Art. 11.
                       Natura e organizzazione
    1.  I  consorzi  di  bonifica  sono  enti  pubblici  economici  a
struttura associativa dotati di autonomia funzionale e contabile, che
operano  secondo  criteri  di  efficienza,  efficacia, trasparenza ed
economicita',  soggetti  alla  vigilanza della Regione secondo quanto
previsto dall'Art. 25.
    2.  L'organizzazione  e il funzionamento dei consorzi di bonifica
sono  disciplinati dallo statuto consortile, deliberato dal consiglio
di  amministrazione,  nel rispetto della presente legge e delle norme
regolamentari regionali attuative. Lo statuto assicura la separazione
tra   le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo  e  quelle
gestionali,  regolando  in  particolare  modalita'  di  costituzione,
composizione.   attribuzioni   e   funzionamento   degli   organi  di
amministrazione.  Lo  statuto  disciplina  inoltre,  in conformita' a
quanto  previsto  dal  regolamento  le  forme  di  partecipazione dei
consorziati alla vita del consorzio.