Art. 15.
                            Norme finali

    1.  In sede di prima attuazione l'assemblea regionale dei sindaci
di cui all'Art. 4 e' convocata dal Presidente del consiglio regionale
entro  trenta  giorni  dalla  proclamazione degli atti delle elezioni
amministrative della primavera del 2005.
    2.  La  conferenza permanente Regione - enti locali istituita con
decreto  del  Presidente  della giunta regionale 18 novembre 1993, n.
331, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 1994,
continua  a  svolgere le sue funzioni fino alla data della nomina dei
rappresentanti   del   consiglio  delle  autonomie  nella  conferenza
istituita dalla presente legge.