Art. 9.
Attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  del Consiglio, del 21 maggio
1992   relativa   alla   conservazione   degli   habitat  naturali  e
         seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

    1.  Quest'articolo  detta  la  disciplina  per l'attuazione della
direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio,  del 21 maggio 1992, di seguito
indicata  «direttiva  92/43/CEE»,  relativa  alla conservazione degli
habitat   naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna
selvatiche.  Per  quanto  non  previsto  da  quest'articolo,  trovano
applicazione   le  definizioni  e  le  disposizioni  stabilite  dalla
direttiva 92/43/CEE.
    2.  La  disciplina  stabilita dal presente articolo si applica ai
siti  e  alle zone, ricadenti nel territorio provinciale, elencati ed
individuati da:
      a) la  Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'Art. 4
della direttiva 92/43/CEE;
      b) le   deliberazioni   assunte  dalla  giunta  provinciale  in
applicazione  dell'Art.  27,  comma  4,  secondo periodo, della legge
provinciale  9  dicembre  1991,  n. 24 (Norme per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio della caccia);
      c) le  deliberazioni  assunte dalla giunta provinciale ai sensi
dei commi 3 e 4 di quest'articolo nonche' del comma 7 dell'Art. 10.
    3.  La giunta provinciale, con proprie deliberazioni, anche sulla
base  degli  esiti  dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 7,
designa  i  siti di importanza comunitaria di cui al comma 2, lettera
a),  come  zone  speciali di conservazione (ZSC) a norma dell'Art. 4,
paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.
    4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), la giunta
provinciale,   con  apposite  deliberazioni,  individua  le  zone  di
protezione  speciale  (ZPS)  previste  dalla direttiva 79/409/CEE del
Consiglio,  del  2  aprile  1979,  concernente la conservazione degli
uccelli  selvatici,  in  osservanza  delle  disposizioni  procedurali
stabilite  dall'Art.  5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14
(Norme  per  la  salvaguardia  dei  biotopi  di  rilevante  interesse
ambientale, culturale e scientifico). Le ZPS possono anche coincidere
con le ZSC o, comunque, con i siti di importanza comunitaria.
    5.  Le  misure  di  conservazione delle ZSC e ZPS sono adottate e
assicurate,  secondo  quanto  disposto  rispettivamente  dall'Art. 6,
paragrafi  1  e  2,  della  direttiva  92/43/CEE  e dall'Art. 4 della
direttiva 79/409/CEE:
      a) dagli  enti  di gestione dei parchi provinciali disciplinati
dalla  legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi
naturali),   nell'ambito   degli   strumenti   di   pianificazione  e
programmazione   previsti  dalla  medesima  legge,  qualora  le  zone
ricadano  all'interno  dei parchi stessi, fatto salvo quanto previsto
dalla lettera b);
      b) dalla  giunta  provinciale,  secondo  le  procedure previste
dall'Art. 5 della legge provinciale n. 14 del 1986:
        1) per  le  zone  che  coincidono  con i biotopi di interesse
provinciale,  anche  se  localizzati  all'interno dei parchi naturali
provinciali;
        2) per   ogni   altra   zona  che  ricade  all'esterno  della
superficie dei parchi naturali provinciali.
    6.  Per  l'adozione  delle  misure di conservazione relative alle
zone   ricadenti  nel  Parco  nazionale  dello  Stelvio  continua  ad
applicarsi  la disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 agosto
1993,  n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del
Parco  nazionale  dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi
provinciali  in  materia  di  ordinamento  dei  parchi  naturali e di
salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale
e scientifico).
    7.  Il  Corpo  forestale  provinciale,  gli  enti di gestione dei
parchi  provinciali  e i custodi forestali dei comuni o loro consorzi
svolgono attivita' di sorveglianza sullo stato di conservazione delle
specie   e   degli   habitat  previsti  dal  presente  articolo,  con
particolare  attenzione  a quelli prioritari. Il servizio provinciale
competente  in  materia  di  conservazione  della  natura  svolge, ai
medesimi  fini,  attivita'  di monitoraggio, di studio e di proposta.
Sono  fatte  salve  le competenze del consorzio di gestione del Parco
nazionale dello Stelvio.
