Art. 9. Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 1. Quest'articolo detta la disciplina per l'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, di seguito indicata «direttiva 92/43/CEE», relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Per quanto non previsto da quest'articolo, trovano applicazione le definizioni e le disposizioni stabilite dalla direttiva 92/43/CEE. 2. La disciplina stabilita dal presente articolo si applica ai siti e alle zone, ricadenti nel territorio provinciale, elencati ed individuati da: a) la Commissione delle Comunita' europee ai sensi dell'Art. 4 della direttiva 92/43/CEE; b) le deliberazioni assunte dalla giunta provinciale in applicazione dell'Art. 27, comma 4, secondo periodo, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia); c) le deliberazioni assunte dalla giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4 di quest'articolo nonche' del comma 7 dell'Art. 10. 3. La giunta provinciale, con proprie deliberazioni, anche sulla base degli esiti dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 7, designa i siti di importanza comunitaria di cui al comma 2, lettera a), come zone speciali di conservazione (ZSC) a norma dell'Art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), la giunta provinciale, con apposite deliberazioni, individua le zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dall'Art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 (Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). Le ZPS possono anche coincidere con le ZSC o, comunque, con i siti di importanza comunitaria. 5. Le misure di conservazione delle ZSC e ZPS sono adottate e assicurate, secondo quanto disposto rispettivamente dall'Art. 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/43/CEE e dall'Art. 4 della direttiva 79/409/CEE: a) dagli enti di gestione dei parchi provinciali disciplinati dalla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali), nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla medesima legge, qualora le zone ricadano all'interno dei parchi stessi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b); b) dalla giunta provinciale, secondo le procedure previste dall'Art. 5 della legge provinciale n. 14 del 1986: 1) per le zone che coincidono con i biotopi di interesse provinciale, anche se localizzati all'interno dei parchi naturali provinciali; 2) per ogni altra zona che ricade all'esterno della superficie dei parchi naturali provinciali. 6. Per l'adozione delle misure di conservazione relative alle zone ricadenti nel Parco nazionale dello Stelvio continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). 7. Il Corpo forestale provinciale, gli enti di gestione dei parchi provinciali e i custodi forestali dei comuni o loro consorzi svolgono attivita' di sorveglianza sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat previsti dal presente articolo, con particolare attenzione a quelli prioritari. Il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura svolge, ai medesimi fini, attivita' di monitoraggio, di studio e di proposta. Sono fatte salve le competenze del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. 8. La valutazione di incidenza dei piani secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE e' effettuata dall'autorita' competente in via principale all'adozione del provvedimento di approvazione del piano, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura. La valutazione di incidenza dei piani e' ricompresa nella valutazione strategica, in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto dall'Art. 11, comma 6. 9. La valutazione di incidenza dei progetti secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE: a) e' ricompresa nella valutazione d'impatto ambientale o nel provvedimento di verifica regolati dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), e dal relativo regolamento di esecuzione, con riferimento ai progetti assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale o a procedura di verifica, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura; b) e' effettuata dal servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura - sentiti gli enti di gestione dei parchi provinciali o del Parco nazionale dello Stelvio, qualora territorialmente interessati - con riferimento ai progetti, diversi da quelli indicati alla lettera a), che interessino in tutto o in parte siti o zone ricadenti nei parchi naturali provinciali o nel Parco nazionale dello Stelvio o nei biotopi di interesse provinciale o nelle riserve naturali; c) e' effettuata, in tutti gli altri casi, dall'autorita' competente all'adozione del provvedimento urbanistico-edilizio o, comunque, del provvedimento amministrativo finale che consente la realizzazione del progetto, sentito il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, anche nell'ambito delle conferenze di servizi ai sensi delle leggi vigenti. 10. La valutazione di incidenza dei progetti prevista dal comma 9, lettere b) e c), e' resa entro sessanta giorni dal deposito della domanda, salvo che nel frattempo siano stati richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La partecipazione pubblica e' assicurata nello svolgimento dei procedimenti indicati dal comma 8 e per i procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale secondo le rispettive discipline. 11. Qualora la valutazione di incidenza sui progetti - esperita nell'ambito della proceduta di verifica prevista dal comma 9, lettera a), ovvero effettuata ai sensi del medesimo comma 9, lettere b) e c) - dia luogo a conclusioni negative, il superamento di tali esiti puo' essere deciso esclusivamente dalla giunta provinciale, su richiesta del soggetto interessato, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. I rapporti con la Commissione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, sono tenuti direttamente del presidente della Provincia, che provvede ad informare anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 12. Con regolamento sono emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione di quest'articolo e in particolare sono stabiliti: a) eventuali tipologie di progetti che non presentano incidenze significative sui siti o zone previsti da quest'articolo; b) le procedure semplificate di verifica preventiva in ordine alla sussistenza o meno, nei singoli casi, del requisito di incidenza significativa; c) le tipologie di piano da sottoporre a valutazione di incidenza; d) lo schema della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti; e) la disciplina relativa all'istituzione, presso il servizio provinciale competente in materia di conservazione della natura, di un registro degli atti e della documentazione afferenti l'attuazione di quest'articolo. Gli enti e le autorita' indicati dal regolamento sono tenuti a fornire copia degli atti e della documentazione richiesti.