Art. 7.
                 Indennita' di carica e di presenza

    1.   Al  presidente  del  consiglio  delle  autonomie  locali  e'
corrisposta  un'indennita'  di  carica  pari al venticinque per cento
dell'indennita'  di  carica  del presidente della provincia in cui si
trova il capoluogo di regione.
    2.  Per  ogni  giornata  di  seduta del consiglio delle autonomie
locali  e'  corrisposto  ai  componenti  presenti,  ad esclusione del
presidente,  un  gettone  di  presenza  che e' pari all'indennita' di
presenza  dei consiglieri provinciali della provincia in cui si trova
il capoluogo di Regione.
    3.  Le  indennita'  di  cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le
altre indennita' di carica percepite dai componenti.