Art. 6.
                  Organi e regole di funzionamento

    1.  Il  consiglio  delle  autonomie locali elegge nel suo seno un
presidente che resta in carica quanto il consiglio stesso.
    2.  Il  regolamento  puo'  prevedere  anche l'elezione di un vice
presidente  e  di  un  ufficio  di  presidenza, che restano in carica
quanto il Presidente, e la costituzione di commissioni istruttorie.
    3.  Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del consiglio delle
autonomie locali e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi
componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    4.  Ciascun  componente  del  consiglio  delle  autonomie  locali
esprime un voto.
    5. Le sedute del consiglio delle autonomie locali sono pubbliche.
    6. Le modalita' di convocazione o di svolgimento delle sedute, le
condizioni per la validita' della deliberazioni, le procedure interne
di  funzionamento  e di organizzazione dei lavori del consiglio delle
autonome  locali,  ivi  comprese  le  modalita' per indire e svolgere
consultazione  della  generalita' degli enti locali, le modalita' per
l'eventuale   ratifica   delle  intese  e  degli  accordi,  le  norme
sull'organizzazione degli uffici, sull'ordinazione delle spese, sulla
contabilita', i bilanci ed i rendiconti sono disciplinate, per quanto
non  direttamente  previsto  dalla  presente legge, da un regolamento
interno  approvato dal consiglio delle autonomie locali a maggioranza
dei suoi componenti entro quarantacinque giorni dall'insediamento.