Art. 6.
Modificazioni   della   legge   provinciale  14  aprile  1998,  n.  5
        (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

    1. Dopo il comma 1 dell'Art. 11 della legge provinciale 14 aprile
1998, n. 5, e' inserito il seguente:
    «1-bis. In coerenza coi principi stabiliti dalle norme statali in
materia,  con  regolamento  sono  dettate  le disposizioni occorrenti
affinche'  la Provincia, gli enti pubblici e le societa' a prevalente
capitale   pubblico,  anche  di  gestione  dei  servizi,  coprano  il
fabbisogno  annuale  dei  beni  di  consumo con una quota di prodotti
ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento. Per le
stesse finalita' i citati enti dovranno coprire il proprio fabbisogno
annuale  di  materiali  per  la  realizzazione  di  lavori  ed  opere
pubbliche,  compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi,
con  una  quota  di  aggregati inerti riciclati pari almeno al 30 per
cento del fabbisogno stesso.».
    2.  Dopo il comma 2 dell'Art. 13 della legge provinciale n. 5 del
1998, e' inserito il seguente:
    «2-bis.  Ai  fini  del comma 2, nel riutilizzo secondo le normali
pratiche  agronomiche  di  materiale  vegetale di scarto originato in
agricoltura  rientrano le operazioni di combustione di tale materiale
in  modesta  quantita', nonche' la combustione di materiale collocato
in  zone  o  siti  che  presentano  difficile accessibilita' ai mezzi
agricoli.  Sono  fatte  salve  le  misure di controllo o i divieti di
combustione  derivanti  dalle  disposizioni in materia di incendi, di
foreste e di tutela della qualita' dell'aria.».
    3.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti da quest'articolo si
provvede  con  gli  stanziamenti  gia'  autorizzati in bilancio per i
predetti fini. Alla copertura delle spese derivanti da quest'articolo
gli  enti  locali  provvedono  mediante l'utilizzo delle risorse loro
trasferite ai sensi delle disposizioni in materia di finanza locale.