dei  vizi  delle procedure
amministrative  o  la  rimessa  in  pristino,  il  comune applica una
sanzione  pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente  alla realizzazione delle opere, e comunque non inferiore
a 1.032 euro.
    8.  Le  sanzioni  previste  da  quest'articolo  non  si applicano
qualora  le opere siano eseguite a seguito di calamita' naturali o di
avversita' atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale.».
    40.  All'Art. 131 della legge provinciale n. 22 del 1991, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis.  Qualora le violazioni di cui al comma 1 consistano nella
manomissione,  nel  danneggiamento  o nella deturpazione di un albero
monumentale  individuato  ai  sensi  dell'Art.  94,  si  applica  una
sanzione  pecuniaria  da  Euro  500  a  Euro 3.000. L'ammontare della
sanzione  e'  determinato  dal  servizio  competente  in  materia  di
urbanistica e tutela del paesaggio. Per il pagamento e la riscossione
della  sanzione  si  applicano le procedure previste dai commi da 4 a
8.».
    41.  I  comuni  adeguano i regolamenti edilizi alla deliberazione
della  giunta  provinciale  prevista dall'Art. 21, comma 2-bis, della
legge  provinciale  n.  22  del  1991,  come  inserito dal comma 1 di
quest'articolo,  entro  centottanta  giorni dalla pubblicazione della
deliberazione    nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione.   Se
l'adeguamento  richiede  anche  delle  varianti  al  piano regolatore
generale,  esso  e'  effettuato  contestualmente  alle  modifiche  da
apportare  al  piano  con  la  prima  revisione o variante successiva
all'adozione  della  deliberazione  della  giunta provinciale. In tal
caso  le  modifiche  al  regolamento  edilizio  producono  effetto  a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della revisione o variante
al piano. In attesa dell'adeguamento dei regolamenti edilizi nonche',
se  occorre,  dei piani regolatori generali, continuano ad applicarsi
le  norme  dei  regolamenti  edilizi  e  degli  strumenti urbanistici
vigenti.
    42.  Le  modificazioni  apportate  dal  comma 3 di quest'articolo
all'Art.  25 della legge provinciale n. 22 del 1991 si applicano alle
domande  di  concessione  ad  edificare  presentate dopo l'entrata in
vigore di questa legge.
    43.  L'Art.  39-bis  e le modificazioni agli articoli 40, 41 e 42
della legge provinciale n. 22 del 1991, come rispettivamente inserito
ed  apportate  da  questo articolo, non si applicano ai piani, o loro
varianti,  gia'  adottati  alla  data  di entrata in vigore di questa
legge, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
    44.  Le  modificazioni  apportate da quest'articolo agli articoli
77,  81, 82, 83, 84, 84-bis, 86, 87, 88, 91, 91-bis, 92, 93, 95, 117,
118,  119, 121, 122, 127 e 128 della legge provinciale n. 22 del 1991
entrano  in  vigore  il  sessantesimo  giorno successivo alla data di
pubblicazione di questa legge nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per l'evasione delle domande di concessione e autorizzazione edilizia
presentate   prima   dell'entrata   in  vigore  delle  modificazioni,
riguardanti  opere soggette a denuncia d'inizio di attivita' ai sensi
delle modificazioni stesse, si applicano le disposizioni previgenti.
    45.  Alle opere abusive soggette a denuncia d'inizio di attivita'
ai  sensi  di  quest'articolo che risultino realizzate in difformita'
dalla concessione o autorizzazione edilizia rilasciate ai sensi delle
norme  previgenti si applica l'Art. 128 della legge provinciale n. 22
del 1991, come sostituito dal comma 39 di quest'articolo.