Art. 9. Partecipazione al procedimento legislativo 1. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al consiglio regionale: a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegna d'iniziativa del consiglio regionale; b) sui disegni e le proposte di legge in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) sui disegni e le proposte di legge che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali; d) sulle proposte di atti di programmazione soggetti all'approvazione del consiglio regionale. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati al consiglio delle autonomie locali nel testo approvato dalla competente commissione consiliare, prima della votazione finale. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la commissione puo' procedere alla votazione finale. Il parere e' dato per iscritto ed e' allegato alla realizzazione della commissione. 3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio al consiglio regionale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio e sulla proposta di documento di programmazione economica e finanziaria, i quali sono comunicati al consiglio delle autonomie locali nel testo del proponente. Il parere deve essere espresso entro sette giorni dalla richiesta. Il parere e' dato per iscritto ed e' allegato alla relazione della commissione competente in materia di bilancio. In caso di decorrenza dei termini senza che sia stato espresso, il parere s'intende favorevole. 4. Il consiglio delle autonomie locali puo' esprimere di propria iniziativa, ovvero su richiesta delle commissioni, osservazioni su qualsiasi atto che debba essere approvato dal consiglio regionale. Le osservazioni sono espresse per iscritto ed allegate alla relazione della commissione.