Art. 7.
Modificazione  dell'Art. 60 della legge provinciale 19 febbraio 2002,
  n. 1, relativo al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche

    1.   Dopo  il  comma  6  dell'Art.  60  della  legge  provinciale
19 febbraio 2002, n. 1, e' inserito il seguente:
    «6-bis.  Sono a carico del titolare della rete di distribuzione o
di  adduzione  delle  acque  reflue  destinate a riutilizzo gli oneri
aggiuntivi  di  trattamento  sostenuti  dal  gestore dell'impianto di
depurazione per conseguire i valori limite piu' restrittivi stabiliti
dalla  deliberazione  della  giunta  provinciale  di cui al comma 5 o
dall'agenzia ai sensi del comma 6, secondo periodo.».