Art. 9.
             Partecipazione al procedimento legislativo

    1.   Il   consiglio   delle   autonomie   locali  esprime  parere
obbligatorio al consiglio regionale:
      a)  sulle  proposte  di  modifica  dello Statuto speciale della
Sardegna d'iniziativa del consiglio regionale;
      b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento
degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
      c)  sui  disegni  e  le  proposte  di  legge che attengono alla
determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali;
      d)   sulle   proposte   di   atti  di  programmazione  soggetti
all'approvazione del consiglio regionale.
    2.  Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al consiglio delle
autonomie  locali  nel  testo  approvato dalla competente commissione
consiliare,  prima  della  votazione  finale.  Il  parere deve essere
espresso  entro  quindici  giorni dalla richiesta, decorsi i quali la
commissione  puo'  procedere alla votazione finale. Il parere e' dato
per iscritto ed e' allegato alla realizzazione della commissione.
    3.   Il   consiglio   delle   autonomie   locali  esprime  parere
obbligatorio  al consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria
e  di  bilancio  e  sulla  proposta  di  documento  di programmazione
economica  e  finanziaria, i quali sono comunicati al consiglio delle
autonomie  locali  nel  testo  del  proponente. Il parere deve essere
espresso  entro  sette  giorni dalla richiesta. Il parere e' dato per
iscritto  ed  e' allegato alla relazione della commissione competente
in  materia  di bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che
sia stato espresso, il parere s'intende favorevole.
    4.  Il consiglio delle autonomie locali puo' esprimere di propria
iniziativa,  ovvero  su  richiesta delle commissioni, osservazioni su
qualsiasi atto che debba essere approvato dal consiglio regionale. Le
osservazioni  sono  espresse  per iscritto ed allegate alla relazione
della commissione.