Art. 14. Assemblea dei consorziati 1. L'assemblea e' divisa in due sezioni elettorali: a) alla prima sezione appartengono tutti i consorziati, agricoli ed extragricoli, privati e pubblici, proprietari di immobili, iscritti nel catasto del consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e sono obbigati al pagamento dei contributi stabiliti dal consorzio stesso; b) alla seconda sezione appartengono i legali rappresentanti delle comunita' montane e dei comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica, o loro delegati. 2. La prima sezione e' suddivisa in fasce di contribuenza ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto. 3. L'assemblea elegge i componenti del consiglio di amministrazione. 4. La Regione adotta norme regolamentari al fine di disciplinare le fasce di contribuenza, le modalita' e i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto e l'elezione del consiglio di amministrazione.