Art. 16. P r e s i d e n t e 1. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente tra i membri eletti dai consorziati dell'ambito della prima sezione. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede e convoca il consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto. 2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere piu' anziano. 3. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.