Art. 10.
                            Finanziamento
    1.  La  Regione  eroga  contributi ai consorzi di bonifica e alle
comunita'  montane  per  la  predisposizione  dei  piani di bonifica,
nonche' contributi ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei
piani di classifica di cui all'Art. 19.
    2.  I  fondi  necessari alla realizzazione delle opere ricomprese
nei piani di bonifica sono reperiti attraverso:
      a) i contributi dei privati di cui all'Art. 7;
      b) i finanziamenti della Regione di cui all'Art. 6;
      c) il  contributo  alle  spese consortili da parte dei soggetti
gestori  del  servizio  idrico integrato, di cui alla legge regionale
5 dicembre  1997, n. 43, e degli altri soggetti che utilizzano canali
e  strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque
depurate;
      d) i   contributi   regionali  derivanti  dalla  concessione  e
dall'uso  del  demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 87 e
89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
      e) i  finanziamenti  della  Regione, delle autorita' di bacino,
delle   province,  delle  comunita'  montane  e  dei  comuni  per  la
realizzazione  degli  interventi  affidati ai consorzi di bonifica ai
sensi dell'Art. 12;
      f) i  finanziarnenti  conseguiti  dalla Regione nell'ambito dei
fondi  dell'Unione  europea  e  nel  quadro  di  azioni comunitarie o
nazionali, nel cui ambito rientrano interventi previsti dall'Art. 5;
      g) i finanziamenti trasferiti alla Regione per la progettazione
e la realizzazione di infrastrutture rientranti tra gli interventi di
cui  all'Art.  5  riconosciuti di interesse nazionale con legge dello
Stato.
    3.  La Regione puo' concorrere alla spesa ritenuta ammissibile ai
sensi  dell'Art.  7, comma 5 attraverso l'erogazione di contributi in
conto  capitale  o  mediante  l'assunzione  a  proprio  carico  degli
interessi,  in forma attualizzata, in tutto o in parte, su operazioni
creditizie.