Art. 3. C o m p o s i z i o n e 1. Del consiglio delle autonomie locali fanno parte: a) i presidenti delle province; b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia; c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti non appartenenti tutti alla stessa provincia; d) un sindaco di comune con popolazione compresa fra 3.001 e 10.000 abitanti per ciascuna provincia; e) due sindaci di comuni con popolazioni pari o inferiore a 3.000 abitanti per ciascuna provincia. 2. In attuazione del comma 7 dell'Art. 117 della Costituzione, la rappresentanza degli eletti ai sensi del comma 1 deve favorire il principio di parita' fra gli uomini e donne; comunque il genere meno rappresentato non puo' avere in percentuale una rappresentanza inferiore alla percentuale di eletti alla carica di sindaco nell'insieme dei comuni della Sardegna. 3. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante all'ultimo censimento ufficiale. 4. La funzione di componente del consiglio delle autonomie locali non e' delegabile.