Art. 8.
                             U f f i c i

    1.  L'attivita'  istruttoria  e  di supporto al funzionamento del
consiglio   delle  autonomie  locali  e'  svolta  da  un  ufficio  di
segreteria,  il  cui  ordinamento  e'  disciplinato  dal  regolamento
interno.
    2.  Dell'ufficio  di  segreteria possono far parte esclusivamente
dipendenti    degli    enti    locali    della    Sardegna,    ovvero
all'amministrazione  regionale,  collocati  in  posizione di comando,
ovvero  segretari  comunali  o  provinciali  a  disposizione ai sensi
dell'Art.  101,  comma 2,  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Al
personale  compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di
provenienza.
    3.  Nei  limiti  delle  proprie  disponibilita'  finanziarie,  il
consiglio  delle autonomie locali puo' inoltre stipulare contratti di
consulenza  e  di  prestazione  d'opera,  esclusa  in  ogni  caso  la
costituzione di rapporti di lavoro dipendente.
    4.  In  sede  di prima applicazione della presente legge e per un
periodo  massimo  di  un anno, le funzioni dell'ufficio di segreteria
del  consiglio  regionale  della  autonomie sono svolte dal personale
dell'ANCI  Sardegna  in numero non superiore a quattro unita', il cui
trattamento  economico,  pari  a quello in godimento, e' a carico del
consiglio regionale delle autonomie.