Art. 11.
                      I n f o r m a z i  o n e

    1.  Gli  uffici del consiglio regionale sono tenuti ad assicurare
che  l'informazione  dei  componenti  del  consiglio  delle autonomie
locali  sui  testi  degli  atti  presentati  al  consiglio regionale,
nonche'  sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'aula e delle
commissioni  sia  pari,  per  completezza  e  tempestivita', a quella
fornita ai consiglieri regionali.