Art. 19.
                         Piano di classifica
    1.  Il  piano  di  classifica degli immobili individua i benefici
derivanti dalle opere pubbliche e private di bonifica, stabilisce gli
indici  per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per
la  determinazione dei contributi. Al piano di classifica e' allegata
una  cartografia  che  definisce il perimetro di contribuenza, al cui
interno   sono   compresi   gli   immobili   che  traggono  beneficio
dall'attivita' di bonifica.
    2.   Il   piano   di   classifica  e  il  relativo  perimetro  di
contribuenza,  prima dell'adozione da parte dei consorzi di bonifica,
sono trasmessi alle province e ai comuni i cui territori ricadono nel
comprensorio  di  bonifica  ai  fini  dell'acquisizione  del relativo
parere,  che  deve  essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal
ricevimento.  Trascorso  inutilmente  detto  termine  il parere e' da
intendersi come acquisito in senso favorevole. Il piano e il relativo
perimetro  di  contribuenza,  una  volta adottati dal consorzio, sono
trasmessi alla giunta regionale per l'approvazione.
    3.  Il  consorzio  di bonifica provvede alla pubblicazione, negli
albi  consortili  e  negli  albi pretori dei comuni interessanti, del
piano  di  classifica  e  del  relativo perimetro di contribuenza. Il
consorzio  provvede  a  dare  preventiva  comunicazione dell'avvenuta
pubblicazione  con  avviso  pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    4.  I  proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati
nel  perimetro  di  contribuenza, che traggono un beneficio diretto e
specifico  dalle  opere  di  bonifica  gestite  dal  consorzio,  sono
obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese
di   esecuzione,  manutenzione,  esercizio  e  gestione  delle  opere
pubbliche  di  bonifica,  quando  non sono a totale caricopubblico, e
alle altre spese per il funzionamento del consorzio. Il contributo e'
ripartito  tra  i  proprietari  in proporzione al beneficio ricevuto,
calcolato  sulla  base degli indici contenuti nel piano di classifica
di cui al comma 1.
      5. I consorzi di bonifica, entro il 30 ottobre di ciascun anno,
approvano  il  piano  annuale  di riparto del contributo di bonifica,
sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica
degli  immobili  di  cui al comma 1. Il contributo ha natura di onere
reale  ed  e'  esigibile  dai consorzi a norma dell'Art. 21 del regio
decreto n. 215/1933.
    6.  Ai  fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,  n.  327,  i  consorzi  di  bonifia e le comunita' montane, con
riferimento  alle  opere  la  cui  realizzazione  va loro affidata in
concessione,  sono  individuati  quali  titolari  di  tutti  i poteri
espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.