Art. 3.
                       C o m p o s i z i o n e

    1. Del consiglio delle autonomie locali fanno parte:
      a) i presidenti delle province;
      b)  un  sindaco  di  comune capoluogo di provincia per ciascuna
provincia;
      c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti non appartenenti tutti alla stessa provincia;
      d)  un  sindaco  di comune con popolazione compresa fra 3.001 e
10.000 abitanti per ciascuna provincia;
      e)  due  sindaci  di  comuni con popolazioni pari o inferiore a
3.000 abitanti per ciascuna provincia.
    2. In attuazione del comma 7 dell'Art. 117 della Costituzione, la
rappresentanza  degli  eletti  ai  sensi del comma 1 deve favorire il
principio  di parita' fra gli uomini e donne; comunque il genere meno
rappresentato  non  puo'  avere  in  percentuale  una  rappresentanza
inferiore   alla   percentuale  di  eletti  alla  carica  di  sindaco
nell'insieme dei comuni della Sardegna.
    3. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la
popolazione risultante all'ultimo censimento ufficiale.
    4. La funzione di componente del consiglio delle autonomie locali
non e' delegabile.