Art. 4. Nomina dei componenti 1. I componenti del consiglio delle autonomie locali di cui alle lettere c), d), ed e) del comma 1 dell'Art. 3 sono eletti in un'assemblea regionale dei sindaci convocata dal presidente del consiglio regionale. L'assemblea si articola in un collegio regionale per l'elezione dei componenti di cui alla lettera c) e in collegi provinciali per l'elezione rispettivamente dei componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'Art. 3. 2. Ogni avente diritto al voto puo' esprimere una preferenza. 3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parita' di preferenze, i sindaci dei comuni di minore dimensione demografica. 4. Nel caso in cui gli eletti per la categoria di cui alla lettera c) del comma 1 all'Art. 3 risultano appartenere tutti alla stessa provincia, in luogo del meno votato e' proclamato eletto il sindaco piu' votato che appartenga ad altra provincia. 5. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontri la percentuale stabilita dal comma 2 dell'Art. 3, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti del genere meno rappresentato secondo l'ordine di graduatoria in base ai voti, a cominciare dalla categoria di cui alla lettera e) e fino alla concorrenza della percentuale minima prevista. Occorrendo si procede analogamente per la categoria di cui alla lettera d) e per la categoria di cui alla lettera c). 6. Dell'avvenuta elezione il Presidente del consiglio regionale da' comunicazione al Presidente della Regione che conseguentemente emana il decreto di nomina dei componenti del consiglio delle autonomie locali, compresi i componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'Art. 3. 7. Nelle provincie nelle quali, ai sensi dell'Art. 10-quater della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 (Riassetto generale delle province), sia stata attribuita la qualifica di capoluogo a piu' di un comune, ovvero non sia stato ancora determinato il capoluogo, le funzioni di componente del consiglio delle autonomie locali ai sensi della lettera b), del comma 1 dell'Art. 3, sono esercitate dal sindaco congiuntamente designato dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dai sindaci dei comuni individuati come sede provvisoria degli organi provinciali ai sensi dell'Art. 4 del 1997. Qualora la designazione congiunta non sia pervenuta al Presidente della Regione entro sette giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea di cui al comma 1, le funzioni sono svolte a turno dai sindaci dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie, in ordine di dimensione demografica. La durata di ciascun turno e' pari alla durata ordinaria del consiglio delle autonomie locali divisa per il numero dei comuni capoluogo, ovvero dei comuni individuati come sedi provvisorie. 8. Il decreto di nomina e' comunicato al presidente del consiglio regionale il quale convoca la seguita d'insediamento del consiglio delle autonomie locali.