Art. 11. I n f o r m a z i o n e 1. Gli uffici del consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del consiglio delle autonomie locali sui testi degli atti presentati al consiglio regionale, nonche' sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'aula e delle commissioni sia pari, per completezza e tempestivita', a quella fornita ai consiglieri regionali.