Art. 18.
                         Catasto consortile
    1. I consorzi di bonifica hanno l'obbligo di istituire il catasto
consortile,   in  cui  vanno  iscritti  tutti  gli  immobili  situati
nell'ambito del comprensorio consortile.
    2.  Il  catasto  e'  aggiornato  annualmente dai consorzi ai fini
della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
    3.  L'aggiornamento e' effettuato sia attraverso la consultazione
dei  dati  dell'agenzia  del territorio del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  sia  attraverso  i  dati  risultanti  dagli  atti di
compravendita presentati dai proprietari consorziati, sia mediante la
consultazione dei registri delle conservatorie immobiliari competenti
per territorio, avvalendosi delle facilitazioni previste dall'Art. 31
della legge 13 maggio 1999, n. 133.