Art. 12.
                           F u n z i o n i
    1. I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni:
      a) predisposizione  e  deliberazione della proposta di piano di
bonifica e dei piani triennali di attuazione;
      b) predisposizione  e  adozione  del  piano di classifica e del
relativo perimetro di contribuenza;
      c) approvazione  del piano annuale di riparto del contributo di
bonifica, sulla base del piano di classifica;
      d) progettazione,   realizzazione,   manutenzione,   esercizio,
tutela  e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'Art.
6;
      e) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica
di competenza privata, se affidata dai privati stessi;
      f) predisposizione   e   attuazione   dei   piani  di  riordino
fondiario;
      g) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture
civili strettamente connesse con le opere della bonifica;
      h) progettazione,  realizzazione  e  gestione  degli impianti a
prevalente  uso  irriguo,  degli  impianti per la utilizzazione delle
acque  reflue  in  agricoltura, degli acquedotti rurali e degli altri
impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili
e irrigui di bonifica;
      i) utilizzazione  delle  acque  fluenti  nei  canali e nei cavi
consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano
compatibili   con   le  successive  utilizzazioni,  ivi  compresi  la
produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese
produttive,  con  il  ricorso alle procedure di cui all'Art. 27 della
legge n. 36/1994;
      j) predisposizione delle azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento  delle  acque,  al fine della loro utilizzazione irrigua,
della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
      k) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse
comprensoriale e regionale per la bonifica, l'irrigazione e la tutela
del  territorio rurale, e per il perseguimento delle finalita' di cui
all'Art. 1;
      i) promozione  di  iniziative e realizzazione di interventi per
la  informazione  e  la  formazione  degli  utenti,  nonche'  per  la
valorizzazione  e  la  diffusione  della conoscenza dell'attivita' di
bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.
    2.  La progettazione e la realizzazione di azioni e attivita' che
rientrano  tra  quelle  di cui all'Art. 5 sono inserite nei programmi
triennali  di  intervento  attuativi  dei  piani  di  bacino,  di cui
all'Art.  31  della  legge n. 183/1989 e sono affidate ai consorzi di
bonifica o alle comunita' montane, ai sensi dell'Art. 4.
    3. Nello svolgimento delle attivita' di vigilanza, sorveglianza e
conservazione delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo VI, capi I e II del regio decreto
8 maggio  1904,  n.  368  e  successive modificazioni e integrazioni,
provvedono  al rilascio delle concessioni e delle licenze. I relativi
canoni  restano  a  beneficio  del consorzio, secondo quanto previsto
dall'Art. 100 del regio decreto n. 215/1933.
    4.  La  Regione  puo'  affidare  ai  consorzi  di bonifica o alle
comunita'  montane la progettazione e realizzazione degli interventi,
ivi  compresa  la  manutenzione,  previsti nei piani di bacino di cui
all'Art.  3  della  legge  n.  183/1989,  dai  programmi  di cui agli
articoli  17 e 21 ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di
cui all'Art. 31 della medesima legge.
    5. Le province, i comuni e le comunita' montane, possono affidare
ai  consorzi  di  bonifica  o  alle  comunita' montane, assumendone i
relativi  oneri,  la  progettazione e realizzazione degli interventi,
nonche'  la  manutenzione  di  opere  e  impianti  nell'ambito  delle
rispettive  competenze  o in relazione alle materie ad essi conferite
dalla Regione.