Art. 7. Modificazione dell'Art. 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche 1. Dopo il comma 6 dell'Art. 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, e' inserito il seguente: «6-bis. Sono a carico del titolare della rete di distribuzione o di adduzione delle acque reflue destinate a riutilizzo gli oneri aggiuntivi di trattamento sostenuti dal gestore dell'impianto di depurazione per conseguire i valori limite piu' restrittivi stabiliti dalla deliberazione della giunta provinciale di cui al comma 5 o dall'agenzia ai sensi del comma 6, secondo periodo.».