Art. 19. Piano di classifica 1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche e private di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica e' allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attivita' di bonifica. 2. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, prima dell'adozione da parte dei consorzi di bonifica, sono trasmessi alle province e ai comuni i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere e' da intendersi come acquisito in senso favorevole. Il piano e il relativo perimetro di contribuenza, una volta adottati dal consorzio, sono trasmessi alla giunta regionale per l'approvazione. 3. Il consorzio di bonifica provvede alla pubblicazione, negli albi consortili e negli albi pretori dei comuni interessanti, del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza. Il consorzio provvede a dare preventiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 4. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, quando non sono a totale caricopubblico, e alle altre spese per il funzionamento del consorzio. Il contributo e' ripartito tra i proprietari in proporzione al beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica di cui al comma 1. 5. I consorzi di bonifica, entro il 30 ottobre di ciascun anno, approvano il piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili di cui al comma 1. Il contributo ha natura di onere reale ed e' esigibile dai consorzi a norma dell'Art. 21 del regio decreto n. 215/1933. 6. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, i consorzi di bonifia e le comunita' montane, con riferimento alle opere la cui realizzazione va loro affidata in concessione, sono individuati quali titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.