Art. 6. Modificazioni della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 11 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e' inserito il seguente: «1-bis. In coerenza coi principi stabiliti dalle norme statali in materia, con regolamento sono dettate le disposizioni occorrenti affinche' la Provincia, gli enti pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei beni di consumo con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento. Per le stesse finalita' i citati enti dovranno coprire il proprio fabbisogno annuale di materiali per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi, con una quota di aggregati inerti riciclati pari almeno al 30 per cento del fabbisogno stesso.». 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 13 della legge provinciale n. 5 del 1998, e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini del comma 2, nel riutilizzo secondo le normali pratiche agronomiche di materiale vegetale di scarto originato in agricoltura rientrano le operazioni di combustione di tale materiale in modesta quantita', nonche' la combustione di materiale collocato in zone o siti che presentano difficile accessibilita' ai mezzi agricoli. Sono fatte salve le misure di controllo o i divieti di combustione derivanti dalle disposizioni in materia di incendi, di foreste e di tutela della qualita' dell'aria.». 3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con gli stanziamenti gia' autorizzati in bilancio per i predetti fini. Alla copertura delle spese derivanti da quest'articolo gli enti locali provvedono mediante l'utilizzo delle risorse loro trasferite ai sensi delle disposizioni in materia di finanza locale.