Art. 5.
                Durata in carica, rinnovo e decadenza

    1. Il consiglio delle autonomie locali rimane in carica tre anni.
    2.  I  componenti del consiglio delle autonomie locali restano in
carica fino alla nomina dei loro successori.
    3.  Essi  tuttavia  decadono anticipatamente di diritto allorche'
cessino,  per  qualsiasi  causa, dalla carica in relazione alla quale
sono stati nominati.
    4. In sostituzione del componente di cui alle lettere a) e b) del
comma 1  dell'Art.  3  anticipatamente  decaduto  il Presidente della
Regione  nomina, entro sette giorni dalla sua proclamazione, il nuovo
titolare della carica che da' diritto alla nomina.
    5.  Negli  altri  casi il Presidente della Regione sostituisce il
componente  anticipatamente decaduto col primo dei non eletti nel suo
collegio. Nel caso in cui sia stato esaurito l'elenco dei non eletti,
ovvero  nel  caso  in  cui  nel  periodo  decorrente dalla precedente
elezione,  sia  stato  rinnovato oltre un terzo delle amministrazioni
dei  comuni  del  collegio,  ne  da'  comunicazione al presidente del
consiglio   regionale  che  convoca  il  collegio  per  procedere  ad
un'elezione  suppletiva. Si applicano le disposizioni di cui all'Art.
4.
    6. Non si procede alla sostituzione nel caso in cui il componente
del  consiglio  sia  decaduto per l'ordinaria scadenza del mandato di
sindaco e sia immediatamente rieletto alla medesima carica.