Art. 10. Finanziamento 1. La Regione eroga contributi ai consorzi di bonifica e alle comunita' montane per la predisposizione dei piani di bonifica, nonche' contributi ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classifica di cui all'Art. 19. 2. I fondi necessari alla realizzazione delle opere ricomprese nei piani di bonifica sono reperiti attraverso: a) i contributi dei privati di cui all'Art. 7; b) i finanziamenti della Regione di cui all'Art. 6; c) il contributo alle spese consortili da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43, e degli altri soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque depurate; d) i contributi regionali derivanti dalla concessione e dall'uso del demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 87 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; e) i finanziamenti della Regione, delle autorita' di bacino, delle province, delle comunita' montane e dei comuni per la realizzazione degli interventi affidati ai consorzi di bonifica ai sensi dell'Art. 12; f) i finanziarnenti conseguiti dalla Regione nell'ambito dei fondi dell'Unione europea e nel quadro di azioni comunitarie o nazionali, nel cui ambito rientrano interventi previsti dall'Art. 5; g) i finanziamenti trasferiti alla Regione per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture rientranti tra gli interventi di cui all'Art. 5 riconosciuti di interesse nazionale con legge dello Stato. 3. La Regione puo' concorrere alla spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'Art. 7, comma 5 attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale o mediante l'assunzione a proprio carico degli interessi, in forma attualizzata, in tutto o in parte, su operazioni creditizie.