Art. 16.
                         P r e s i d e n t e
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  elegge il presidente e il
vicepresidente  tra i membri eletti dai consorziati dell'ambito della
prima  sezione.  Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente,
presiede  e  convoca  il  consiglio  di  amministrazione  e svolge le
funzioni indicate nello statuto.
    2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente,
le  sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente o, qualora questi
sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere piu' anziano.
    3.   Il   presidente  dura  in  carica  quanto  il  consiglio  di
amministrazione.