Art. 15. Norme finali 1. In sede di prima attuazione l'assemblea regionale dei sindaci di cui all'Art. 4 e' convocata dal Presidente del consiglio regionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli atti delle elezioni amministrative della primavera del 2005. 2. La conferenza permanente Regione - enti locali istituita con decreto del Presidente della giunta regionale 18 novembre 1993, n. 331, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 1994, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data della nomina dei rappresentanti del consiglio delle autonomie nella conferenza istituita dalla presente legge.