Art. 12.
             Conferenza permanente Regione - enti locali

    1.  La  conferenza  permanente  Regione  -  enti  locali  e' sede
unitaria   e   generale   di  concertazione,  di  cooperazione  e  di
coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della
Sardegna.
    2. Alla conferenza partecipano per la Regione:
      a) il Presidente della Regione, che la presiede;
      b)  l'Assessore regionale competente in materia di enti locali,
con funzioni di vicepresidente;
      c) gli assessori regionali competenti in materia della Regione,
di bilancio e di programmazione;
      d)  gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di
discussione.
    3.   In   rappresentanza   degli  enti  locali  partecipano  alla
conferenza:
      a)  dieci  componenti  del  consiglio  delle  autonomie locali,
eletti  dal  Consiglio  in  modo tale da garantire la presenza di due
rappresentanti  per  ciascuna  delle  categorie  elencate  al comma 1
dell'Art. 3;
      b)  dai  Presidenti  regionali dell'ANCI, dell'UPS, dell'UNCEM,
dell'AICCRE,  della  Lega delle autonomie e dell'ASEL, costituenti il
coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna.
    4. La conferenza e' convocata dal suo Presidente almeno una volta
ogni  tre mesi e ogniqualvolta ne facciano richiesta, con indicazione
degli  oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno quattro dei
suoi componenti in rappresentanza degli enti locali.
    5.  La  conferenza  delibera  con la presenza di almeno sette dei
componenti in rappresentanza degli enti locali.
    6.  La  conferenza  ha  sede presso l'assessorato regionale degli
enti locali.
    7.  La  segreteria  della  conferenza  e' assicurata dagli uffici
dell'assessorato  regionale  degli  enti locali con la collaborazione
dell'ufficio di segreteria del consiglio delle autonomie locali.
    8.  La  conferenza  adotta,  d'intesa  fra  le sue componenti, un
regolamento  che  ne  disciplina  il  funzionamento  per  quanto  non
previsto dalla presente legge.