Art. 18. Catasto consortile 1. I consorzi di bonifica hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile, in cui vanno iscritti tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio consortile. 2. Il catasto e' aggiornato annualmente dai consorzi ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza. 3. L'aggiornamento e' effettuato sia attraverso la consultazione dei dati dell'agenzia del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze, sia attraverso i dati risultanti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, sia mediante la consultazione dei registri delle conservatorie immobiliari competenti per territorio, avvalendosi delle facilitazioni previste dall'Art. 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133.