Art. 21.
               Immobili serviti da pubblica fognatura
    1.  Non  sono  assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo
delle  acque  gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica
fognatura,  a  condizione  che le relative acque trovino recapito nel
sistema   scolante   del   comprensorio  di  bonifica  esclusivamente
attraverso  le  opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano
sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.
    2.  Il  contributo  per  lo scolo delle acque reflue, che trovano
recapito  nel  sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso
le  opere  e  gli  impianti  di depurazione, e' a carico dei soggetti
gestori  del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto
al comma 3.
    3.   I  soggetti  gestori  del  servizio  idrico  integrato,  che
utilizzano  corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi
di  bonifica  come  recapito  di  acque reflue urbane depurate, hanno
l'obbligo  di  contribuire,  ai  sensi  dell'Art.  27  della legge n.
36/1994,  alle  spese  consortili  di  manutenzione  ed esercizio dei
predetti   corsi  d'acqua,  in  proporzione  al  beneficio  ottenuto,
determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa
intesa tra gli AATO ed i consorzi di bonifica.