Art. 2.
                  Consiglio delle autonomie locali

    1. Il consiglio delle autonomie locali:
      a)  e'  l'organo  di  rappresentanza istituzionale, autonoma ed
unitaria,  degli  enti  locali  della  Sardegna e costituisce sede di
studio,  informazione,  confronto,  coordinamento  e  proposta  sulle
problematiche di loro interesse;
      b)  partecipa al procedimento di formazione delle leggi e degli
atti di programmazione regionale, secondo quanto previsto all'Art. 9;
      c)  propone  alla  giunta regionale di promuovere, ai sensi del
comma 2  dell'Art.  127 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle
prerogative delle autonomie territoriali;
      d) partecipa, attraverso propri rappresentanti, alla conferenza
permanente Regione-enti locali.