Art. 14.
                 Accordi fra Regione ed enti locali

    1.  La  giunta  regionale  e  gli  enti locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di
funzionalita',  economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa,
possono   concludere  in  sede  di  conferenza  accordi  al  fine  di
coordinare   l'esercizio   delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' d'interesse comune.
    2.  Gli accordi si perfezionano con l'espressione d'assenso degli
organi  della  Regione  e degli enti locali cui spetta l'adozione del
provvedimento per il quale si e' concluso l'accordo.