Art. 20. Beneficio di bonifica 1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore, e puo' concernere un solo immobile o una pluralita' di immobili. 2. Il beneficio di bonifica puo' essere: a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani; b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di pianura; c) di disponibilita' irrigua. 3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio, tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane, dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore. 4. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena. 5. Costituisce beneficio di disponibilita' irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue, di cui all'Art. 5. 6. I consorzi di bonifica nelle bollette emesse per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la motivazione del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.