Art. 14. Accordi fra Regione ed enti locali 1. La giunta regionale e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' d'interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si e' concluso l'accordo.