Art. 14.
                      Assemblea dei consorziati
    1. L'assemblea e' divisa in due sezioni elettorali:
      a) alla   prima   sezione  appartengono  tutti  i  consorziati,
agricoli   ed   extragricoli,  privati  e  pubblici,  proprietari  di
immobili,  iscritti nel catasto del consorzio di bonifica, che godono
dei  diritti  civili  e  sono  obbigati  al  pagamento dei contributi
stabiliti dal consorzio stesso;
      b) alla  seconda  sezione  appartengono i legali rappresentanti
delle  comunita'  montane e dei comuni ricadenti nel comprensorio del
consorzio di bonifica, o loro delegati.
    2. La prima sezione e' suddivisa in fasce di contribuenza ai fini
della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto.
    3.   L'assemblea   elegge   i   componenti   del   consiglio   di
amministrazione.
    4.  La Regione adotta norme regolamentari al fine di disciplinare
le   fasce   di  contribuenza,  le  modalita'  e  i  termini  per  la
predisposizione   degli  elenchi  degli  aventi  diritto  al  voto  e
l'elezione del consiglio di amministrazione.