Art. 13. Intese fra Regione ed enti locali 1. Sono adottati, previa intesa in sede di conferenza permanente Regione - enti locali: gli atti d'indirizzo e coordinamento, ove previsti dalla legge, delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferite agli enti locali; gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali; fatta eccezione per quelli per i quali i criteri siano stabiliti in legge; gli altri atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge. 2. Ai fini dell'intesa, la posizione della Regione e' espressa dal Presidente della Regione o dell'assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali e' quella espressa dalla maggioranza dei componenti della conferenza in rappresentanza degli enti locali. 3. In caso d'urgenza la giunta regionale puo' provvedere senza la priva intesa di cui al comma 1. I provvedimenti cosi' adottati sono sottoposti all'esame della conferenza entro i successivi sette giorni, per il conseguimento dell'intesa.