Art. 11. Natura e organizzazione 1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a struttura associativa dotati di autonomia funzionale e contabile, che operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicita', soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'Art. 25. 2. L'organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto consortile, deliberato dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della presente legge e delle norme regolamentari regionali attuative. Lo statuto assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali, regolando in particolare modalita' di costituzione, composizione. attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione. Lo statuto disciplina inoltre, in conformita' a quanto previsto dal regolamento le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio.