Art. 4.
                        Nomina dei componenti

    1.  I componenti del consiglio delle autonomie locali di cui alle
lettere  c),  d),  ed  e)  del  comma 1  dell'Art.  3  sono eletti in
un'assemblea  regionale  dei  sindaci  convocata  dal  presidente del
consiglio regionale. L'assemblea si articola in un collegio regionale
per  l'elezione  dei  componenti  di cui alla lettera c) e in collegi
provinciali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle
lettere d) ed e) del comma 1 dell'Art. 3.
    2. Ogni avente diritto al voto puo' esprimere una preferenza.
    3.  Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero
di  preferenze  e,  a  parita' di preferenze, i sindaci dei comuni di
minore dimensione demografica.
    4.  Nel  caso  in  cui  gli  eletti  per la categoria di cui alla
lettera  c)  del  comma 1 all'Art. 3 risultano appartenere tutti alla
stessa  provincia,  in  luogo del meno votato e' proclamato eletto il
sindaco piu' votato che appartenga ad altra provincia.
    5.  Nel  caso  in cui tra i componenti eletti non si riscontri la
percentuale  stabilita dal comma 2 dell'Art. 3, i meno votati tra gli
eletti  sono  sostituiti dai non eletti del genere meno rappresentato
secondo  l'ordine  di graduatoria in base ai voti, a cominciare dalla
categoria  di  cui  alla  lettera  e)  e  fino alla concorrenza della
percentuale  minima  prevista. Occorrendo si procede analogamente per
la  categoria  di  cui alla lettera d) e per la categoria di cui alla
lettera c).
    6.  Dell'avvenuta  elezione il Presidente del consiglio regionale
da'  comunicazione  al  Presidente della Regione che conseguentemente
emana  il  decreto  di  nomina  dei  componenti  del  consiglio delle
autonomie  locali,  compresi  i  componenti  di  diritto  di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'Art. 3.
    7.  Nelle  provincie  nelle  quali,  ai sensi dell'Art. 10-quater
della  legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle
province),  sia  stata attribuita la qualifica di capoluogo a piu' di
un  comune,  ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le
funzioni  di componente del consiglio delle autonomie locali ai sensi
della  lettera  b),  del  comma 1  dell'Art.  3,  sono esercitate dal
sindaco  congiuntamente  designato  dai sindaci dei comuni capoluogo,
ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli
organi  provinciali  ai  sensi  dell'Art.  4  del  1997.  Qualora  la
designazione  congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione
entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al
comma 1,  le  funzioni  sono  svolte  a  turno dai sindaci dei comuni
capoluogo,  ovvero  dei  comuni individuati come sedi provvisorie, in
ordine  di dimensione demografica. La durata di ciascun turno e' pari
alla durata ordinaria del consiglio delle autonomie locali divisa per
il  numero  dei  comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come
sedi provvisorie.
    8. Il decreto di nomina e' comunicato al presidente del consiglio
regionale  il  quale  convoca la seguita d'insediamento del consiglio
delle autonomie locali.