Art. 5. Durata in carica, rinnovo e decadenza 1. Il consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni. 2. I componenti del consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori. 3. Essi tuttavia decadono anticipatamente di diritto allorche' cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. 4. In sostituzione del componente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'Art. 3 anticipatamente decaduto il Presidente della Regione nomina, entro sette giorni dalla sua proclamazione, il nuovo titolare della carica che da' diritto alla nomina. 5. Negli altri casi il Presidente della Regione sostituisce il componente anticipatamente decaduto col primo dei non eletti nel suo collegio. Nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti, ovvero nel caso in cui nel periodo decorrente dalla precedente elezione, sia stato rinnovato oltre un terzo delle amministrazioni dei comuni del collegio, ne da' comunicazione al presidente del consiglio regionale che convoca il collegio per procedere ad un'elezione suppletiva. Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 4. 6. Non si procede alla sostituzione nel caso in cui il componente del consiglio sia decaduto per l'ordinaria scadenza del mandato di sindaco e sia immediatamente rieletto alla medesima carica.