Art. 15.
                    Consiglio di amministrazione
    1. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, e'
composto  di  nove  membri,  di  cui  sette  eletti  dai  consorziati
nell'ambito  della  prima  sezione  elettorale  dell'assemblea  e due
eletti dai comuni e dalle comunita' montane nell'ambito della seconda
sezione elettorale.
    2.  I  consiglieri  dimisionari,  deceduti  o  impossibilitati  a
proseguire  nell'incarico  sono  sostituiti  dai primi dei non eletti
delle rispettive fasce di contribuenza.