Art. 13.
                  Intese fra Regione ed enti locali

    1.  Sono adottati, previa intesa in sede di conferenza permanente
Regione  -  enti  locali:  gli  atti d'indirizzo e coordinamento, ove
previsti  dalla  legge,  delle  funzioni  amministrative  a qualsiasi
titolo  conferite  agli enti locali; gli atti amministrativi comunque
denominati  con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di
risorse  finanziarie  regionali  fra gli enti locali; fatta eccezione
per  quelli per i quali i criteri siano stabiliti in legge; gli altri
atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge.
    2.  Ai  fini  dell'intesa, la posizione della Regione e' espressa
dal  Presidente  della  Regione  o dell'assessore da lui delegato; la
posizione  degli enti locali e' quella espressa dalla maggioranza dei
componenti della conferenza in rappresentanza degli enti locali.
    3. In caso d'urgenza la giunta regionale puo' provvedere senza la
priva  intesa  di cui al comma 1. I provvedimenti cosi' adottati sono
sottoposti  all'esame  della  conferenza  entro  i  successivi  sette
giorni, per il conseguimento dell'intesa.