Art. 20.
                        Beneficio di bonifica
    1.  Il  beneficio  di  bonifica  consiste nel vantaggio diretto e
specifico   tratto  dall'immobile  per  interventi  di  bonifica  sul
territorio,  sia  a  titolo  di  incremento  che di conservazione del
relativo  valore, e puo' concernere un solo immobile o una pluralita'
di immobili.
    2. Il beneficio di bonifica puo' essere:
      a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
      b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di pianura;
      c) di disponibilita' irrigua.
    3.  Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio,
tratto  dagli  immobili situati nelle aree collinari e montane, dalle
opere  e  dagli  interventi  di bonifica suscettibili di difendere il
territorio  dai  fenomeni  di  dissesto idrogeologico e di regimare i
deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.
    4.  Costituisce  beneficio  di  difesa  idraulica  di bonifica il
vantaggio  tratto  dagli  immobili  situati in ambiti territoriali di
collina  e  di  pianura,  regimati  dalle opere e dagli interventi di
bonifica,  che  li  preservano  da  allagamenti  e ristagni di acque,
comunque  generati.  Sono  compresi  gli  allagamenti  di  supero dei
sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto
all'andamento  meteorologico  normale,  vengono immessi nella rete di
bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.
    5.  Costituisce  beneficio di disponibilita' irrigua il vantaggio
tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere
di  accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di
acque irrigue, di cui all'Art. 5.
    6.  I consorzi di bonifica nelle bollette emesse per il pagamento
del   contributo   consortile,   devono  specificare  esattamente  la
motivazione  del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si
riferisce.