Art. 12. Conferenza permanente Regione - enti locali 1. La conferenza permanente Regione - enti locali e' sede unitaria e generale di concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna. 2. Alla conferenza partecipano per la Regione: a) il Presidente della Regione, che la presiede; b) l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, con funzioni di vicepresidente; c) gli assessori regionali competenti in materia della Regione, di bilancio e di programmazione; d) gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. 3. In rappresentanza degli enti locali partecipano alla conferenza: a) dieci componenti del consiglio delle autonomie locali, eletti dal Consiglio in modo tale da garantire la presenza di due rappresentanti per ciascuna delle categorie elencate al comma 1 dell'Art. 3; b) dai Presidenti regionali dell'ANCI, dell'UPS, dell'UNCEM, dell'AICCRE, della Lega delle autonomie e dell'ASEL, costituenti il coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna. 4. La conferenza e' convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno quattro dei suoi componenti in rappresentanza degli enti locali. 5. La conferenza delibera con la presenza di almeno sette dei componenti in rappresentanza degli enti locali. 6. La conferenza ha sede presso l'assessorato regionale degli enti locali. 7. La segreteria della conferenza e' assicurata dagli uffici dell'assessorato regionale degli enti locali con la collaborazione dell'ufficio di segreteria del consiglio delle autonomie locali. 8. La conferenza adotta, d'intesa fra le sue componenti, un regolamento che ne disciplina il funzionamento per quanto non previsto dalla presente legge.