Art. 7. Indennita' di carica e di presenza 1. Al presidente del consiglio delle autonomie locali e' corrisposta un'indennita' di carica pari al venticinque per cento dell'indennita' di carica del presidente della provincia in cui si trova il capoluogo di regione. 2. Per ogni giornata di seduta del consiglio delle autonomie locali e' corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza che e' pari all'indennita' di presenza dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova il capoluogo di Regione. 3. Le indennita' di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le altre indennita' di carica percepite dai componenti.