Art. 15. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, e' composto di nove membri, di cui sette eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'assemblea e due eletti dai comuni e dalle comunita' montane nell'ambito della seconda sezione elettorale. 2. I consiglieri dimisionari, deceduti o impossibilitati a proseguire nell'incarico sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive fasce di contribuenza.