Art. 12. F u n z i o n i 1. I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni: a) predisposizione e deliberazione della proposta di piano di bonifica e dei piani triennali di attuazione; b) predisposizione e adozione del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza; c) approvazione del piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base del piano di classifica; d) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'Art. 6; e) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, se affidata dai privati stessi; f) predisposizione e attuazione dei piani di riordino fondiario; g) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere della bonifica; h) progettazione, realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, degli impianti per la utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, degli acquedotti rurali e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica; i) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all'Art. 27 della legge n. 36/1994; j) predisposizione delle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione; k) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1; i) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonche' per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attivita' di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo. 2. La progettazione e la realizzazione di azioni e attivita' che rientrano tra quelle di cui all'Art. 5 sono inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei piani di bacino, di cui all'Art. 31 della legge n. 183/1989 e sono affidate ai consorzi di bonifica o alle comunita' montane, ai sensi dell'Art. 4. 3. Nello svolgimento delle attivita' di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capi I e II del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono al rilascio delle concessioni e delle licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'Art. 100 del regio decreto n. 215/1933. 4. La Regione puo' affidare ai consorzi di bonifica o alle comunita' montane la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei piani di bacino di cui all'Art. 3 della legge n. 183/1989, dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui all'Art. 31 della medesima legge. 5. Le province, i comuni e le comunita' montane, possono affidare ai consorzi di bonifica o alle comunita' montane, assumendone i relativi oneri, la progettazione e realizzazione degli interventi, nonche' la manutenzione di opere e impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione.