Art. 6. Organi e regole di funzionamento 1. Il consiglio delle autonomie locali elegge nel suo seno un presidente che resta in carica quanto il consiglio stesso. 2. Il regolamento puo' prevedere anche l'elezione di un vice presidente e di un ufficio di presidenza, che restano in carica quanto il Presidente, e la costituzione di commissioni istruttorie. 3. Per la validita' delle deliberazioni del consiglio delle autonomie locali e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Ciascun componente del consiglio delle autonomie locali esprime un voto. 5. Le sedute del consiglio delle autonomie locali sono pubbliche. 6. Le modalita' di convocazione o di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validita' della deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del consiglio delle autonome locali, ivi comprese le modalita' per indire e svolgere consultazione della generalita' degli enti locali, le modalita' per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi, le norme sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle spese, sulla contabilita', i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un regolamento interno approvato dal consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti entro quarantacinque giorni dall'insediamento.