    8.  La valutazione di incidenza dei piani secondo quanto previsto
dagli  articoli  4,  6  e  7  della direttiva 92/43/CEE e' effettuata
dall'autorita'   competente   in   via  principale  all'adozione  del
provvedimento   di   approvazione  del  piano,  sentito  il  servizio
provinciale  competente  in materia di conservazione della natura. La
valutazione  di  incidenza  dei piani e' ricompresa nella valutazione
strategica,  in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento
previsto dall'Art. 11, comma 6.
    9.  La  valutazione  di  incidenza  dei  progetti  secondo quanto
previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE:
      a) e'  ricompresa  nella valutazione d'impatto ambientale o nel
provvedimento  di verifica regolati dalla legge provinciale 29 agosto
1988,  n.  28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e
ulteriori  norme di tutela dell'ambiente), e dal relativo regolamento
di  esecuzione,  con riferimento ai progetti assoggettati a procedura
di  valutazione  d'impatto  ambientale  o  a  procedura  di verifica,
sentito   il   servizio   provinciale   competente   in   materia  di
conservazione della natura;
      b) e' effettuata dal servizio provinciale competente in materia
di  conservazione  della  natura  -  sentiti gli enti di gestione dei
parchi  provinciali  o  del  Parco  nazionale  dello Stelvio, qualora
territorialmente  interessati  - con riferimento ai progetti, diversi
da  quelli  indicati  alla  lettera a), che interessino in tutto o in
parte  siti  o  zone  ricadenti nei parchi naturali provinciali o nel
Parco  nazionale dello Stelvio o nei biotopi di interesse provinciale
o nelle riserve naturali;
      c) e'  effettuata,  in  tutti  gli  altri  casi, dall'autorita'
competente  all'adozione  del  provvedimento  urbanistico-edilizio o,
comunque,  del  provvedimento  amministrativo  finale che consente la
realizzazione   del   progetto,   sentito   il  servizio  provinciale
competente   in   materia   di   conservazione  della  natura,  anche
nell'ambito delle conferenze di servizi ai sensi delle leggi vigenti.
    10.  La  valutazione  di  incidenza  dei  progetti  prevista  dal
comma 9,  lettere b) e c), e' resa entro sessanta giorni dal deposito
della domanda, salvo che nel frattempo siano stati richiesti elementi
integrativi.  La  richiesta  di  integrazioni  sospende i termini del
procedimento  fino  alla  data  di  ricevimento  della documentazione
richiesta. La partecipazione pubblica e' assicurata nello svolgimento
dei  procedimenti  indicati  dal  comma  8  e  per  i procedimenti di
valutazione dell'impatto ambientale secondo le rispettive discipline.
    11.  Qualora  la valutazione di incidenza sui progetti - esperita
nell'ambito della proceduta di verifica prevista dal comma 9, lettera
a),  ovvero effettuata ai sensi del medesimo comma 9, lettere b) e c)
- dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti puo'
essere  deciso  esclusivamente dalla giunta provinciale, su richiesta
del  soggetto  interessato,  nel  rispetto  dei  criteri e dei limiti
stabiliti  dall'art.  6,  paragrafo  4,  della direttiva 92/43/CEE. I
rapporti   con   la   Commissione  europea,  ai  sensi  dell'art.  6,
paragrafo 4,  della direttiva 92/43/CEE, sono tenuti direttamente del
presidente  della  Provincia,  che  provvede  ad  informare  anche il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
    12.  Con  regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per
l'esecuzione di quest'articolo e in particolare sono stabiliti:
      a) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze
significative sui siti o zone previsti da quest'articolo;
      b) le  procedure  semplificate di verifica preventiva in ordine
alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito di incidenza
significativa;
      c) le  tipologie  di  piano  da  sottoporre  a  valutazione  di
incidenza;
      d) lo schema della relazione per la valutazione di incidenza di
piani e progetti;
      e) la  disciplina  relativa all'istituzione, presso il servizio
provinciale  competente  in materia di conservazione della natura, di
un  registro degli atti e della documentazione afferenti l'attuazione
di  quest'articolo.  Gli enti e le autorita' indicati dal regolamento
sono  tenuti  a  fornire  copia  degli  atti  e  della documentazione
richiesti.